REPUBBLICA
ITALIANA 297/2015/A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,
LA CORTE DEI CONTI
PRIMA
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D�APPELLO
Composta
dai Signori:
Dott.
Martino COLELLA |
Presidente
|
Dott.
Nicola LEONE |
Consigliere
relatore |
Dott.
Mauro OREFICE |
Consigliere
|
Dott.
Piergiorgio DELLA VENTURA |
Consigliere
|
Dott.ssa
Giuseppa MANEGGIO |
Consigliere |
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi d�appello riuniti, in materia di responsabilit� amministrativa, iscritti ai nn. 35761,
35801, 35993, 36118 del registro di
Segreteria, proposti,
rispettivamente dai signori:
(35761)
Attilio ROMANO, nato ad Aversa il 22 dicembre
1949 (C.F. RMNTTL49T22A512M), rappresentato e difeso dall�avvocato Antonio
Romano ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele Mercati, n. 51,presso
l�avvocato Ennio Luponio, in forza di procura
speciale alle liti a margine dell�atto d�appello, depositato il 29 luglio 2009,
(35801)
Alfredo MESSORE, nato a Caserta il 23 aprile
1950 (C.F.: MSSLRD50D23B963E), rappresentato e difeso dall�avvocato Luigi M. D�Angiolella ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via Mercati, n. 51, presso l�avvocato Luponio,
in forza di procura speciale alle liti a margine dell�atto d�appello,
depositato il 6 agosto 2009;
(35996)
Gerardo DI VECE, nato il 21 marzo 1948
(C.F.: DVCGRD48C21E0274U), rappresentato e difeso dall�avvocato Camillo Lerio
Miani con il quale � elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia, n. 50 g.m. a m., presso l�avvocato Luigi Napolitano;
(36118)
Giuseppe MACCAURO nato il 4 agosto 1961 a
Caserta (C.F.: MCCGPP61M04B963X), rappresentato e difeso dall�avvocato Renato
Labriola e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Roma, Via Tomassini,
n. 9, in forza di procura speciale a margine dell�atto d�appello depositato il
27 ottobre 2009 APPELLANTI
CONTRO
PROCURATORE
GENERALE presso la Corte dei conti, con sede in Roma, Via Baiamonti 25 APPELLATO
avverso
la
sentenza n. 386/2009 del 6 aprile 2009 della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania.
Visti
gli atti d�appello, la sentenza impugnata, la memoria del Procuratore generale
e gli atti e documenti tutti della causa;
uditi
nella pubblica udienza del 11 dicembre 2014 il relatore, consigliere Nicola Leone,
gli avvocati Antonio Romano, per Romano,
Luigi Maria D�Angiolella per Messore, Camillo Lerio Miani per Di vece e Renato
Labriola per Maccauro e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona
del Vice Procuratore generale dott. Amedeo Federici.
Ritenuto
in
1.Si deve,
preliminarmente, dare atto che in data 28 dicembre 2013 � stato depositato
dall�avvocato Miani certificato di morte del suo patrocinato, signor Luigi
Falco e dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�, sottoscritta dal
coniuge del signor Falco, che, parimenti, ne dichiara il decesso avvenuto in
data 3 febbraio 2013 in Dragoni.
2.Con la sentenza impugnata, gli odierni appellanti sono stati condannati
al pagamento di somme diverse, e, comunque, complessivamente, euro 8.330.000,00
a titolo di danno patrimoniale a favore del Comune di Caserta, compresa la
rivalutazione monetaria e con interessi legali dal deposito alla soddisfazione
del credito.
3.La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha
promosso un giudizio di responsabilit� amministrativa a carico di
amministratori e dirigenti del Comune di Caserta, in relazione all�affidamento
dell�appalto per la gestione del servizio di igiene urbana, comprendente
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
Del complesso e articolato atto di citazione, la
Sezione, con la decisioni impugnata, ha accolto - dopo avere escluso
l�integrazione del contraddittorio nei confronti del segretario generale del
Comune, dichiarato la prescrizione per alcuni periodi e assolto numerosi
convenuti - la domanda relativamente a
sei fattispecie di danno [in realt�, la sentenza esclude la seconda
fattispecie di danno] � punti 9 e seguenti della sentenza, da pagina 37 � riferite agli anni dal 2000 al 2003, e dei
singoli addebiti mossi, limitatamente a tale periodo, nei confronti dei
convenuti Falco (Sindaco tra il 2000 e il 2003, Di Vece (Assessore dal 1.1.2000
al 16.10.2000), Maccauro (Assessore dal 30.1.2001 al giugno 2002), Romano
(Assessore dal giugno 2002 a tutto il 2003), Messore (Dirigente dal 1.1.2000 a
tutto il 2003) e Sibillo (Direttore Generale tra il 2000 e il 2003. Deve
peraltro dirsi che il Sibillo � stato assolto, insieme a numerosi altri
convenuti.
4
Le fattispecie di danno.
4.1.1.
La prima fattispecie (punto 10 della sentenza)
PRIMA FATTISPECIE - Maggiori costi
per il servizio [di nettezza urbana e conferimento rifiuti in discarica]
espletato negli anni dal 1996 al 1999 - euro 3.261.058,11. in ordine a tale
danno, che discende direttamente dall�accordo del 21.6.2000, l�Ufficio di
Procura � scrive la sentenza - , pur
non procedendo a specifica analisi in ordine a ciascuna delle voci (A-B-C-D)
che concorrono a definire �il complessivo quadro economico concordato�, �
riuscito a porre in luce, efficacemente e sulla base anche della �relazione
della Guardia di Finanza�, il dato essenziale della pervicacia della SACE nel
perseguire l�obiettivo di una vera e propria �rilettura a proprio favore del contratto di appalto�; rilettura, sostanzialmente agevolata dalla stessa Commissione paritetica
che si era determinata non a rendere un
�parere� sul contenzioso in atto, cos� come richiesto dalla Giunta comunale con
delibera 27.1.1998 n. 44, ma a definire il contenzioso stesso con una
�transazione globale�. Ulteriori elementi di pregio dell�atto di citazione sono
da individuarsi nelle evidenziate circostanze della �omissione di ogni
intervento, anche sanzionatorio, a fronte di inadempimento almeno parziale
della Impresa� e, quindi, della �non giustificata acquiescenza, progressiva e
assoluta, alle molteplici e reiterate richieste di prebende ed emolumenti
aggiuntivi�, nonch� della radicale e ingiustificata �modifica del contratto di appalto a decorrere dal
1.1.1998� con la espressa previsione
normativa (in sede di accordo) che
�la EMIT � SACE svolger� il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in
discarica dei rifiuti e non pi� lo smaltimento
degli stessi, che far� carico in quanto a oneri al Comune di Caserta�.
4.1.2. La perizia contabile del Dott. Felicio De
Luca (che sar�, dalla sentenza, richiamata anche in ordine alle successive
partite di danno) si limita a concludere che �non si comprende perch� tale somma non sia
dovuta, bench� la stessa non sia altro che la differenza tra quanto
riconosciuto dall�Ente per le causali A-B-C-D e quanto effettivamente pagato
dall�Ente medesimo ante accordo�; cos� bypassandosi il problema centrale della
illegittimit� della spesa.
