REPUBBLICA ITALIANA 297/2015/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,

LA CORTE DEI CONTI

PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D�APPELLO

Composta dai Signori:

Dott. Martino COLELLA

Presidente

Dott. Nicola LEONE

Consigliere relatore

Dott. Mauro OREFICE

Consigliere

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA

Consigliere

Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d�appello riuniti, in materia di responsabilit� amministrativa, iscritti ai nn. 35761, 35801, 35993, 36118 del registro di Segreteria, proposti, rispettivamente dai signori:

(35761) Attilio ROMANO, nato ad Aversa il 22 dicembre 1949 (C.F. RMNTTL49T22A512M), rappresentato e difeso dall�avvocato Antonio Romano ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele Mercati, n. 51,presso l�avvocato Ennio Luponio, in forza di procura speciale alle liti a margine dell�atto d�appello, depositato il 29 luglio 2009,

(35801) Alfredo MESSORE, nato a Caserta il 23 aprile 1950 (C.F.: MSSLRD50D23B963E), rappresentato e difeso dall�avvocato  Luigi M. D�Angiolella ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Mercati, n. 51, presso l�avvocato Luponio, in forza di procura speciale alle liti a margine dell�atto d�appello, depositato il 6 agosto 2009;

(35996) Gerardo DI VECE, nato il 21 marzo 1948 (C.F.: DVCGRD48C21E0274U), rappresentato e difeso dall�avvocato Camillo Lerio Miani con il quale � elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia, n. 50 g.m. a m., presso l�avvocato Luigi Napolitano;

(36118) Giuseppe MACCAURO nato il 4 agosto 1961 a Caserta (C.F.: MCCGPP61M04B963X), rappresentato e difeso dall�avvocato Renato Labriola e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Roma, Via Tomassini, n. 9, in forza di procura speciale a margine dell�atto d�appello depositato il 27 ottobre 2009              APPELLANTI

CONTRO

PROCURATORE GENERALE presso la Corte dei conti, con sede in Roma, Via Baiamonti 25                            APPELLATO

avverso

la sentenza n. 386/2009 del 6 aprile 2009 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania.

Visti gli atti d�appello, la sentenza impugnata, la memoria del Procuratore generale e gli atti e documenti tutti della causa;

uditi nella pubblica udienza del 11 dicembre 2014 il relatore, consigliere Nicola Leone, gli avvocati  Antonio Romano, per Romano, Luigi Maria D�Angiolella per Messore, Camillo Lerio Miani per Di vece e Renato Labriola per Maccauro e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dott. Amedeo Federici. 

Ritenuto in

FATTO

1.Si deve, preliminarmente, dare atto che in data 28 dicembre 2013 � stato depositato dall�avvocato Miani certificato di morte del suo patrocinato, signor Luigi Falco e dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�, sottoscritta dal coniuge del signor Falco, che, parimenti, ne dichiara il decesso avvenuto in data 3 febbraio 2013 in Dragoni.

2.Con la sentenza impugnata, gli odierni appellanti sono stati condannati al pagamento di somme diverse, e, comunque, complessivamente, euro 8.330.000,00 a titolo di danno patrimoniale a favore del Comune di Caserta, compresa la rivalutazione monetaria e con interessi legali dal deposito alla soddisfazione del credito.

3.La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha promosso un giudizio di responsabilit� amministrativa a carico di amministratori e dirigenti del Comune di Caserta, in relazione all�affidamento dell�appalto per la gestione del servizio di igiene urbana, comprendente raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Del complesso e articolato atto di citazione, la Sezione, con la decisioni impugnata, ha accolto - dopo avere escluso l�integrazione del contraddittorio nei confronti del segretario generale del Comune, dichiarato la prescrizione per alcuni periodi e assolto numerosi convenuti - la domanda relativamente a sei fattispecie di danno [in realt�, la sentenza esclude la seconda fattispecie di danno] � punti 9 e seguenti della sentenza, da pagina 37 � riferite agli anni dal 2000 al 2003, e dei singoli addebiti mossi, limitatamente a tale periodo, nei confronti dei convenuti Falco (Sindaco tra il 2000 e il 2003, Di Vece (Assessore dal 1.1.2000 al 16.10.2000), Maccauro (Assessore dal 30.1.2001 al giugno 2002), Romano (Assessore dal giugno 2002 a tutto il 2003), Messore (Dirigente dal 1.1.2000 a tutto il 2003) e Sibillo (Direttore Generale tra il 2000 e il 2003. Deve peraltro dirsi che il Sibillo � stato assolto, insieme a numerosi altri convenuti.

4 Le fattispecie di danno.

4.1.1. La prima fattispecie (punto 10 della sentenza)

PRIMA FATTISPECIE - Maggiori costi per il servizio [di nettezza urbana e conferimento rifiuti in  discarica] espletato negli anni dal 1996 al 1999 - euro 3.261.058,11. in ordine a tale danno, che discende direttamente dall�accordo del 21.6.2000, l�Ufficio di Procura � scrive la sentenza - , pur non procedendo a specifica analisi in ordine a ciascuna delle voci (A-B-C-D) che concorrono a definire �il complessivo quadro economico concordato�, � riuscito a porre in luce, efficacemente e sulla base anche della �relazione della Guardia di Finanza�, il dato essenziale della pervicacia della SACE nel perseguire l�obiettivo di una vera e propria �rilettura a proprio favore del contratto di appalto�; rilettura, sostanzialmente  agevolata dalla stessa Commissione paritetica che si era determinata  non a rendere un �parere� sul contenzioso in atto, cos� come richiesto dalla Giunta comunale con delibera 27.1.1998 n. 44, ma a definire il contenzioso stesso con una �transazione globale�. Ulteriori elementi di pregio dell�atto di citazione sono da individuarsi nelle evidenziate circostanze della �omissione di ogni intervento, anche sanzionatorio, a fronte di inadempimento almeno parziale della Impresa� e, quindi, della �non giustificata acquiescenza, progressiva e assoluta, alle molteplici e reiterate richieste di prebende ed emolumenti aggiuntivi�, nonch� della radicale e ingiustificata �modifica del contratto di appalto a decorrere dal 1.1.1998con la espressa previsione normativa (in sede di accordo) che �la EMIT � SACE svolger� il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti e non pi� lo smaltimento degli stessi, che far� carico in quanto a oneri al Comune di Caserta�. 

4.1.2. La perizia contabile del Dott. Felicio De Luca (che sar�, dalla sentenza, richiamata anche in ordine alle successive partite di danno)  si limita a concludere che �non si comprende perch� tale somma non sia dovuta, bench� la stessa non sia altro che la differenza tra quanto riconosciuto dall�Ente per le causali A-B-C-D e quanto effettivamente pagato dall�Ente medesimo ante accordo�; cos� bypassandosi il problema centrale della illegittimit� della spesa.