4.1.3. Determinazione del danno.
Tanto
premesso, la Sezione territoriale ha ritenuto di individuare, ai fini di una valutazione
equitativa del danno quale risulta dal prospetto economico dell�accordo del
21.6.2000 alle voci A-B-C-D (danno che di per s�, cos� come prospettato nella
�relazione della Guardia di Finanza� e azionato dall�Ufficio di Procura, �
obiettivamente di difficile quantificazione), specifici parametri di
riferimento nelle circostanze di fatto innanzi evidenziate
(prima fra tutte, quella attinente all�inadempimento almeno parziale della
SACE), nel tessuto normativo del contratto e del capitolato speciale di appalto
(in ordine, soprattutto, a diritti e obblighi delle parti, controllo
dell�Amministrazione sull�attivit� della Impresa e procedure sanzionatorie, analitica
indicazione dei servizi, onnicomprensivit� del canone, onerosit� o difficolt�
della esecuzione ex art. 1664 c.c. ), nel raffronto tra le �voci� in esame e
quelle di importo inferiore risultanti dal �prospetto del 4.1.1999� relativo al
primo accordo non andato a buon fine, nonch� nelle �somme gi� erogate in
precedenza alla SACE nel periodo di riferimento�; cos� pervenendosi a
determinare in euro 2.000.000,00 gli
importi illegittimamente erogati per
maggiore distanza del sito di discarica, mancata raccolta differenziata, conferimento
a discarica, riassetto del territorio, pulizia mercati e fiera bisettimanale, aggiornamento
prezzi (credito legittimo di euro
1.261.058,11).
4.1.4. L�attribuzione del danno.
Il
danno, secondo il primo Giudice, � da collegarsi etiologicamente alla condotta
gravemente colposa del FALCO e del DI VECE (in carica alla data del 21.6.2000
in qualit�, rispettivamente, di Sindaco e Assessore alla ecologia),nonch� del
MESSORE (Dirigente del settore ecologia e firmatario dell� �accordo�), e va
addebitato, in ragione delle singole e specifiche funzioni svolte, nella misura
di euro
300.000,00 al FALCO, euro 850.000,00 al DI VECE ed euro 850.000,00 al
MESSORE.
4.2 La terza fattispecie di danno.
Si
premette che la seconda fattispecie non ha comportato addebiti (si veda la
sentenza impugnata, pagina 40, punto 11).
4.2.1 TERZA FATTISPECIE - Mancata applicazione
delle decurtazioni e delle penalit� relative allo stato di consistenza dei beni
mobili destinati al servizio - euro 2.163.696,10 per il 2000, euro 2.163.696,10
per il 2001, euro 901.540,00 per il 2002 (fino a maggio) ed euro 1.983.388,00
per il 2002 e il 2003 (fino ad aprile).
La
Sezione territoriale scrive: si puntualizza
nell�atto di citazione che �il capitolato speciale di appalto, cui faceva
espresso rinvio il contratto all�art. 20, prevedeva il censimento iniziale (per
il tramite di un verbale di consistenza da redigersi nel termine di 120 giorni
dalla registrazione del contratto e in contraddittorio tra Impresa e Comune) di
tutti i beni mobili (mezzi e attrezzature) destinati al servizio appaltato; e, ci�,
ai fini sia della verifica degli standar[d]s di
qualit� delle prestazioni da effettuarsi che del passaggio gratuito in
propriet� al Comune degli stessi beni alla scadenza del contratto (artt.
37-38-39). Tale operazione non � mai avvenuta e il Comune non ha mai esercitato
i diritti previsti dalle predette norme e attinenti, non solo al riscatto della
cauzione posta a garanzia dello specifico adempimento e al recesso dal
contratto in danno della Ditta, ma soprattutto all�applicazione della
decurtazione del 30% del compenso mensile e
all�incameramento di una penale di LIRE 300.000 al giorno per tutto il
tempo in cui l�Impresa avesse continuato a utilizzare materiali e mezzi non
censiti�.
4.2.2 La perizia contabile
In ordine a tale contestazione, secondo il
primo Giudice, la perizia contabile evidenzia la sua �non rilevanza ai fini
contabili, afferendo, la stessa, esclusivamente al convincimento dell�Ufficio
di Procura della sussistenza del presupposto applicativo dell�art. 38 c.s.a.�; precisandosi che �le conclusioni della Guardia di
Finanza (danno pari ad euro 13.925.377,91) e quelle rassegnate nell�atto di
citazione (danno pari ad euro 16.796.598,40) differiscono per l�importo di euro
2.871.220,49�.
Che il danno sussista - scrive
ancora il Giudice di primo grado - nulla
quaestio. Il �verbale di consistenza� non � stato, infatti, mai redatto e l��atto
di ricognizione parco � automezzi della SACE�, stilato su delega del Sindaco
dall�Ing. Carmine Sorbo in data 10.1.2001, altro non � che un mero elenco di
alcuni beni del tutto tardivo e assolutamente non conforme al capitolato
speciale di appalto. Non senza aggiungere che, dalla �denuncia� inoltrata
dall�Assessore Messina al Difensore Civico il 28.11.1997, risulta il perdurare
dell�inadempimento dell�Amministrazione in ordine alle disposizioni normative
innanzi richiamate.
4.2.3. Ai fini della valutazione equitativa del danno in
esame, ritiene il (primo) Collegio di dover
individuare specifici parametri di riferimento nella non concordanza dei
�valori� espressi nell�atto di citazione e nella relazione della Guardia di
Finanza, nonch� nella obiettiva difficolt� del computo delle �penalit�� non
incamerate; cos� pervenendosi alla seguente determinazione: euro
1.500.000,00 per il 2000, euro
1.500.000,00 per il 2001, euro 500.000,00 per il 2002 (fino a maggio) ed euro
1.000.000,00 per il 2002 e il 2003 (fino ad aprile).
4.2.4. L�attribuzione del danno.
La
Sezione campana ha, quindi, ritenuto che il
danno � da collegarsi etiologicamente alle condotte gravemente colpose del
Sindaco FALCO, degli Assessori alla ecologia DI
VECE,MACCAURO e ROMANO, nonch� del Dirigente del settore ecologia
MESSORE, e va addebitato, in ragione delle singole e specifiche funzioni
svolte, nelle seguenti misure: per il 2000 euro 200.000,00 al FALCO, euro
650.000,00 al DI VECE ed euro 650.000,00 al MESSORE; per il 2001 euro
200.000,00 al FALCO, EURO 650.000,00 al MACCAURO ed euro 650.000,00 al MESSORE;
per il 2002 (fino a maggio) euro 60.000,00 al FALCO, EURO 220.000,00 al
MACCAURO ed euro 220.000,00 al MESSORE; per il 2002 e il 2003 (fino ad aprile)
euro 100.000,00 al FALCO, euro 450.000,00 al ROMANO ed euro 450.00,00 al
MESSORE.
4.3.1. (punto 13 della sentenza). Quarta fattispecie - ulteriori
compensi extra � contratto per
servizi eccedenti il normale servizio e per aumento dei costi in revisione - euro
4.199.128,95 per il 2000, euro 153.975,00 per il 2001 ed euro 650.873,37 per il
2002 (primo bimestre).
La
Sezione campana espone che tale partita
di danno � stata ridimensionata dall�Ufficio di Procura che, con memoria del
29.11.2007, ha condiviso (in ordine a tutti gli importi contestati per gli anni
dal 1997 al 2002) uno specifico rilievo della perizia contabile, puntualizzando
che �quanto rappresentato al punto D � errato, poich� l�eccesso dei pagamenti,
eseguiti in favore della SACE a tale titolo, non considera che all�importo
dovuto occorre aggiungere l�IVA al 10% (su entrambe le categorie di prestazioni
del contratto, che al momento della aggiudicazione individuavano un unico
lotto)�. Nessuna modifica si � ritenuto di apportare, invece, all�impianto
accusatorio ancorato alla �inesistenza di documentate richieste della Impresa
per servizi aggiuntivi e revisione, cos� come di scrupolose verifiche
amministrative, in fattispecie del tutto diverse da quelle esaminate in
precedenza�.
4.3.2 La perizia contabile
Sennonch�, nella perizia contabile � si legge
nella sentenza impugnata - si evidenzia
anche che �i mandati in esame, oltre agli oneri extra-contratto, contengono due
importi gi� oggetto di rilievo ai punti A e B dell�atto di citazione per
complessivi EURO 3.781.719,59 (euro 3.261.058,11 + EURO 520.661,48); pertanto, l�importo
di cui alla Tab. 6 colonna 5 (EURO 5.327.475,05) va
depurato della somma di euro 3.781.719,59, cos� pervenendosi a pretesi
pagamenti illegittimi per euro 1.545.755,46�.