4.1.3. Determinazione del danno.

Tanto premesso, la Sezione territoriale ha ritenuto di individuare, ai fini di una valutazione equitativa del danno quale risulta dal prospetto economico dell�accordo del 21.6.2000 alle voci A-B-C-D (danno che di per s�, cos� come prospettato nella �relazione della Guardia di Finanza� e azionato dall�Ufficio di Procura, � obiettivamente di difficile quantificazione), specifici parametri di riferimento  nelle circostanze di fatto innanzi evidenziate (prima fra tutte, quella attinente all�inadempimento almeno parziale della SACE), nel tessuto normativo del contratto e del capitolato speciale di appalto (in ordine, soprattutto, a diritti e obblighi delle parti, controllo dell�Amministrazione sull�attivit� della Impresa e procedure sanzionatorie, analitica indicazione dei servizi, onnicomprensivit� del canone, onerosit� o difficolt� della esecuzione ex art. 1664 c.c. ), nel raffronto tra le �voci� in esame e quelle di importo inferiore risultanti dal �prospetto del 4.1.1999� relativo al primo accordo non andato a buon fine, nonch� nelle �somme gi� erogate in precedenza alla SACE nel periodo di riferimento�; cos� pervenendosi a determinare in euro 2.000.000,00 gli importi illegittimamente erogati per maggiore distanza del sito di discarica, mancata raccolta differenziata, conferimento a discarica, riassetto del territorio, pulizia mercati e fiera bisettimanale, aggiornamento prezzi (credito legittimo di euro 1.261.058,11).

 4.1.4. L�attribuzione del danno.

Il danno, secondo il primo Giudice, � da collegarsi etiologicamente alla condotta gravemente colposa del FALCO e del DI VECE (in carica alla data del 21.6.2000 in qualit�, rispettivamente, di Sindaco e Assessore alla ecologia),nonch� del MESSORE (Dirigente del settore ecologia e firmatario dell� �accordo�), e va addebitato, in ragione delle singole e specifiche funzioni svolte, nella misura di euro 300.000,00 al FALCO, euro 850.000,00 al DI VECE ed euro 850.000,00 al MESSORE.   

4.2 La terza fattispecie di danno.

Si premette che la seconda fattispecie non ha comportato addebiti (si veda la sentenza impugnata, pagina 40, punto 11).

4.2.1 TERZA FATTISPECIE - Mancata applicazione delle decurtazioni e delle penalit� relative allo stato di consistenza dei beni mobili destinati al servizio - euro 2.163.696,10 per il 2000, euro 2.163.696,10 per il 2001, euro 901.540,00 per il 2002 (fino a maggio) ed euro 1.983.388,00 per il 2002 e il 2003 (fino ad aprile).

La Sezione territoriale scrive: si puntualizza nell�atto di citazione che �il capitolato speciale di appalto, cui faceva espresso rinvio il contratto all�art. 20, prevedeva il censimento iniziale (per il tramite di un verbale di consistenza da redigersi nel termine di 120 giorni dalla registrazione del contratto e in contraddittorio tra Impresa e Comune) di tutti i beni mobili (mezzi e attrezzature) destinati al servizio appaltato; e, ci�, ai fini sia della verifica degli standar[d]s di qualit� delle prestazioni da effettuarsi che del passaggio gratuito in propriet� al Comune degli stessi beni alla scadenza del contratto (artt. 37-38-39). Tale operazione non � mai avvenuta e il Comune non ha mai esercitato i diritti previsti dalle predette norme e attinenti, non solo al riscatto della cauzione posta a garanzia dello specifico adempimento e al recesso dal contratto in danno della Ditta, ma soprattutto all�applicazione della decurtazione del 30% del compenso mensile e all�incameramento di una penale di LIRE 300.000 al giorno per tutto il tempo in cui l�Impresa avesse continuato a utilizzare materiali e mezzi non censiti�.

4.2.2 La perizia contabile

In ordine a tale contestazione, secondo il primo Giudice, la perizia contabile evidenzia la sua �non rilevanza ai fini contabili, afferendo, la stessa, esclusivamente al convincimento dell�Ufficio di Procura della sussistenza del presupposto applicativo dell�art. 38 c.s.a.�; precisandosi che �le conclusioni della Guardia di Finanza (danno pari ad euro 13.925.377,91) e quelle rassegnate nell�atto di citazione (danno pari ad euro 16.796.598,40) differiscono per l�importo di euro 2.871.220,49�.

Che il danno sussista - scrive ancora il Giudice di primo grado - nulla quaestio. Il �verbale di consistenza� non � stato, infatti, mai redatto e l��atto di ricognizione parco � automezzi della SACE�, stilato su delega del Sindaco dall�Ing. Carmine Sorbo in data 10.1.2001, altro non � che un mero elenco di alcuni beni del tutto tardivo e assolutamente non conforme al capitolato speciale di appalto. Non senza aggiungere che, dalla �denuncia� inoltrata dall�Assessore Messina al Difensore Civico il 28.11.1997, risulta il perdurare dell�inadempimento dell�Amministrazione in ordine alle disposizioni normative innanzi richiamate.

4.2.3. Ai fini della valutazione equitativa del danno in esame, ritiene il (primo) Collegio di dover individuare specifici parametri di riferimento nella non concordanza dei �valori� espressi nell�atto di citazione e nella relazione della Guardia di Finanza, nonch� nella obiettiva difficolt� del computo delle �penalit�� non incamerate; cos� pervenendosi alla seguente determinazione: euro 1.500.000,00  per il 2000, euro 1.500.000,00 per il 2001, euro 500.000,00 per il 2002 (fino a maggio) ed euro 1.000.000,00 per il 2002 e il 2003 (fino ad aprile).

4.2.4. L�attribuzione del danno.

La Sezione campana ha, quindi, ritenuto che il danno � da collegarsi etiologicamente alle condotte gravemente colpose del Sindaco FALCO, degli Assessori alla ecologia DI  VECE,MACCAURO e ROMANO, nonch� del Dirigente del settore ecologia MESSORE, e va addebitato, in ragione delle singole e specifiche funzioni svolte, nelle seguenti misure: per il 2000 euro 200.000,00 al FALCO, euro 650.000,00 al DI VECE ed euro 650.000,00 al MESSORE; per il 2001 euro 200.000,00 al FALCO, EURO 650.000,00 al MACCAURO ed euro 650.000,00 al MESSORE; per il 2002 (fino a maggio) euro 60.000,00 al FALCO, EURO 220.000,00 al MACCAURO ed euro 220.000,00 al MESSORE; per il 2002 e il 2003 (fino ad aprile) euro 100.000,00 al FALCO, euro 450.000,00 al ROMANO ed euro 450.00,00 al MESSORE.

4.3.1. (punto 13 della sentenza). Quarta fattispecie - ulteriori compensi extra � contratto per servizi eccedenti il normale servizio e per aumento dei costi in revisione - euro 4.199.128,95 per il 2000, euro 153.975,00 per il 2001 ed euro 650.873,37 per il 2002 (primo bimestre).

La Sezione campana espone che tale partita di danno � stata ridimensionata dall�Ufficio di Procura che, con memoria del 29.11.2007, ha condiviso (in ordine a tutti gli importi contestati per gli anni dal 1997 al 2002) uno specifico rilievo della perizia contabile, puntualizzando che �quanto rappresentato al punto D � errato, poich� l�eccesso dei pagamenti, eseguiti in favore della SACE a tale titolo, non considera che all�importo dovuto occorre aggiungere l�IVA al 10% (su entrambe le categorie di prestazioni del contratto, che al momento della aggiudicazione individuavano un unico lotto)�. Nessuna modifica si � ritenuto di apportare, invece, all�impianto accusatorio ancorato alla �inesistenza di documentate richieste della Impresa per servizi aggiuntivi e revisione, cos� come di scrupolose verifiche amministrative, in fattispecie del tutto diverse da quelle esaminate in precedenza�.