Anche questo rilievo, -
soggiunge la Sezione territoriale - appare
non privo di pregio, perch� articolato nel contesto di un�attenta rilettura
della documentazione contabile acquisita dalla Guardia di Finanza.
4.3.3. La determinazione del danno.
Ritiene,
quindi, il Collegio di prime cure di
dover individuare specifici parametri di riferimento nei �valori� indicati
nella Tab. 6 � colonna 5 della perizia contabile (ai
quali si � sostanzialmente uniformato l�Ufficio di Procura condividendo il
primo rilievo),nonch� nel computo dei pagamenti illegittimi, quantificati
complessivamente nella misura di � (euro 1.545.755,46) della somma accertata
per gli anni dal 1997 al 2002. Ne consegue che il danno � da determinarsi in euro
1.000.000,00 per il 2000, euro 10.000,00 per il 2001 ed euro 150.000,00 per il
primo bimestre 2002 (importi pari a � di quelli di cui alla Tab.
6 � colonna 5).
4.3.4. L�attribuzione del danno.
Tali
importi sono stati, a titolo di colpa grave e in ragione delle singole e
specifiche funzioni svolte, al Sindaco FALCO, agli Assessori alla ecologia
DI VECE e MACCAURO, nonch� al Dirigente
del settore ecologia MESSORE nelle seguenti misure: per il 2000 euro 100.000,00
al Falco, euro 450.000,00 al Di Vece, ed euro 450.000,00 al Messore; per il
2001 euro 1.000,00 al Falco, euro
4.500,00 al Maccauro, ed euro 4.500,00 al Messore; per il 2002 (primo bimestre)
euro 20.000,00 al Falco, euro 65.000,00 al Maccauro ed euro 65.000,00 al Messore.
4.4.1 La quinta fattispecie di danno (punto 14
della sentenza). Accollo da
parte del comune dei debiti della SACE nei confronti dei consorzi di raccolta
per i conferimenti in discarica (con esclusione delle contestazioni gi�
esaminate ai precedenti par. 3-6-7 della sentenza impugnata. ai fini della
valutazione della �prescrizione� e della �colpevolezza�) - CONSORZIO
INTERCOMUNALE CE/2 euro 1.061.648,95, euro
895.527,09 ed euro 2.233.509,00; CONSORZO INTERCOMUNALE CE/4 euro 1.940.000,00; FIBE CAMPANIA S.p.A. euro
1.928.736,96.
Il
Procuratore regionale deduceva quanto segue:
-
�il contratto del 1996 prevedeva che la
SACE assolvesse all�attivit� di conferimento dei rifiuti in discarica
autorizzata (smaltimento e trattamento) e che il prezzo pattuito fosse a copertura
delle relative spese, comprese quelle della normativa di settore (spese
attinenti, quindi, non solo allo smaltimento ma, anche, al tributo speciale di
cui all�art. 3 della legge Ronchi 28.12.1995 n. 545 e alla c.d. quota di
ristoro ex o.p.c.m. 7.10.1994, che pure il Comune si
era accollato ab origine in violazione della previsione specifica di cui
all�art. 34 lettera c del capitolato speciale di appalto)�;
-
�di fatto la SACE non ha mai pagato, se
non all�inizio e in misura ridottissima, nemmeno le spese per il versamento
nelle discariche autorizzate�;
- �il
costo del conferimento in discarica era stato oggetto d�esame ai fini
dell�accordo del 2000; in quella sede la SACE aveva preteso e ottenuto una
rinegoziazione del contratto del 1996 e la eliminazione della prestazione
attinente allo smaltimento�;
- �per
tale voce di danno occorre specificare che, per il 2000 (anno della illegittima
modifica del contratto) e in realt� anche per un periodo non ben definito ma
pregresso comunque interessato dall�accordo, l�ammontare del nocumento dovrebbe
essere pari all�intero esborso che il Comune ha sostenuto per oneri non suoi;
mentre, per il periodo successivo, essendo intervenuta la modifica del
contratto, il danno consisterebbe nella mancata decurtazione dal canone mensile
della quota pari al valore, rispetto al contratto tutto considerato, della
prestazione del conferimento in discarica e del conseguente smaltimento (sempre
assumendo che i costi per tale operazione fossero realmente superiori al valore
di offerta della Ditta)�;
- �ci�
detto, appare assolutamente corretto, ad avviso del Requirente, considerare danno il complesso
degli effettivi esborsi comunque e in qualunque
momento avvenuti (a titolo di smaltimento); esborsi sostenuti e posti a carico
del Comune, senza che l�Amministrazione abbia mai recuperato nulla di quanto
pagato e a prescindere, quindi, da quanto l�Ente stesso avrebbe dovuto, magari,
ripetere in ragione e per gli effetti di una clausola contrattuale del tutto
illecitamente e illegittimamente modificata in corso di prestazione per
favorire l�Impresa aggiudicataria del servizio�.
Nella
perizia contabile si articolano i
seguenti rilievi:
-
�il danno contestato ammonta complessivamente
a euro 9.896.895,92 ed � cos� composto�� (segue Tab.
7); �a fronte di tale importo il Comune ha decurtato, alla SACE dal
canone contrattuale l�importo di EURO 1.852.695,03 calcolato per il
periodo 1.1.1998 � 28.2.2002�;
- �l�atto di citazione a pag. 23
recita: senza mai applicare alcuna ritenuta sui canoni mensili nei confronti
della SACE�;
- �nel vero, l�accordo del 21.6.2000
prevede espressamente che con decorrenza 1.1.1998 la SACE dovr� accettare una
decurtazione del canone corrispondente alla incidenza di tale servizio sulla
offerta presentata in sede di gara, secondo la seguente formula: importo annuo
canone � quantitativo medio (nel periodo decennale) in Kg/anno rifiuti smaltiti
in discarica come da progetto x �/Kg 30�;
- �tale clausola dell�accordo ha
comportato le seguenti decurtazioni�� (segue Tab. 8 -
totale euro 1.852.695,03); �gli importi annuali sono stati individuati per il
periodo 1998 � 1999 nell�accordo del 21.6.2000 e per il periodo 2000 � 2002 nei
verbali intervenuti tra l�Ente comunale e la Societ� affidataria (all. 2-3-4)�;
- �il costo di smaltimento, cos�
come conteggiato nell�atto di citazione, include oneri di smaltimento anche per
il periodo 10.2.2002 � 10.2.2003 per un importo di EURO 895.527,09 e, per
correttezza di un quadro d�insieme, considerato che la perizia si attiene ai
valori 1.11.1995 � 28.2.2002, tale valore si ritiene accertabile solo per
l�importo di EURO 144.756,43 (valore diviso per 365 giorni moltiplicato 59
giorni); �pertanto, il valore degli oneri di smaltimento da assumere a rilievo
� pari ad EURO 9.146.125,26�.
I dati contabili esposti provano - scrive
il primo Giudice - adeguatamente come
l�Amministrazione abbia effettuato, in ordine ai costi sopportati per
smaltimento e trattamento dei rifiuti, la decurtazione del canone
corrispondente alla incidenza di tale servizio sulla offerta presentata in sede
di gara, secondo la formula di cui alla clausola dell�accordo del 2000 e nel
periodo dal 1.1.1998 al 28.2.2002. Relativamente al periodo successivo fino al
10.2.2003 (specifica partita di danno per EURO 895.527,09), nella perizia contabile si precisa alla Tab. 9 che altre fatture sono state pagate senza effettuare
decurtazioni sul canone.
Tanto premesso, non pu� condividersi
la contestazione di assoluta inerzia, anche sotto il profilo (che al Collegio
appare come essenziale nella economia dell�impianto accusatorio) della non
applicazione neppure della clausola
contrattuale nella decurtazione del canone mensile fino al 28.2.2002. Che
poi il valore della effettuata decurtazione (cos� come prospettato nell�atto di
citazione a pag. 26) potesse essere inferiore alla quota riservata, nel canone,
al servizio di �smaltimento� poi stralciato dal contratto, � questione che
avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti, prima della definizione
dell�impianto accusatorio (sostanzialmente confermato, nelle sue linee
portanti, sia nella �memoria� del 2007 che nel corso dell�odierno dibattimento)
in ordine sia alla comparazione tra i due diversi importi che alle conseguenti
determinazioni assunte. N� pu� accedersi alla tesi del danno come intero valore
dell�accollo (quasi una proiezione nel tempo della scelta, fatta a monte e in
danno dell�Ente comunale, di modificare sotto l�aspetto normativo il
contratto),che avrebbe richiesto, sulla base di validi elementi di fatto,
l�accertamento di una �condotta dolosa� nella modifica del contratto sul piano
normativo, in un�ottica di vera e propria �connivenza tra le parti�, che il
Collegio ha, invece, gi� escluso in ordine a tutte le fattispecie oggetto del
presente giudizio (cfr. il precedente par. 5). Non senza aggiungere che i costi
di �smaltimento e trattamento dei rifiuti� erano, comunque, dovuti alle Societ�
che gestivano le discariche autorizzate.
Conclusivamente,
la sentenza afferma che la modifica del
contratto sotto il profilo normativo (con lo stralcio della prestazione
attinente a �smaltimento e trattamento dei rifiuti� e inserimento della
specifica �clausola di decurtazione del canone�) avrebbe potuto qualificarsi
come �scelta illecita, illegittima e, quindi, produttiva di un accollo del tutto
privo di giustificazione� (come sostenuto da parte attrice, che si sofferma pi�
volte e sempre in termini di �dolo�, sugli �effetti disastrosi della modifica
del contratto�) e non come mera scelta discrezionale, opinabile s� ma di per s�
non censurabile ai fini che ne occupa, solo se fosse stato offerto, sul piano
probatorio, un consistente panorama di indizi univoci e concordanti in ordine a
�specifiche condotte dolose di Amministratori e Dirigenti ai fini di ingiustificati vantaggi in favore
della SACE�.
E�
stata, quindi, pronunciata declaratoria
di proscioglimento per carenza di colpa grave in ordine alle contestazioni
mosse fino al febbraio 2002 al Sindaco FALCO, agli Assessori alla ecologia DI
VECE, MACCAURO e ROMANO, al Dirigente del settore ecologia MESSORE e al
Direttore generale SIBILLO .
Quanto
all�importo di euro 895.527,09 (relativo
alle fatture emesse dal Consorzio Intercomunale CE/2 per prestazioni dal
10.2.2002 al 10.2.2003), tenuto conto degli specifici parametri di riferimento offerti dalla perizia contabile (ed estrapolati dalla
Tab. 8 e dai rilievi a pag. 17, di cui innanzi si �
riferito), la Sezione campana ha ritenuto che il danno derivante dalla �mancata applicazione della clausola sulla
decurtazione del canone� va determinato in EURO 400.000,00 (EURO 68.860,00, per
il primo bimestre 2002, x 6 bimestri tra il 2002 e il 20003) e va addebitato, a
titolo di colpa grave e in ragione delle singole e specifiche funzioni svolte, nelle
seguenti misure: EURO 40.000,00 al Sindaco FALCO, EURO 180.000,00 all�Assessore
alla ecologia ROMANO ed EURO 180.000,00 al Dirigente del settore
ecologia MESSORE.
15.
SESTA FATTISPECIE - Affidamento della
pulizia degli uffici giudiziari - euro 154.527,97 per il 2000 ed euro 165.735,00
per il 2001.
Nella
sentenza si legge: Nell�atto di citazione
si deduce quanto segue: �Il capitolato speciale di appalto individuava la sede
della Pretura fra i locali oggetto del servizio di pulizia, mentre il contratto
non faceva menzione degli Uffici giudiziari. Peraltro, il Sindaco BULZONI, con
ordinanza n. 44621 in data 2.11.1995, disponeva che l�affidamento venisse
esteso, in via provvisoria, anche agli Uffici giudiziari, confermando, salvo
diverse determinazioni, la spesa gi� impegnata. Di fatto, dalla fine del 1995 e
fino al 2001,la SACE ha svolto il servizio di pulizia degli Uffici giudiziari
senza aver mai partecipato ad alcuna gara e incamerando somme (per un totale di
EURO 1.325.005,00) ben
superiori a quelle erogate, sulla base del precedente contratto, alla Impresa
La Brillante. L�abnormit� della sproporzione tra i due contratti (per i quali
vi � una differenza di LIRE 868.049.708) � e l�illegittimo affidamento sine die
del servizio di pulizia senza mai bandire una gara sono tutti elementi che depongono
per la piena responsabilit� dei convenuti�.
Nessun contributo viene offerto, sul
punto, dalla perizia contabile se non in ordine alla circostanza che l�Ufficio
di Procura ha azionato un danno complessivamente di importo inferiore (per
circa EURO 300.000,00) rispetto a quello
accertato dalla Guardia di Finanza.
Ci� posto, � di tutta evidenza la
sussistenza del danno, etiologicamente connesso alla condotta gravemente
omissiva del Sindaco, dell�Assessore alla ecologia e del Dirigente del settore
ecologia, in carica negli anni in contestazione, che non si sono mai attivati
per regolarizzare, sotto l�aspetto contrattuale, il servizio in esame;
dovendosi, peraltro, considerare che il perdurare della inerzia
dell�Amministrazione risulta anche dalla �denuncia� inoltrata dall�Assessore alla
ecologia MESSINA al Difensore Civico in data 28.11.1997.
Il
primo Giudice ha considerato, peraltro, che
nell�abbattimento dell�importo complessivo del danno effettuato da parte
attrice (per una cifra pari a circa EURO 300.000,00), rispetto a quello
accertato dalla Guardia di Finanza, pu� individuarsi uno specifico parametro di
riferimento per potersi procedere ad
una pi� favorevole �valutazione equitativa�, ritenendo, quindi, che il danno vada determinato in EURO
130.000,00 per il 2000 e in EURO
140.000,00 per il 2001 e ripartito, in ragione delle specifiche funzioni
svolte, nelle seguenti misure: per il 2000 EURO 15.000,00 al Sindaco FALCO, EURO
57.500,00 all�Assessore DI VECE ed EURO 57.500 al Dirigente del settore ecologia
MESSORE; per il 2001 EURO 20.000,00 al Sindaco FALCO, EURO 60.000,00
all�Assessore alla ecologia MACCAURO ed EURO 60.000,00 al Dirigente del settore
ecologia MESSORE.
16.
Il danno sofferto dal Comune di Caserta � stato liquidato nella complessiva somma di EURO 8.330.000,00
e addebitato nelle seguenti misure: * EURO
1.056.000,00 a FALCO Luigi (Sindaco dal 1997 al 2003);
* EURO 2.007.500,00 a DI VECE
Gerardo (Assessore alla ecologia dal 30.11.1998 al 16.10.2000);
* EURO 999.500,00 a MACCAURO
Giuseppe (Assessore alla ecologia dal 30.1.2001 al giugno 2002);
* EURO 630.000,00 a ROMANO Attilio (Assessore
alla ecologia dal giugno 2002 al 2003);
* EURO 3.637.000,00 a MESSORE Alfredo
(Dirigente del settore ecologia dal 1999 al 2003).
Giusta
la valutazione equitativa del danno, la Sezione territoriale ha ritenuto compresa
nei predetti importi la rivalutazione
monetaria.
Esame
degli appelli.
Il primo appello iscritto al ruolo della
Sezione � quello proposto dal signor Attilio Romano e iscritto al n. 35761, il
quale, condannato al pagamento dell�importo di euro 530.000,00 propone i
seguenti motivi.