4.3.2 La perizia contabile

Sennonch�, nella perizia contabile � si legge nella sentenza impugnata - si evidenzia anche che �i mandati in esame, oltre agli oneri extra-contratto, contengono due importi gi� oggetto di rilievo ai punti A e B dell�atto di citazione per complessivi EURO 3.781.719,59 (euro 3.261.058,11 + EURO 520.661,48); pertanto, l�importo di cui alla Tab. 6 colonna 5 (EURO 5.327.475,05) va depurato della somma di euro 3.781.719,59, cos� pervenendosi a pretesi pagamenti illegittimi per euro 1.545.755,46�.

Anche questo rilievo, - soggiunge la Sezione territoriale - appare non privo di pregio, perch� articolato nel contesto di un�attenta rilettura della documentazione contabile acquisita dalla Guardia di Finanza.            

4.3.3. La determinazione del danno.

Ritiene, quindi, il Collegio di prime cure di dover individuare specifici parametri di riferimento nei �valori� indicati nella Tab. 6 � colonna 5 della perizia contabile (ai quali si � sostanzialmente uniformato l�Ufficio di Procura condividendo il primo rilievo),nonch� nel computo dei pagamenti illegittimi, quantificati complessivamente nella misura di � (euro 1.545.755,46) della somma accertata per gli anni dal 1997 al 2002. Ne consegue che il danno � da determinarsi in euro 1.000.000,00 per il 2000, euro 10.000,00 per il 2001 ed euro 150.000,00 per il primo bimestre 2002 (importi pari a � di quelli di cui alla Tab. 6 � colonna 5).

4.3.4. L�attribuzione del danno.     

Tali importi sono stati, a titolo di colpa grave e in ragione delle singole e specifiche funzioni svolte, al Sindaco FALCO, agli Assessori alla ecologia DI  VECE e MACCAURO, nonch� al Dirigente del settore ecologia MESSORE nelle seguenti misure: per il 2000 euro 100.000,00 al Falco, euro 450.000,00 al Di Vece, ed euro 450.000,00 al Messore; per il 2001 euro 1.000,00  al Falco, euro 4.500,00 al Maccauro, ed euro 4.500,00 al Messore; per il 2002 (primo bimestre) euro 20.000,00 al Falco, euro 65.000,00 al Maccauro ed euro 65.000,00 al Messore.

 4.4.1 La quinta fattispecie di danno (punto 14 della sentenza).  Accollo da parte del comune dei debiti della SACE nei confronti dei consorzi di raccolta per i conferimenti in discarica (con esclusione delle contestazioni gi� esaminate ai precedenti par. 3-6-7 della sentenza impugnata. ai fini della valutazione della �prescrizione� e della �colpevolezza�) - CONSORZIO INTERCOMUNALE CE/2  euro 1.061.648,95, euro 895.527,09 ed euro 2.233.509,00; CONSORZO INTERCOMUNALE CE/4 euro 1.940.000,00; FIBE CAMPANIA S.p.A. euro 1.928.736,96.

Il Procuratore regionale deduceva quanto segue:

- �il contratto del 1996 prevedeva che la SACE assolvesse all�attivit� di conferimento dei rifiuti in discarica autorizzata (smaltimento e trattamento) e che il prezzo pattuito fosse a copertura delle relative spese, comprese quelle della normativa di settore  (spese attinenti, quindi, non solo allo smaltimento ma, anche, al tributo speciale di cui all�art. 3 della legge Ronchi 28.12.1995 n. 545 e alla c.d. quota di ristoro ex o.p.c.m. 7.10.1994, che pure il Comune si era accollato ab origine in violazione della previsione specifica di cui all�art. 34 lettera c del capitolato speciale di appalto)�;

- �di fatto la SACE non ha mai pagato, se non all�inizio e in misura ridottissima, nemmeno le spese per il versamento nelle discariche autorizzate�;

    - �il costo del conferimento in discarica era stato oggetto d�esame ai fini dell�accordo del 2000; in quella sede la SACE aveva preteso e ottenuto una rinegoziazione del contratto del 1996 e la eliminazione della prestazione attinente allo smaltimento�;

  - �per tale voce di danno occorre specificare che, per il 2000 (anno della illegittima modifica del contratto) e in realt� anche per un periodo non ben definito ma pregresso comunque interessato dall�accordo, l�ammontare del nocumento dovrebbe essere pari all�intero esborso che il Comune ha sostenuto per oneri non suoi; mentre, per il periodo successivo, essendo intervenuta la modifica del contratto, il danno consisterebbe nella mancata decurtazione dal canone mensile della quota pari al valore, rispetto al contratto tutto considerato, della prestazione del conferimento in discarica e del conseguente smaltimento (sempre assumendo che i costi per tale operazione fossero realmente superiori al valore di offerta della Ditta)�;

   - �ci� detto, appare assolutamente corretto, ad avviso del  Requirente, considerare danno il complesso degli effettivi esborsi comunque e  in qualunque momento avvenuti (a titolo di smaltimento); esborsi sostenuti e posti a carico del Comune, senza che l�Amministrazione abbia mai recuperato nulla di quanto pagato e a prescindere, quindi, da quanto l�Ente stesso avrebbe dovuto, magari, ripetere in ragione e per gli effetti di una clausola contrattuale del tutto illecitamente e illegittimamente modificata in corso di prestazione per favorire l�Impresa aggiudicataria del servizio�.

Nella perizia contabile si articolano i seguenti rilievi:

- �il danno contestato ammonta complessivamente a euro 9.896.895,92 ed � cos� composto�� (segue Tab. 7); �a fronte di tale importo il Comune ha decurtato, alla SACE dal canone contrattuale l�importo di EURO 1.852.695,03 calcolato per il periodo 1.1.1998 � 28.2.2002�;

- �l�atto di citazione a pag. 23 recita: senza mai applicare alcuna ritenuta sui canoni mensili nei confronti della SACE�;

- �nel vero, l�accordo del 21.6.2000 prevede espressamente che con decorrenza 1.1.1998 la SACE dovr� accettare una decurtazione del canone corrispondente alla incidenza di tale servizio sulla offerta presentata in sede di gara, secondo la seguente formula: importo annuo canone � quantitativo medio (nel periodo decennale) in Kg/anno rifiuti smaltiti in discarica come da progetto x �/Kg 30�;

- �tale clausola dell�accordo ha comportato le seguenti decurtazioni�� (segue Tab. 8 - totale euro 1.852.695,03); �gli importi annuali sono stati individuati per il periodo 1998 � 1999 nell�accordo del 21.6.2000 e per il periodo 2000 � 2002 nei verbali intervenuti tra l�Ente comunale e la Societ� affidataria (all. 2-3-4)�;

- �il costo di smaltimento, cos� come conteggiato nell�atto di citazione, include oneri di smaltimento anche per il periodo 10.2.2002 � 10.2.2003 per un importo di EURO 895.527,09 e, per correttezza di un quadro d�insieme, considerato che la perizia si attiene ai valori 1.11.1995 � 28.2.2002, tale valore si ritiene accertabile solo per l�importo di EURO 144.756,43 (valore diviso per 365 giorni moltiplicato 59 giorni); �pertanto, il valore degli oneri di smaltimento da assumere a rilievo � pari ad EURO 9.146.125,26�.

I dati contabili esposti provano - scrive il primo Giudice - adeguatamente come l�Amministrazione abbia effettuato, in ordine ai costi sopportati per smaltimento e trattamento dei rifiuti, la decurtazione del canone corrispondente alla incidenza di tale servizio sulla offerta presentata in sede di gara, secondo la formula di cui alla clausola dell�accordo del 2000 e nel periodo dal 1.1.1998 al 28.2.2002. Relativamente al periodo successivo fino al 10.2.2003 (specifica partita di danno per EURO 895.527,09), nella perizia contabile si precisa  alla Tab. 9 che altre fatture sono state pagate senza effettuare decurtazioni sul canone.