Un
primo motivo fa leva su una permanenza nella carica di assessore
del Comune di Caserta diversa da quella ritenuta dal primo Giudice.
Sostiene l�appellante di avere assunto la carica di
assessore il 3 luglio 2002 e di aver ottenuto la delega all�ecologia il 25
luglio 2002.
La data assume rilevanza, perch� la sentenza
individua la diversa decorrenza del 1� giugno 2002.
Una decorrenza di circa due mesi successiva comporta
la necessit� di una decurtazione dell�importo posto a carico dell�appellante.
Con secondo motivo, l�appellante de quo afferma che
l�importo di euro 450.000,00 il a lui addebitato a titolo di danno erariale
discende dalla mancata applicazione della penale, con riferimento agli articoli
37, 38 e 39 del Capitolato speciale di appalto.
Tali
disposizioni danno vita ad un regime speciale e transitorio, per sua natura
applicabile esclusivamente nell�arco temporale individuato dal Capitolato.
Erroneamente la sentenza sostiene l�applicabilit� di tale regime sanzionatorio per la durata del
contratto e da ci� fa discendere la responsabilit� anche dell�Assessore la cui
posizione � all�esame.
La ditta, in data 8 agosto 1996, ha comunicato di
avere acquisito tutte le attrezzature ed i mezzi occorrenti per l�espletamento
del servizio.
L�Ispettore N.U. ha scritto una nota (prot. n. 734 del 23 marzo 1998, dove si legge che durante il periodo Maggio, Giugno e Luglio
1996 la ditta ha provveduto ad
immettere in servizio, progressivamente nel tempo, tutti gli automezzi e le
attrezzature previste dal Progetto Offerta�.
Con verbale 10 gennaio 2001, l�ing. Sorbo,
incaricato dal Sindaco, ha proceduto ad
una ricognizione in contraddittorio presso il deposito SACE di tutti i mezzi
impiegati in servizio� accertandone la corrispondenza con quelli di cui alla
comunicazione a suo tempo inviata dalla ditta appaltatrice.
In ogni caso, il servizio � stato reso in misura
pari a quella contrattuale e quanto alla colpa
grave, non � certo ammissibile che un assessore il quale ha assunto la carica a
distanza di ben sei anni dall�inizio del servizio possa ipotizzare che
quest�ultimo venga ancora espletato con mezzi provvisori e come tale sia
soggetto al regime speciale previsto dal Capitolato esclusivamente per il
periodo di attivazione iniziale�
Quanto, poi, alla mancata applicazione della
clausola sulla decurtazione del canone conseguente all�accollo da parte del
Comune del costo per i conferimenti in discarica, tale danno, quantificato, per
il periodo febbraio 2002 � febbraio 2003 in euro 400.000,00 viene addebitato
all�appellante nella misura di euro 180.000,00.
Il presupposto su cui si fonda le decisione � errato
perch� il canone � stato sempre
corrisposto al netto degli oneri di smaltimento� Difetta in toto, quindi, il
preteso danno.
L�appellante contesta anche la mancata
ingiustificata applicazione del potere riduttivo.
L�appellante (n. 37561) conclude per
l�accoglimento dell�appello con conseguente esonero da ogni responsabilit� e,
in subordine chiede la pi� ampia applicazione del potere riduttivo.
In data 1� giugno 2011 l�appellante ha depositato
memoria illustrativa e conferma le conclusioni.
Esame
dell�appello n. 35801 (Messore).
La sentenza � impugnata per i seguenti motivi.
I.Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L.
n. 639/1996. Parziale prescrizione della domanda.
II.Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L.
n. 639/1996. Assoluta indeterminatezza della quantificazione delle varie
partite di danno.
III.Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L.
n. 639/1996. Errata valutazione dell�elemento psicologico e del nesso
etiologico tra condotta e danno.
IV. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa
applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e
sulla quantificazione della prima fattispecie di danno.
V. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa
applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e
sulla quantificazione della terza fattispecie di danno.
VI. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa
applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e
sulla quantificazione della quarta fattispecie di danno.
VII. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa
applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e
sulla quantificazione della quinta fattispecie di danno.
VIII. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa
applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e
sulla quantificazione della sesta fattispecie di danno.
IX. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa
applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione dell�importo della
condanna complessivamente considerato.
Conclusioni: in
accoglimento del gravame, annullare e/o riformare la pronuncia appellata, e per
l�effetto prosciogliere nel merito l�appellante da ogni addebito.
In via
subordinata che l�On.le Corte adita [voglia] sospendere il presente giudizio
in attesa della definizione del giudizio in cassazione avverso la sentenza
della Corte d�appello n� 781/05 del 15.03.2005 che ha annullato il lodo
arbitrale del 07.12.2002 reso esecutivo il 18.04.2003, e del giudizio pendente
innanzi al Tribuna le Civile di S. Maria C.V. � Sezione distaccata di Caserta,
sull�opposizione a decreto ingiuntivo n� 976/2008 del 30.07.2008, perch�
pregiudiziali nella determinazione del danno.
Con
vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L�appellante ha depositato memoria in data 18
gennaio 2012.
Esame
dell�appello n. 35996 (Di Vece).
I. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa
applicazione della L. n. 639/1996. Parziale prescrizione della domanda.
II. Error in iudicando et
in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Assoluta
indeterminatezza della quantificazione delle varie partite di danno.
III. Error in iudicando et
in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 nonch�
dell�art. 1 della L. 20/1994, introdotto dall�art. 3 della L. 639/1996 -
Inesistenza del preteso danno patrimoniale e/o non attribuibilit�
all�attuale appellante, errata valutazione dell�elemento psicologico e del
nesso etiologico tra condotta e danno.
IV. Error in procedendo et
in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 - errata
valutazione in merito alla qualificazione e/o inesistenza del preteso danno e/o
non attribuibilit� all�attuale appellante.
V. Error in procedendo et
in iudicando. Violazione della L. n. 639/1996 - Errata valutazione e/o
inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit�
all�attuale appellante.
VI. Error in procedendo et
in iudicando. Violazione della L. n. 639/1996 - Errata valutazione e/o
inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit�
all�attuale appellante.
VII. Error in procedendo et
in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 - Errata
valutazione dell�importo della condanna complessivamente considerato.
Conclusioni dell�appellante (35.996): voglia la
Corte dei conti,
a) Accogliere il
presente appello e, per l�effetto, annullare la sentenza della Corte dei conti
� Sezione giurisdizionale per la Campania � n- 386/2009� in parte qua ha
condannato l�attuale appellante al pagamento, in favore del Comune di Caserta,
della somma di � 2.007.500,00,� e quindi prosciogliere nel merito l�attuale
appellante da ogni addebito;
b) in via gradata,
affinch� venga sospeso il presente giudizio in attesa della definizione del
giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Corte d�Appello [gi� citata] �
che ha annullato il lodo arbitrale del 07.12.2002� e del giudizio pendente
innanzi al Tribunale Civile di S. Maria C.V. [gi� sopra indicata] � perch�
pregiudiziali nella determinazione del danno;
c) in via ancora pi�
gradata ammettersi consulenza contabile d�ufficio per l�accertamento della
esistenza e della quantificazione dell�entit� del preteso danno, a seguito
delle rilevate carenze dell�atto di citazione e della relazione della G. di F.,
dal Sig. Requirente asetticamente recepita, riscontrate dalla sentenza
impugnata e, comunque, da questa non risolte;
d) in via
ulteriormente pi� gradata, applicare al massimo il potere riduttivo, riducendo
notevolmente l�entit� del preteso danno.
Con
vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Esame
dell�appello n. 36118 (Maccauro).
I. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa
applicazione della L. n. 639/1996. Parziale prescrizione della domanda.
II. Error in iudicando et
in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Assoluta
indeterminatezza della quantificazione delle varie partite di danno.
III. Error in procedendo et
in iudicando. Violazione della L. n. 639/1996 nonch� dell�art. 1 della L.
20/1994, introdotto dall�art. 3 della L. 639/1996 � Errata valutazione in
merito alla qualificazione e/o inesistenza del preteso danno patrimoniale e/o
non attribuibilit� all�attuale appellante.
IV. Error in procedendo et in iudicando - Violazione
della L. n. 639/1996 - Errata valutazione in merito alla qualificazione e/o
inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit�
all�attuale appellante.
V. Error in procedendo et
in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 - Errata
valutazione e/o inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit�
all�attuale appellante.
VI. Error in procedendo et
in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 - Errata
valutazione dell�importo della condanna complessivamente considerato.
IX [recte: VII] Error in iudicando. Contraddittoria motivazione e
disparit� di trattamento. Assenza totale del profilo soggettivo delle
responsabilit� prospettate.
Conclusioni dell�appellante (36118): voglia la Corte
dei conti,
a) Accogliere il
presente appello e, per l�effetto, annullare la sentenza della Corte dei conti
� Sezione giurisdizionale per la Campania � n- 386/2009� in parte qua ha
condannato l�attuale appellante al pagamento, in favore del Comune di Caserta,
della somma di � 999.500,00,� e quindi prosciogliere nel merito l�attuale
appellante da ogni addebito;
b) in via gradata,
affinch� venga sospeso il presente giudizio in attesa della definizione del
giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Corte d�Appello [gi� citata] �
che ha annullato il lodo arbitrale del 07.12.2002� e del giudizio pendente
innanzi al Tribunale Civile di S. Maria C.V. [gi� sopra indicata] � perch�
pregiudiziali nella determinazione del danno;
c) in via ancora pi�
gradata ammettersi consulenza contabile d�ufficio per l�accertamento della
esistenza e della quantificazione dell�entit� del preteso danno, a seguito
delle rilevate carenze dell�atto di citazione e della relazione della G. di F.,
dal Sig. Requirente asetticamente recepita, riscontrate dalla sentenza
impugnata e, comunque, da questa non risolte;
d) in via
ulteriormente pi� gradata, applicare al massimo il potere riduttivo, riducendo
notevolmente l�entit� del preteso danno.
Con
vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
All�udienza pubblica odierna, gli avvocati Romano
per Romano, D�Angiolella per Messore, Miani per Di Vece e Labriola per Maccauro
illustrano doviziosamente i rispettivi appelli concludendo in conformit� il
difensore. Il rappresentante del Pubblico Ministero, vice Procuratore generale
dottor Antonio Ciaramella richiama l�atto scritto e conferma le conclusioni ivi
assunte.
Considerato
in
DIRITTO
Gli
appelli, per essere rivolti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti
ai sensi dell�articolo 335 cpc.
Il Collegio ritiene opportuno ricordare che avverso
al sentenza di cui si tratta era stata proposta impugnazione (appello iscritto
al n. 36003) anche dal signor Luigi Falco, di cui � stata dichiarata la morte
in data 28 dicembre 2013. Il giudizio � stato stralciato e, tenuto conto del
fatto che la Procura generale � nell�udienza pubblica del 24 gennaio 2014 ha
dichiarato non esservi i presupposti di legge per la prosecuzione del giudizio
nei confronti degli eredi del Falco, la Sezione ha gi�, con sentenza n.
490/2014 del 25 marzo 2014, dichiarato l�estinzione del giudizio nei confronti
del medesimo appellante.
Gli
appelli in decisione sono parzialmente accolti, come esposto di seguito.
I
motivi d�appello possono essere
esaminati congiuntamente; a parte verr� esaminato l�appello proposto dal signor
Romano (n. 35671).
Preliminarmente, il Collegio esamina l�eccezione di
prescrizione.
Secondo gli appellanti (escluso il Romano) la
sentenza sarebbe viziata per avere ritenuto la prescrizione delle partite di
danno relative agli esercizi 1996 e 1997 e non anche tutte le partite di danno
antecedenti il 29 novembre 1998 non ritenendo, quindi, cadute in prescrizione tutte
le partite di danno antecedenti oltre un quinquennio l�emissione dell�atto di
citazione.
Il Collegio rileva che effettivamente, la sentenza
impugnata (pagina 21) testualmente afferma: va
dichiarata, quindi, per intempestivit� dell�atto di citazione prodotto il
29.11.2003, oltre il quinquennio decorrente dalla data in cui si � verificato
ciascun fatto dannoso, la prescrizione dell�azione di responsabilit�
limitatamente alle partite di danno riferite al 1996 e al 1997�
L�analisi delle singole partite di danno attribuite
agli odierni appellanti consente al Collegio di superare l�eccezione, perch�,
di fatto, la Sezione territoriale ha condannato gli odierni appellanti solo in
relazione a fattispecie di danno verificatesi nel quinquennio � e non oltre il quinquennio
� antecedente l�emissione dell�atto di citazione.
Con riferimento alla prima posta di danno (da pag.
37 in fine), si parla di maggiori costi per il servizio espletato negli anni
dal 1996 al 1999, per euro 3.361.058,11; ma il Giudice di primo grado fa
discendere il anno dall�accordo del 21 giungo 2000 e perviene, cos� a
determinare in euro 2.000.000,00 gli importi illegittimamente erogati per
maggiore distanza del sito di discarica, mancata raccolta differenziata,
conferimento a discarica, riassetto del territorio, pulizia mercati e fiera
bisettimanale, aggiornamento prezzi. La Sezione campana pone quindi a carico
del Falco, l�importo di euro 300.000,00; del Di Vece e del Messore l�importo di
euro 850.000,00 ciascuno (in totale, pertanto, euro 2.000.000,00). Ma si tratta
di importi maturati a seguito dell�accordo del giugno 2000 e, quindi non caduti
in prescrizione.
Con riferimento alla seconda posta di danno (pagina
40 della sentenza impugnata) nessun importo viene posto a carico di alcuno dei
convenuti in primo grado, perch� si tratta di somme relative a periodi
antecedenti il quinquennio dall�emissione dell�atto di citazione.
Per quanto riguarda la terza fattispecie di danno
(ma su questa fattispecie di danno si dir� in seguito), si tratta di omesse
riscossioni che dovevano effettuarsi a decorrere dal 2000 e fino al 2003
(pagine 40 e 41 della sentenza).
Con riferimento alla quarta fattispecie di danno, la
Sezione territoriale imputa agli appellanti solo quote di danno per gli anni
2000 e successivi (sentenza pagina 44).
Quanto alla quinta ipotesi di danno, la sentenza
proscioglie per carenza dell�elemento soggettivo della colpa grave per le
contestazioni mosse fino al 2002 i convenuti Falco, Di Vece, Maccauro, Romano e
Messore (la sentenza nomina anche tale Sibillo che per� non � tra gli
appellanti) e imputa (a parte euro 40.000 al Falco) euro 180.000,00 ciascuno al
Romano e al Messore, con riferimento a prestazioni dal 10 febbraio 2002 al 10
febbraio 2003.
La sesta fattispecie di danno riguarda ugualmente un
periodo non coperto da prescrizione.
Pertanto il Collegio dichiara il motivo infondato e
lo respinge.
Parimenti deve essere respinto il motivo con cui si
contesta l�indeterminatezza della quantificazione delle varie partite di danno.
La Seziona campana ha dedicato un lungo e laborioso
lavoro ricostruttivo alle poste di danno addebitate ai diversi convenuti,
odierni appellanti, i quali addebitano alla Sezione di primo grado di non avere
esattamente calcolato il danno e di essersi rifugiata, in sentenza, nella
valutazione equitativa del danno in mancanza dei presupposti per il ricorso a
detto metodo, ma poi, rispetto alle somme per cui � condanna, non propongono
alcun calcolo alternativo a correzione della sentenza.