Tanto premesso, non pu� condividersi la contestazione di assoluta inerzia, anche sotto il profilo (che al Collegio appare come essenziale nella economia dell�impianto accusatorio) della non applicazione neppure della  clausola contrattuale nella decurtazione del canone mensile fino al 28.2.2002. Che poi il valore della effettuata decurtazione (cos� come prospettato nell�atto di citazione a pag. 26) potesse essere inferiore alla quota riservata, nel canone, al servizio di �smaltimento� poi stralciato dal contratto, � questione che avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti, prima della definizione dell�impianto accusatorio (sostanzialmente confermato, nelle sue linee portanti, sia nella �memoria� del 2007 che nel corso dell�odierno dibattimento) in ordine sia alla comparazione tra i due diversi importi che alle conseguenti determinazioni assunte. N� pu� accedersi alla tesi del danno come intero valore dell�accollo (quasi una proiezione nel tempo della scelta, fatta a monte e in danno dell�Ente comunale, di modificare sotto l�aspetto normativo il contratto),che avrebbe richiesto, sulla base di validi elementi di fatto, l�accertamento di una �condotta dolosa� nella modifica del contratto sul piano normativo, in un�ottica di vera e propria �connivenza tra le parti�, che il Collegio ha, invece, gi� escluso in ordine a tutte le fattispecie oggetto del presente giudizio (cfr. il precedente par. 5). Non senza aggiungere che i costi di �smaltimento e trattamento dei rifiuti� erano, comunque, dovuti alle Societ� che gestivano le discariche autorizzate.

Conclusivamente, la sentenza afferma che la modifica del contratto sotto il profilo normativo (con lo stralcio della prestazione attinente a �smaltimento e trattamento dei rifiuti� e inserimento della specifica �clausola di decurtazione del canone�) avrebbe potuto qualificarsi come �scelta illecita, illegittima e, quindi, produttiva di un accollo del tutto privo di giustificazione� (come sostenuto da parte attrice, che si sofferma pi� volte e sempre in termini di �dolo�, sugli �effetti disastrosi della modifica del contratto�) e non come mera scelta discrezionale, opinabile s� ma di per s� non censurabile ai fini che ne occupa, solo se fosse stato offerto, sul piano probatorio, un consistente panorama di indizi univoci e concordanti in ordine a �specifiche condotte dolose di Amministratori e Dirigenti  ai fini di ingiustificati vantaggi in favore della SACE�.            

E� stata, quindi, pronunciata declaratoria di proscioglimento per carenza di colpa grave in ordine alle contestazioni mosse fino al febbraio 2002 al Sindaco FALCO, agli Assessori alla ecologia DI VECE, MACCAURO e ROMANO, al Dirigente del settore ecologia MESSORE e al Direttore generale SIBILLO .

Quanto all�importo di euro 895.527,09 (relativo alle fatture emesse dal Consorzio Intercomunale CE/2 per prestazioni dal 10.2.2002 al 10.2.2003), tenuto conto degli specifici parametri di riferimento offerti dalla perizia contabile (ed estrapolati dalla Tab. 8 e dai rilievi a pag. 17, di cui innanzi si � riferito), la Sezione campana ha ritenuto che il danno derivante dalla �mancata applicazione della clausola sulla decurtazione del canone� va determinato in EURO 400.000,00 (EURO 68.860,00, per il primo bimestre 2002, x 6 bimestri tra il 2002 e il 20003) e va addebitato, a titolo di colpa grave e in ragione delle singole e specifiche funzioni svolte, nelle seguenti misure: EURO 40.000,00 al Sindaco FALCO, EURO 180.000,00 all�Assessore alla ecologia ROMANO  ed  EURO 180.000,00 al Dirigente del settore ecologia MESSORE.

15. SESTA FATTISPECIE - Affidamento della pulizia degli uffici giudiziari - euro 154.527,97 per il 2000 ed euro 165.735,00 per il 2001.

Nella sentenza si legge: Nell�atto di citazione si deduce quanto segue: �Il capitolato speciale di appalto individuava la sede della Pretura fra i locali oggetto del servizio di pulizia, mentre il contratto non faceva menzione degli Uffici giudiziari. Peraltro, il Sindaco BULZONI, con ordinanza n. 44621 in data 2.11.1995, disponeva che l�affidamento venisse esteso, in via provvisoria, anche agli Uffici giudiziari, confermando, salvo diverse determinazioni, la spesa gi� impegnata. Di fatto, dalla fine del 1995 e fino al 2001,la SACE ha svolto il servizio di pulizia degli Uffici giudiziari senza aver mai partecipato ad alcuna gara e incamerando somme (per un totale di EURO  1.325.005,00)  ben  superiori a quelle erogate, sulla base del precedente contratto, alla Impresa La Brillante. L�abnormit� della sproporzione tra i due contratti (per i quali vi � una differenza di LIRE 868.049.708) � e l�illegittimo affidamento sine die del servizio di pulizia senza mai bandire una gara sono tutti elementi che depongono per la piena responsabilit� dei convenuti�.

Nessun contributo viene offerto, sul punto, dalla perizia contabile se non in ordine alla circostanza che l�Ufficio di Procura ha azionato un danno complessivamente di importo inferiore (per circa  EURO 300.000,00) rispetto a quello accertato dalla Guardia di Finanza.

Ci� posto, � di tutta evidenza la sussistenza del danno, etiologicamente connesso alla condotta gravemente omissiva del Sindaco, dell�Assessore alla ecologia e del Dirigente del settore ecologia, in carica negli anni in contestazione, che non si sono mai attivati per regolarizzare, sotto l�aspetto contrattuale, il servizio in esame; dovendosi, peraltro, considerare che il perdurare della inerzia dell�Amministrazione risulta anche dalla �denuncia� inoltrata dall�Assessore alla ecologia MESSINA al Difensore Civico in data 28.11.1997.

Il primo Giudice ha considerato, peraltro, che nell�abbattimento dell�importo complessivo del danno effettuato da parte attrice (per una cifra pari a circa EURO 300.000,00), rispetto a quello accertato dalla Guardia di Finanza, pu� individuarsi uno specifico parametro di riferimento per potersi procedere ad una pi� favorevole �valutazione equitativa�, ritenendo, quindi, che il danno vada determinato in EURO 130.000,00 per il 2000 e in  EURO 140.000,00 per il 2001 e ripartito, in ragione delle specifiche funzioni svolte, nelle seguenti misure: per il 2000 EURO 15.000,00 al Sindaco FALCO, EURO 57.500,00 all�Assessore DI VECE ed EURO 57.500 al Dirigente del settore ecologia MESSORE; per il 2001 EURO 20.000,00 al Sindaco FALCO, EURO 60.000,00 all�Assessore alla ecologia MACCAURO ed EURO 60.000,00 al Dirigente del settore ecologia MESSORE.

16. Il danno sofferto dal Comune di Caserta � stato liquidato nella complessiva somma di EURO 8.330.000,00 e addebitato nelle seguenti misure: * EURO 1.056.000,00 a FALCO Luigi (Sindaco dal 1997 al 2003);

* EURO 2.007.500,00 a DI VECE Gerardo (Assessore alla ecologia dal 30.11.1998 al 16.10.2000);

* EURO 999.500,00 a MACCAURO Giuseppe (Assessore alla ecologia dal 30.1.2001 al giugno 2002);

* EURO 630.000,00 a ROMANO Attilio (Assessore alla ecologia dal giugno 2002 al 2003);

* EURO 3.637.000,00 a MESSORE Alfredo (Dirigente del settore ecologia dal 1999 al 2003).

Giusta la valutazione equitativa del danno, la Sezione territoriale ha ritenuto compresa nei predetti importi la  rivalutazione monetaria.

Esame degli appelli.

Il primo appello iscritto al ruolo della Sezione � quello proposto dal signor Attilio Romano e iscritto al n. 35761, il quale, condannato al pagamento dell�importo di euro 530.000,00 propone i seguenti motivi.

Un primo motivo fa leva su una permanenza nella carica di assessore del Comune di Caserta diversa da quella ritenuta dal primo Giudice.

Sostiene l�appellante di avere assunto la carica di assessore il 3 luglio 2002 e di aver ottenuto la delega all�ecologia il 25 luglio 2002.

La data assume rilevanza, perch� la sentenza individua la diversa decorrenza del 1� giugno 2002.

Una decorrenza di circa due mesi successiva comporta la necessit� di una decurtazione dell�importo posto a carico dell�appellante.

Con secondo motivo, l�appellante de quo afferma che l�importo di euro 450.000,00 il a lui addebitato a titolo di danno erariale discende dalla mancata applicazione della penale, con riferimento agli articoli 37, 38 e 39 del Capitolato speciale di appalto.

Tali disposizioni danno vita ad un regime speciale e transitorio, per sua natura applicabile esclusivamente nell�arco temporale individuato dal Capitolato.

Erroneamente la sentenza sostiene l�applicabilit� di tale regime sanzionatorio per la durata del contratto e da ci� fa discendere la responsabilit� anche dell�Assessore la cui posizione � all�esame.

La ditta, in data 8 agosto 1996, ha comunicato di avere acquisito tutte le attrezzature ed i mezzi occorrenti per l�espletamento del servizio.

L�Ispettore N.U. ha scritto una nota (prot. n. 734 del 23 marzo 1998, dove si legge che durante il periodo Maggio, Giugno e Luglio 1996 la ditta ha provveduto ad immettere in servizio, progressivamente nel tempo, tutti gli automezzi e le attrezzature previste dal Progetto Offerta�.

Con verbale 10 gennaio 2001, l�ing. Sorbo, incaricato dal Sindaco, ha proceduto ad una ricognizione in contraddittorio presso il deposito SACE di tutti i mezzi impiegati in servizio� accertandone la corrispondenza con quelli di cui alla comunicazione a suo tempo inviata dalla ditta appaltatrice.

In ogni caso, il servizio � stato reso in misura pari a quella contrattuale e quanto alla colpa grave, non � certo ammissibile che un assessore il quale ha assunto la carica a distanza di ben sei anni dall�inizio del servizio possa ipotizzare che quest�ultimo venga ancora espletato con mezzi provvisori e come tale sia soggetto al regime speciale previsto dal Capitolato esclusivamente per il periodo di attivazione iniziale

Quanto, poi, alla mancata applicazione della clausola sulla decurtazione del canone conseguente all�accollo da parte del Comune del costo per i conferimenti in discarica, tale danno, quantificato, per il periodo febbraio 2002 � febbraio 2003 in euro 400.000,00 viene addebitato all�appellante nella misura di euro 180.000,00.

Il presupposto su cui si fonda le decisione � errato perch� il canone � stato sempre corrisposto al netto degli oneri di smaltimento� Difetta in toto, quindi, il preteso danno.

L�appellante contesta anche la mancata ingiustificata applicazione del potere riduttivo.

L�appellante (n. 37561) conclude per l�accoglimento dell�appello con conseguente esonero da ogni responsabilit� e, in subordine chiede la pi� ampia applicazione del potere riduttivo.

In data 1� giugno 2011 l�appellante ha depositato memoria illustrativa e conferma le conclusioni.

Esame dell�appello n. 35801 (Messore).

La sentenza � impugnata per i seguenti motivi.

I.Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Parziale prescrizione della domanda.

II.Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Assoluta indeterminatezza della quantificazione delle varie partite di danno.

III.Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione dell�elemento psicologico e del nesso etiologico tra condotta e danno.

IV. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e sulla quantificazione della prima fattispecie di danno.

V. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e sulla quantificazione della terza fattispecie di danno.

VI. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e sulla quantificazione della quarta fattispecie di danno.

VII. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e sulla quantificazione della quinta fattispecie di danno.

VIII. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione sulla qualificazione e sulla quantificazione della sesta fattispecie di danno.

IX. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Errata valutazione dell�importo della condanna complessivamente considerato.

Conclusioni: in accoglimento del gravame, annullare e/o riformare la pronuncia appellata, e per l�effetto prosciogliere nel merito l�appellante da ogni addebito.

In via subordinata che l�On.le Corte adita [voglia] sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio in cassazione avverso la sentenza della Corte d�appello n� 781/05 del 15.03.2005 che ha annullato il lodo arbitrale del 07.12.2002 reso esecutivo il 18.04.2003, e del giudizio pendente innanzi al Tribuna le Civile di S. Maria C.V. � Sezione distaccata di Caserta, sull�opposizione a decreto ingiuntivo n� 976/2008 del 30.07.2008, perch� pregiudiziali nella determinazione del danno.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

L�appellante ha depositato memoria in data 18 gennaio 2012.

Esame dell�appello n. 35996 (Di Vece).

I. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Parziale prescrizione della domanda.

II. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Assoluta indeterminatezza della quantificazione delle varie partite di danno.

III. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 nonch� dell�art. 1 della L. 20/1994, introdotto dall�art. 3 della L. 639/1996 - Inesistenza del preteso danno patrimoniale e/o non attribuibilit� all�attuale appellante, errata valutazione dell�elemento psicologico e del nesso etiologico tra condotta e danno.

IV. Error in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 - errata valutazione in merito alla qualificazione e/o inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit� all�attuale appellante.

V. Error in procedendo et in iudicando. Violazione della L. n. 639/1996 - Errata valutazione e/o inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit� all�attuale appellante.

VI. Error in procedendo et in iudicando. Violazione della L. n. 639/1996 - Errata valutazione e/o inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit� all�attuale appellante.

VII. Error in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 - Errata valutazione dell�importo della condanna complessivamente considerato.

Conclusioni dell�appellante (35.996): voglia la Corte dei conti,

a)    Accogliere il presente appello e, per l�effetto, annullare la sentenza della Corte dei conti � Sezione giurisdizionale per la Campania � n- 386/2009� in parte qua ha condannato l�attuale appellante al pagamento, in favore del Comune di Caserta, della somma di � 2.007.500,00,� e quindi prosciogliere nel merito l�attuale appellante da ogni addebito;

b)    in via gradata, affinch� venga sospeso il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Corte d�Appello [gi� citata] � che ha annullato il lodo arbitrale del 07.12.2002� e del giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di S. Maria C.V. [gi� sopra indicata] � perch� pregiudiziali nella determinazione del danno;

c)    in via ancora pi� gradata ammettersi consulenza contabile d�ufficio per l�accertamento della esistenza e della quantificazione dell�entit� del preteso danno, a seguito delle rilevate carenze dell�atto di citazione e della relazione della G. di F., dal Sig. Requirente asetticamente recepita, riscontrate dalla sentenza impugnata e, comunque, da questa non risolte;

d)    in via ulteriormente pi� gradata, applicare al massimo il potere riduttivo, riducendo notevolmente l�entit� del preteso danno.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Esame dell�appello n. 36118 (Maccauro).

I. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Parziale prescrizione della domanda.

II. Error in iudicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996. Assoluta indeterminatezza della quantificazione delle varie partite di danno.

III. Error in procedendo et in iudicando. Violazione della L. n. 639/1996 nonch� dell�art. 1 della L. 20/1994, introdotto dall�art. 3 della L. 639/1996 � Errata valutazione in merito alla qualificazione e/o inesistenza del preteso danno patrimoniale e/o non attribuibilit� all�attuale appellante.

 IV. Error in procedendo et in iudicando - Violazione della L. n. 639/1996 - Errata valutazione in merito alla qualificazione e/o inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit� all�attuale appellante.

V. Error in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 - Errata valutazione e/o inesistenza del preteso danno e/o non attribuibilit� all�attuale appellante.

VI. Error in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione della L. n. 639/1996 - Errata valutazione dell�importo della condanna complessivamente considerato.

IX [recte: VII] Error in iudicando. Contraddittoria motivazione e disparit� di trattamento. Assenza totale del profilo soggettivo delle responsabilit� prospettate.

Conclusioni dell�appellante (36118): voglia la Corte dei conti,

a)    Accogliere il presente appello e, per l�effetto, annullare la sentenza della Corte dei conti � Sezione giurisdizionale per la Campania � n- 386/2009� in parte qua ha condannato l�attuale appellante al pagamento, in favore del Comune di Caserta, della somma di � 999.500,00,� e quindi prosciogliere nel merito l�attuale appellante da ogni addebito;

b)    in via gradata, affinch� venga sospeso il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Corte d�Appello [gi� citata] � che ha annullato il lodo arbitrale del 07.12.2002� e del giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di S. Maria C.V. [gi� sopra indicata] � perch� pregiudiziali nella determinazione del danno;

c)    in via ancora pi� gradata ammettersi consulenza contabile d�ufficio per l�accertamento della esistenza e della quantificazione dell�entit� del preteso danno, a seguito delle rilevate carenze dell�atto di citazione e della relazione della G. di F., dal Sig. Requirente asetticamente recepita, riscontrate dalla sentenza impugnata e, comunque, da questa non risolte;

d)    in via ulteriormente pi� gradata, applicare al massimo il potere riduttivo, riducendo notevolmente l�entit� del preteso danno.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

All�udienza pubblica odierna, gli avvocati Romano per Romano, D�Angiolella per Messore, Miani per Di Vece e Labriola per Maccauro illustrano doviziosamente i rispettivi appelli concludendo in conformit� il difensore. Il rappresentante del Pubblico Ministero, vice Procuratore generale dottor Antonio Ciaramella richiama l�atto scritto e conferma le conclusioni ivi assunte.

Considerato in

DIRITTO

Gli appelli, per essere rivolti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell�articolo 335 cpc.

Il Collegio ritiene opportuno ricordare che avverso al sentenza di cui si tratta era stata proposta impugnazione (appello iscritto al n. 36003) anche dal signor Luigi Falco, di cui � stata dichiarata la morte in data 28 dicembre 2013. Il giudizio � stato stralciato e, tenuto conto del fatto che la Procura generale � nell�udienza pubblica del 24 gennaio 2014 ha dichiarato non esservi i presupposti di legge per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi del Falco, la Sezione ha gi�, con sentenza n. 490/2014 del 25 marzo 2014, dichiarato l�estinzione del giudizio nei confronti del medesimo appellante.

Gli appelli in decisione sono parzialmente accolti, come esposto di seguito.

I motivi d�appello possono essere esaminati congiuntamente; a parte verr� esaminato l�appello proposto dal signor Romano (n. 35671).

Preliminarmente, il Collegio esamina l�eccezione di prescrizione.

Secondo gli appellanti (escluso il Romano) la sentenza sarebbe viziata per avere ritenuto la prescrizione delle partite di danno relative agli esercizi 1996 e 1997 e non anche tutte le partite di danno antecedenti il 29 novembre 1998 non ritenendo, quindi, cadute in prescrizione tutte le partite di danno antecedenti oltre un quinquennio l�emissione dell�atto di citazione.

Il Collegio rileva che effettivamente, la sentenza impugnata (pagina 21) testualmente afferma: va dichiarata, quindi, per intempestivit� dell�atto di citazione prodotto il 29.11.2003, oltre il quinquennio decorrente dalla data in cui si � verificato ciascun fatto dannoso, la prescrizione dell�azione di responsabilit� limitatamente alle partite di danno riferite al 1996 e al 1997

L�analisi delle singole partite di danno attribuite agli odierni appellanti consente al Collegio di superare l�eccezione, perch�, di fatto, la Sezione territoriale ha condannato gli odierni appellanti solo in relazione a fattispecie di danno verificatesi nel quinquennio � e non oltre il quinquennio � antecedente l�emissione dell�atto di citazione.

Con riferimento alla prima posta di danno (da pag. 37 in fine), si parla di maggiori costi per il servizio espletato negli anni dal 1996 al 1999, per euro 3.361.058,11; ma il Giudice di primo grado fa discendere il anno dall�accordo del 21 giungo 2000 e perviene, cos� a determinare in euro 2.000.000,00 gli importi illegittimamente erogati per maggiore distanza del sito di discarica, mancata raccolta differenziata, conferimento a discarica, riassetto del territorio, pulizia mercati e fiera bisettimanale, aggiornamento prezzi. La Sezione campana pone quindi a carico del Falco, l�importo di euro 300.000,00; del Di Vece e del Messore l�importo di euro 850.000,00 ciascuno (in totale, pertanto, euro 2.000.000,00). Ma si tratta di importi maturati a seguito dell�accordo del giugno 2000 e, quindi non caduti in prescrizione.

Con riferimento alla seconda posta di danno (pagina 40 della sentenza impugnata) nessun importo viene posto a carico di alcuno dei convenuti in primo grado, perch� si tratta di somme relative a periodi antecedenti il quinquennio dall�emissione dell�atto di citazione.

Per quanto riguarda la terza fattispecie di danno (ma su questa fattispecie di danno si dir� in seguito), si tratta di omesse riscossioni che dovevano effettuarsi a decorrere dal 2000 e fino al 2003 (pagine 40 e 41 della sentenza).

Con riferimento alla quarta fattispecie di danno, la Sezione territoriale imputa agli appellanti solo quote di danno per gli anni 2000 e successivi (sentenza pagina 44).

Quanto alla quinta ipotesi di danno, la sentenza proscioglie per carenza dell�elemento soggettivo della colpa grave per le contestazioni mosse fino al 2002 i convenuti Falco, Di Vece, Maccauro, Romano e Messore (la sentenza nomina anche tale Sibillo che per� non � tra gli appellanti) e imputa (a parte euro 40.000 al Falco) euro 180.000,00 ciascuno al Romano e al Messore, con riferimento a prestazioni dal 10 febbraio 2002 al 10 febbraio 2003.

La sesta fattispecie di danno riguarda ugualmente un periodo non coperto da prescrizione.

Pertanto il Collegio dichiara il motivo infondato e lo respinge.

Parimenti deve essere respinto il motivo con cui si contesta l�indeterminatezza della quantificazione delle varie partite di danno.

La Seziona campana ha dedicato un lungo e laborioso lavoro ricostruttivo alle poste di danno addebitate ai diversi convenuti, odierni appellanti, i quali addebitano alla Sezione di primo grado di non avere esattamente calcolato il danno e di essersi rifugiata, in sentenza, nella valutazione equitativa del danno in mancanza dei presupposti per il ricorso a detto metodo, ma poi, rispetto alle somme per cui � condanna, non propongono alcun calcolo alternativo a correzione della sentenza.