Inoltre gli appellanti fanno riferimento alla
sentenza della Corte d�appello (civile) di Napoli, con riferimento al lodo
arbitrale, ma non tengono conto della successiva sentenza della Corte di
cassazione n. 18567/2011 che cassa la sentenza d�appello � accogliendo il
ricorso della ditta SACE - proprio laddove la Corte d�appello aveva ritenuto la
nullit� del lodo in relazione alla revisione dei prezzi.
Quanto all�impugnazione della sentenza con
riferimento alla pretesa errata valutazione � da parte del primo Giudice �
dell�elemento psicologico e del nesso etiologico tra condotta e danno, questo
Collegio intanto rileva che, anche con riferimento a questo tema, la Sezione
territoriale si � spesa in un difficile compito ricostruttivo delle
responsabilit�, anche al fine di escluderle quando non vi fossero riscontri. Al
riguardo, exempli gratia, si
prosciolgono alcuni convenuti per mancanza di colpa grave a pagina 36; a pagina
37; con riferimento alla c.d. seconda ipotesi di danno (pag. 40); ancora a
pagina 48.
Al contrario di quanto sostenuto dalle difese degli
appellanti, la sentenza di primo grado motiva correttamente, con argomentazioni
logiche e consequenziali la sussistenza, in capo agli odierni appellanti,
dell�elemento della colpa grave: quanto
al profilo soggettivo delle responsabilit� prospettate da parte attrice, deve
rilevarsi come non sia adeguatamente provato il dolo contrattuale, da
intendersi come voluta negligenza nella pi� consapevole violazione degli
obblighi di servizio� Invero il Collegio ravvisa nei fatti di cui � causa una diffusa
trascuratezza degli obblighi istituzionali� nell�ottica s� di una �adesione�
alle richieste della Impresa, ma al di l� di una �connivenza o complicit�� non
del tutto palpabile che, sul piano probatorio, avrebbe richiesto, nell�ambito
di ciascuna carica rivestita, contestazioni maggiormente articolate� Sicch�, la
colpevolezza viene a qualificarsi� come connotata da gravit�, a tratti anche di
ampio spessore, ma non da dolo [pagg, 32, 33].
Successivamente, come d�altronde la sentenza aveva
preannunciato (�tranne i distinguo che
andranno a farsi in ordine a specifiche posizioni�). la Sezione campana,
individua la difficolt� nella gestione di un rapporto contrattuale per
richieste di sempre pi� ampio respiro, avanzate dalla SACE � ancorch� inadempiente
sotto molteplici fronti � nell�ambito di un �progetto di adeguamento sia economico che normativo�. E gi�,
ritiene questo Collegio, ben altro sarebbe dovuto essere il comportamento di
buoni amministratori e dirigenti, in presenza di richieste da parte della SACE
che pure era inadempiente e non per fatti lievi.
La colpa grave viene ritenuta con riferimento alla
prima fattispecie di danno con cui sono stati sopportati maggiori costi per il
servizio negli ani dal 1996 al 1999, dove mentre si omette ogni intervento, anche sanzionatorio, a fronte di inadempimento almeno
parziale dell�Impresa si presta, da
parte degli amministratori e della dirigenza del Comune di Caserta, una non
giustificata acquiescenza, progressiva e assoluta alle molteplici e reiterate
richieste di prebende ed emolumenti aggiuntivi, nonch� della radicale e
ingiustificata modifica del contratto di appalto a decorrere dal 1.1.1998 con
la espressa previsione normativa (in sede di accordo) che la EMIR-SACE svolger�
il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti e non
pi� lo smaltimento degli stessi, che far� carico in quanto a oneri al Comune di
Caserta. Il danno, quindi, viene addebitato ai signori (Falco) Di Vece e
Messore, con indicazione delle rispettive cariche e funzioni (tenendo conto di
quando gi� detto in ordine alla prescrizione). Il Collegio � di fronte alla
gravit� dei comportamenti � non pu� esimersi dall�affermare che forse la
Sezione campana avrebbe dovuto mostrare pi� coraggio, perch� � difficile
sottrarsi alla sensazione che tali comportamenti si pongano oltre la colpa
grave; ma in mancanza di qualsiasi appello della Procura sul punto, il Collegio
deve confermare la sentenza di primo grado.
E le stesse considerazioni possono farsi per le
altre fattispecie di danno � a parte la seconda della quale si � gi� detto, e
che non ha comportato addebiti e la terza di cui si dir� tra poco; in
particolare, la quarta ipotesi di danno, dove si parla di pagamenti illeciti,
la quinta dove � questione dei debiti di SACE nei confronti dei Consorzi di
raccolta per il conferimento in discarica, accollati al Comune: spese che, per
contratto, dovevano stare a carico di SACE, perch� i prezzo pattuito era anche
a copertura delle spese di conferimento (ma si veda pagina 45 della sentenza).
In particolare, per quest�ultima, il Collegio deve
di nuovo dare conto del certosino lavoro della Sezione territoriale
nell�individuare e nell�escludere le responsabilit�.
Infine, per quanto riguarda la sesta fattispecie di
danno, viene messa in evidenza la sproporzione tra quanto pagato alla SACE e
quanto corrisposto, invece, alla precedente impresa che si era aggiudicata la
gara per la pulizia dei locali degli Uffici Giudiziari; SACE che tra l�altro si
aggiudic� il lavoro senza alcuna gara.
Quanto poi alla sussistenza di un procedimento
civile del Comune nei confronti della Sace, come
rileva la Procura generale, a parte che non si hanno notizie sulla pendenza e
lo stato di una tale vertenza, l�indipendenza dei giudizi non impedisce a
questa Corte di esaminare se si sono verificati danni al Comune di Caserta, chi
li abbia prodotti e in quale misura chi li ha prodotti debba risponderne; altro
problema � da verificarsi in sede di esecuzione � � se il Comune avr� diritto a
riscuotere somme � per le stessa causali per cui � l�odierno giudizio � e se
effettivamente e in quale misura potr� riscuoterle. Sar� quindi, come afferma
la Procura generale, un problema da valutarsi in sede di esecuzione.
Analogamente � a dirsi circa la lamentata carenza
della sentenza in ordine al nesso di causalit�. La Sezione spiega e mette in
relazione i danni con il comportamento dei soggetti oggi appellanti e con le
cariche e gli incarichi ricoperti, in relazione ai doveri su di essi ricadenti
in virt� di tali incarichi.
Devono essere respinti i motivi d�appello con cui
vengono contestate la valutazione e la quantificazione dei danni, con
riferimento alle fattispecie prima, quarta, quinta e sesta, oltrech� al danno
nella sua interezza.
Come gi� detto, la Sezione territoriale ha minuziosamente
esaminato le singole poste di danno; ha eliminato parti e quote di danno o
perch� prescritte o perch� non ricorreva la colpa grave o, ancora, perch� altri
erano eventualmente i danneggianti.
Il lavoro svolto dalla Sezione di primo grado �
corretto anche agli occhi di questo Collegio che condivide l�impostazione e il
ragionamento � che non presenta vizi logici � seguiti per la determinazione
delle singole fattispecie di danno e per la determinazione della parte
attribuibile a ciascun convenuto.
Con riguardo alla prima fattispecie di danno,
derivante dalla conclusione di un accordo transattivo diverso da quello
proposto dalla speciale commissione nominata dal Sindaco e sottoscritto, tra
l�altro, proprio dal dirigente Messore, e per cui la SACE riceveva, nel 2000,
la somma di oltre sei milioni di lire (oggi 3.261.058,11 �) per un contenzioso
minacciato dalla stessa SACE alla quale, al contrario non erano stati
contestati i numerosi inadempimenti, il Collegio osserva che la Sezione di
primo grado ha compiuto un�analisi corretta e completa della questione (pagg. 37-39), evidenziando come il Comune sia giunto ad una
rilettura del contratto � fortemente voluta dalla SACE � alla non giustificata
acquiescenza progressiva e assoluta, alle molteplici e reiterate richieste di
prebende ed emolumenti aggiuntivi, nonch� la radicale e ingiustificata modifica
del contratto di appalto a decorrere dal 1.1.1998.