Inoltre gli appellanti fanno riferimento alla sentenza della Corte d�appello (civile) di Napoli, con riferimento al lodo arbitrale, ma non tengono conto della successiva sentenza della Corte di cassazione n. 18567/2011 che cassa la sentenza d�appello � accogliendo il ricorso della ditta SACE - proprio laddove la Corte d�appello aveva ritenuto la nullit� del lodo in relazione alla revisione dei prezzi.

Quanto all�impugnazione della sentenza con riferimento alla pretesa errata valutazione � da parte del primo Giudice � dell�elemento psicologico e del nesso etiologico tra condotta e danno, questo Collegio intanto rileva che, anche con riferimento a questo tema, la Sezione territoriale si � spesa in un difficile compito ricostruttivo delle responsabilit�, anche al fine di escluderle quando non vi fossero riscontri. Al riguardo, exempli gratia, si prosciolgono alcuni convenuti per mancanza di colpa grave a pagina 36; a pagina 37; con riferimento alla c.d. seconda ipotesi di danno (pag. 40); ancora a pagina 48.

Al contrario di quanto sostenuto dalle difese degli appellanti, la sentenza di primo grado motiva correttamente, con argomentazioni logiche e consequenziali la sussistenza, in capo agli odierni appellanti, dell�elemento della colpa grave: quanto al profilo soggettivo delle responsabilit� prospettate da parte attrice, deve rilevarsi come non sia adeguatamente provato il dolo contrattuale, da intendersi come voluta negligenza nella pi� consapevole violazione degli obblighi di servizio� Invero il Collegio ravvisa nei fatti di cui � causa una diffusa trascuratezza degli obblighi istituzionali� nell�ottica s� di una �adesione� alle richieste della Impresa, ma al di l� di una �connivenza o complicit�� non del tutto palpabile che, sul piano probatorio, avrebbe richiesto, nell�ambito di ciascuna carica rivestita, contestazioni maggiormente articolate� Sicch�, la colpevolezza viene a qualificarsi� come connotata da gravit�, a tratti anche di ampio spessore, ma non da dolo [pagg, 32, 33].

Successivamente, come d�altronde la sentenza aveva preannunciato (�tranne i distinguo che andranno a farsi in ordine a specifiche posizioni�). la Sezione campana, individua la difficolt� nella gestione di un rapporto contrattuale per richieste di sempre pi� ampio respiro, avanzate dalla SACE � ancorch� inadempiente sotto molteplici fronti � nell�ambito di un �progetto di adeguamento sia economico che normativo�. E gi�, ritiene questo Collegio, ben altro sarebbe dovuto essere il comportamento di buoni amministratori e dirigenti, in presenza di richieste da parte della SACE che pure era inadempiente e non per fatti lievi.

La colpa grave viene ritenuta con riferimento alla prima fattispecie di danno con cui sono stati sopportati maggiori costi per il servizio negli ani dal 1996 al 1999, dove mentre si omette ogni intervento, anche sanzionatorio, a fronte di inadempimento almeno parziale dell�Impresa si presta, da parte degli amministratori e della dirigenza del Comune di Caserta, una non giustificata acquiescenza, progressiva e assoluta alle molteplici e reiterate richieste di prebende ed emolumenti aggiuntivi, nonch� della radicale e ingiustificata modifica del contratto di appalto a decorrere dal 1.1.1998 con la espressa previsione normativa (in sede di accordo) che la EMIR-SACE svolger� il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti e non pi� lo smaltimento degli stessi, che far� carico in quanto a oneri al Comune di Caserta. Il danno, quindi, viene addebitato ai signori (Falco) Di Vece e Messore, con indicazione delle rispettive cariche e funzioni (tenendo conto di quando gi� detto in ordine alla prescrizione). Il Collegio � di fronte alla gravit� dei comportamenti � non pu� esimersi dall�affermare che forse la Sezione campana avrebbe dovuto mostrare pi� coraggio, perch� � difficile sottrarsi alla sensazione che tali comportamenti si pongano oltre la colpa grave; ma in mancanza di qualsiasi appello della Procura sul punto, il Collegio deve confermare la sentenza di primo grado.

E le stesse considerazioni possono farsi per le altre fattispecie di danno � a parte la seconda della quale si � gi� detto, e che non ha comportato addebiti e la terza di cui si dir� tra poco; in particolare, la quarta ipotesi di danno, dove si parla di pagamenti illeciti, la quinta dove � questione dei debiti di SACE nei confronti dei Consorzi di raccolta per il conferimento in discarica, accollati al Comune: spese che, per contratto, dovevano stare a carico di SACE, perch� i prezzo pattuito era anche a copertura delle spese di conferimento (ma si veda pagina 45 della sentenza).

In particolare, per quest�ultima, il Collegio deve di nuovo dare conto del certosino lavoro della Sezione territoriale nell�individuare e nell�escludere le responsabilit�.

Infine, per quanto riguarda la sesta fattispecie di danno, viene messa in evidenza la sproporzione tra quanto pagato alla SACE e quanto corrisposto, invece, alla precedente impresa che si era aggiudicata la gara per la pulizia dei locali degli Uffici Giudiziari; SACE che tra l�altro si aggiudic� il lavoro senza alcuna gara.

Quanto poi alla sussistenza di un procedimento civile del Comune nei confronti della Sace, come rileva la Procura generale, a parte che non si hanno notizie sulla pendenza e lo stato di una tale vertenza, l�indipendenza dei giudizi non impedisce a questa Corte di esaminare se si sono verificati danni al Comune di Caserta, chi li abbia prodotti e in quale misura chi li ha prodotti debba risponderne; altro problema � da verificarsi in sede di esecuzione � � se il Comune avr� diritto a riscuotere somme � per le stessa causali per cui � l�odierno giudizio � e se effettivamente e in quale misura potr� riscuoterle. Sar� quindi, come afferma la Procura generale, un problema da valutarsi in sede di esecuzione.

Analogamente � a dirsi circa la lamentata carenza della sentenza in ordine al nesso di causalit�. La Sezione spiega e mette in relazione i danni con il comportamento dei soggetti oggi appellanti e con le cariche e gli incarichi ricoperti, in relazione ai doveri su di essi ricadenti in virt� di tali incarichi.

Devono essere respinti i motivi d�appello con cui vengono contestate la valutazione e la quantificazione dei danni, con riferimento alle fattispecie prima, quarta, quinta e sesta, oltrech� al danno nella sua interezza.

Come gi� detto, la Sezione territoriale ha minuziosamente esaminato le singole poste di danno; ha eliminato parti e quote di danno o perch� prescritte o perch� non ricorreva la colpa grave o, ancora, perch� altri erano eventualmente i danneggianti.

Il lavoro svolto dalla Sezione di primo grado � corretto anche agli occhi di questo Collegio che condivide l�impostazione e il ragionamento � che non presenta vizi logici � seguiti per la determinazione delle singole fattispecie di danno e per la determinazione della parte attribuibile a ciascun convenuto.

Con riguardo alla prima fattispecie di danno, derivante dalla conclusione di un accordo transattivo diverso da quello proposto dalla speciale commissione nominata dal Sindaco e sottoscritto, tra l�altro, proprio dal dirigente Messore, e per cui la SACE riceveva, nel 2000, la somma di oltre sei milioni di lire (oggi 3.261.058,11 �) per un contenzioso minacciato dalla stessa SACE alla quale, al contrario non erano stati contestati i numerosi inadempimenti, il Collegio osserva che la Sezione di primo grado ha compiuto un�analisi corretta e completa della questione (pagg. 37-39), evidenziando come il Comune sia giunto ad una rilettura del contratto � fortemente voluta dalla SACE � alla non giustificata acquiescenza progressiva e assoluta, alle molteplici e reiterate richieste di prebende ed emolumenti aggiuntivi, nonch� la radicale e ingiustificata modifica del contratto di appalto a decorrere dal 1.1.1998.

La quarta fattispecie di danno (pagg. 43, 44) riguarda l�elargizione di ulteriori compensi extra contratto per servizi eccedenti il normale servizio e per aumento dei costi in revisione per quasi cinque milioni di euro dal 2000 al primo bimestre 2002. La Sezione, attraverso la disamina della problematica e il confronto tra la perizia contabile e la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, tenuto anche conto delle osservazioni e della riduzione dell�importo operata dalla stessa procura attrice, ridetermina il danno per questa posta e lo ripartisce tra i responsabili, con procedimento logico, coerente e privo di vizi.

Analogamente, l�esame della quinta fattispecie determina che la Sezione campana opera una notevole riduzione dell�importo che ritiene imputabile a titolo di colpa grave, ancora una volta con un complesso e articolato discorso certamente garantista nei confronti dei convenuti, in relazione alla gravit� dei comportamenti della SACE e alla rapidit� del Comune e per esso dei suoi amministratori e dirigenti, ad accettare modifiche del contratto, non applicazione di clausole contrattuali, addebitando solo l�importo di euro 895.527,08, ridotto a soli euro 400.000,00 per il danno derivante dalla mancata applicazione della clausola sulla decurtazione del canone e, anche qui, certosinamente, verificando che ad alcuni soggetti non potevano muoversi imputazioni, vuoi per mancanza di colpa grave, vuoi per mancata prova del dolo a carico del Di Vece che non era in carica nel periodo successivo al 2002, cui il danno si riferisce.

Infine, la sesta fattispecie di danno � stata determinata in misura notevolmente inferiore al danno accertato dalla Guardia di Finanza gi� nell�atto di citazione e per il quale viene addebitata l�inerzia continuata nel tempo, in relazione ad un affidamento senza gara molto pi� oneroso del precedente contratto per lo stesso servizio (anzi, il precedente contratto prevedeva un servizio pi� ampio di quello svolto dalla SACE). La Sezione ha determinato il danno per i soli esercizi 2000 e successivi in complessivi euro 270.000, ripartendolo poi tra i convenuti.

Neppure pu� validamente sostenersi che la SACE ha svolto il servizio (e ci mancherebbe che non l�avesse svolto); quel che interessa � che il servizio � stata pagato molto pi� di quanto veniva pagato in precedenza, ben oltre eventuali aumenti dovuti al tasso di inflazione programmato. Cos� pure non pu� sostenersi che la (maggiore) spesa per la pulizia degli uffici giudiziari non costituisce danno per il Comune perch� la stessa spesa sar� poi rimborsata dal Ministero della Giustizia. Quasi che il terzo (il Ministero) possa accettare di pagare qualsiasi costo, senza verifica degli stessi in relazione ai prezzi di mercato e quali si potrebbero legittimamente attendere all�esito di una gara ad evidenza pubblica.

Il Collegio ritiene che l�appello di tutti i convenuti possa essere accolto in relazione alla terza fattispecie di danno (mancata applicazione delle penali).

E� pur vero che l�operazione di censimento iniziale dei mezzi e delle attrezzature destinati al servizio non risulta essere stata espletata, bench� prevista dal contratto e sorretta da opportuna clausola penale. In particolare, non si pu� ammettere che la penale sia calcolata per un lungo periodo di tempo, perch� un comportamento di buona fede tra le parti contrattuali esige che chi deve verificare lo stato e la consistenza delle macchine e delle attrezzature necessarie per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, lo faccia tempestivamente, n� � stato lamentata la frapposizione di particolari ostacoli da parte della SACE. Pertanto non corrisponde ad un comportamento  secondo buona fede e correttezza pretendere di calcolare la penale per un periodo di sei anni (1997-2003), quindi, il danno conseguentemente imputabile e di cui ottenere il risarcimento, dagli amministratori inadempienti nei confronti della Societ�.

Il verbale di consistenza, come ricorda la sentenza impugnata, doveva essere redatto nel termine di 120 giorni dalla registrazione del contratto.

Ma non si pu� imputare agli odierni appellanti il danno da mancato applicazione della penale, quando essi rispondono solo dei danni prodottisi fino a cinque anni antecedenti l�emissione dell�atto di citazione che � come gi� sopra visto quando si � trattato della prescrizione � � avvenuta nel novembre del 2003. Il contratto � del 1996, pertanto a parere del Collegio questa posta di danno non pu� essere addebitata agli odierni appellanti.

 Il Collegio, a questo punto pu� esaminare l�appello del Romano che, alla luce di quanto appena detto sulla mancata applicazione della penale, vede notevolmente ridotta la propria responsabilit�.

Per quanto riguarda la condanna all�importo di euro 180.000,00 in relazione alla quarta fattispecie di danno il Collegio pu� richiamare quanto gi� detto sopra sul punto. La Sezione territoriale ha motivato, anche con riferimento alla perizia contabile acquisita al giudizio, l�esistenza di un danno di euro 895.5217,09, relativo alle fatture emesse dal Consorzio Intercomunale CE/2, per prestazioni dal 10 febbraio 2002 al 10 febbraio 2003: danno da mancata applicazione della clausola sulla decurtazione del canone. La Sezione di primo grado riduce tale danno a euro 400.000,00 e lo ripartisce tra il Sindaco, l�assessore all�ecologia Romano e il dirigente Messore.

La minore (circa due mesi) durata dell�esercizio delle funzioni di assessore non � � a parere del Collegio � rilevante; � vero, che, talvolta, le Sezioni della Corte dei conti, tengono conto della durata di un incarico, in quanto, � possibile che in base alla permanenza in una carica e all�avvicendamento nella stessa carica con altri, le sezioni giurisdizionali debbano provvedere alla ripartizione del danno � soprattutto in caso di danno da omissione; nel caso di specie il Collegio ritiene che l�appellante abbia avuto, anche accorciando di due mesi la sua permanenza nell�incarico assessoriale, un tempo sufficiente perch� potesse attivarsi per provvedere alla eliminazione del danno. Invece � mancata qualsiasi attivit� in questo senso.

Anche per questa ipotesi, pertanto, il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado sia congruamente motivata e debba essere confermata.

Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere quindi parzialmente modificata, con riferimento alla c.d. terza fattispecie di danno, il cui importo deve essere eliminato dal complessivo importo per cui � condanna dei singoli odierni appellanti e confermata nel resto. Gli importi per cui � condanna sono cos� rideterminati:

Di Vece, euro 1.357.500; Maccauro, euro 129.500; Romano, euro 180.000; Messore, euro 1.667.000, compresa, come stabilito in primo grado, la rivalutazione monetaria e oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della stessa sentenza.

Gli appellanti devono essere condannati, in ragione della soccombenza, ancorch� parziale, al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate come in dispositivo. Mentre, per la stessa ragione possono essere compensate le spese di difesa.

P.Q.M.

la Corte dei conti � Prima Sezione giurisdizionale d�appello � definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti iscritti ai nn. 35761, 