La quarta fattispecie di danno (pagg.
43, 44) riguarda l�elargizione di ulteriori compensi extra contratto per
servizi eccedenti il normale servizio e per aumento dei costi in revisione per
quasi cinque milioni di euro dal 2000 al primo bimestre 2002. La Sezione,
attraverso la disamina della problematica e il confronto tra la perizia
contabile e la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, tenuto anche
conto delle osservazioni e della riduzione dell�importo operata dalla stessa
procura attrice, ridetermina il danno per questa posta e lo ripartisce tra i
responsabili, con procedimento logico, coerente e privo di vizi.
Analogamente, l�esame della quinta fattispecie
determina che la Sezione campana opera una notevole riduzione dell�importo che
ritiene imputabile a titolo di colpa grave, ancora una volta con un complesso e
articolato discorso certamente garantista nei confronti dei convenuti, in
relazione alla gravit� dei comportamenti della SACE e alla rapidit� del Comune
e per esso dei suoi amministratori e dirigenti, ad accettare modifiche del
contratto, non applicazione di clausole contrattuali, addebitando solo
l�importo di euro 895.527,08, ridotto a soli euro 400.000,00 per il danno
derivante dalla mancata applicazione della clausola sulla decurtazione del
canone e, anche qui, certosinamente, verificando che
ad alcuni soggetti non potevano muoversi imputazioni, vuoi per mancanza di
colpa grave, vuoi per mancata prova del dolo a carico del Di Vece che non era in
carica nel periodo successivo al 2002, cui il danno si riferisce.
Infine, la sesta fattispecie di danno � stata
determinata in misura notevolmente inferiore al danno accertato dalla Guardia
di Finanza gi� nell�atto di citazione e per il quale viene addebitata l�inerzia
continuata nel tempo, in relazione ad un affidamento senza gara molto pi�
oneroso del precedente contratto per lo stesso servizio (anzi, il precedente
contratto prevedeva un servizio pi� ampio di quello svolto dalla SACE). La
Sezione ha determinato il danno per i soli esercizi 2000 e successivi in
complessivi euro 270.000, ripartendolo poi tra i convenuti.
Neppure pu� validamente sostenersi che la SACE ha
svolto il servizio (e ci mancherebbe che non l�avesse svolto); quel che
interessa � che il servizio � stata pagato molto pi� di quanto veniva pagato in
precedenza, ben oltre eventuali aumenti dovuti al tasso di inflazione
programmato. Cos� pure non pu� sostenersi che la (maggiore) spesa per la
pulizia degli uffici giudiziari non costituisce danno per il Comune perch� la
stessa spesa sar� poi rimborsata dal Ministero della Giustizia. Quasi che il
terzo (il Ministero) possa accettare di pagare qualsiasi costo, senza verifica
degli stessi in relazione ai prezzi di mercato e quali si potrebbero
legittimamente attendere all�esito di una gara ad evidenza pubblica.
Il Collegio ritiene che l�appello di tutti i
convenuti possa essere accolto in relazione alla terza fattispecie di danno
(mancata applicazione delle penali).
E� pur vero che l�operazione di censimento iniziale
dei mezzi e delle attrezzature destinati al servizio non risulta essere stata
espletata, bench� prevista dal contratto e sorretta da opportuna clausola
penale. In particolare, non si pu� ammettere che la penale sia calcolata per un
lungo periodo di tempo, perch� un comportamento di buona fede tra le parti
contrattuali esige che chi deve verificare lo stato e la consistenza delle macchine
e delle attrezzature necessarie per la corretta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali, lo faccia tempestivamente, n� � stato lamentata la frapposizione
di particolari ostacoli da parte della SACE. Pertanto non corrisponde ad un
comportamento secondo buona fede e
correttezza pretendere di calcolare la penale per un periodo di sei anni
(1997-2003), quindi, il danno conseguentemente imputabile e di cui ottenere il
risarcimento, dagli amministratori inadempienti nei confronti della Societ�.
Il verbale di consistenza, come ricorda la sentenza
impugnata, doveva essere redatto nel termine di 120 giorni dalla registrazione
del contratto.
Ma non si pu� imputare agli odierni appellanti il
danno da mancato applicazione della penale, quando essi rispondono solo dei
danni prodottisi fino a cinque anni antecedenti l�emissione dell�atto di
citazione che � come gi� sopra visto quando si � trattato della prescrizione �
� avvenuta nel novembre del 2003. Il contratto � del 1996, pertanto a parere
del Collegio questa posta di danno non pu� essere addebitata agli odierni
appellanti.
Il Collegio,
a questo punto pu� esaminare l�appello del Romano che, alla luce di
quanto appena detto sulla mancata applicazione della penale, vede notevolmente
ridotta la propria responsabilit�.
Per quanto riguarda la condanna all�importo di euro
180.000,00 in relazione alla quarta fattispecie di danno il Collegio pu�
richiamare quanto gi� detto sopra sul punto. La Sezione territoriale ha
motivato, anche con riferimento alla perizia contabile acquisita al giudizio,
l�esistenza di un danno di euro 895.5217,09, relativo alle fatture emesse dal
Consorzio Intercomunale CE/2, per prestazioni dal 10 febbraio 2002 al 10
febbraio 2003: danno da mancata applicazione della clausola sulla decurtazione
del canone. La Sezione di primo grado riduce tale danno a euro 400.000,00 e lo
ripartisce tra il Sindaco, l�assessore all�ecologia Romano e il dirigente
Messore.
La minore (circa due mesi) durata dell�esercizio
delle funzioni di assessore non � � a parere del Collegio � rilevante; � vero,
che, talvolta, le Sezioni della Corte dei conti, tengono conto della durata di
un incarico, in quanto, � possibile che in base alla permanenza in una carica e
all�avvicendamento nella stessa carica con altri, le sezioni giurisdizionali
debbano provvedere alla ripartizione del danno � soprattutto in caso di danno
da omissione; nel caso di specie il Collegio ritiene che l�appellante abbia
avuto, anche accorciando di due mesi la sua permanenza nell�incarico
assessoriale, un tempo sufficiente perch� potesse attivarsi per provvedere alla
eliminazione del danno. Invece � mancata qualsiasi attivit� in questo senso.
Anche per questa ipotesi, pertanto, il Collegio
ritiene che la sentenza di primo grado sia congruamente motivata e debba essere
confermata.
Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere
quindi parzialmente modificata, con riferimento alla c.d. terza fattispecie di
danno, il cui importo deve essere eliminato dal complessivo importo per cui �
condanna dei singoli odierni appellanti e confermata nel resto. Gli importi per
cui � condanna sono cos� rideterminati:
Di Vece, euro 1.357.500; Maccauro, euro 129.500;
Romano, euro 180.000; Messore, euro 1.667.000, compresa, come stabilito in
primo grado, la rivalutazione monetaria e oltre gli interessi legali dalla data
di pubblicazione della stessa sentenza.
Gli appellanti devono essere condannati, in ragione
della soccombenza, ancorch� parziale, al pagamento delle spese di questa fase
del giudizio, liquidate come in dispositivo. Mentre, per la stessa ragione
possono essere compensate le spese di difesa.
P.Q.M.
la Corte dei conti � Prima Sezione giurisdizionale
d�appello � definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti iscritti ai nn. 35761,
35801, 35993, 36118 avverso la sentenza n. 386/2009
del
6 aprile 2009 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione Campania nel merito accoglie
parzialmente, come in motivazione, respinge nel resto e per
l�effetto annulla in parte qua la sentenza impugnata che � confermata nel resto. Le
spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 230,32 (duecentotrenta/32).
In
considerazione della parziale soccombenza degli appellanti le spese di
difesa possono essere compensate.
Cos� deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11
dicembre 2014.
Il relatore |
Il Presidente |
f.to Nicola Leone |
f.to Martino Colella |
Depositata in
Segreteria il 28 APR. 2015
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi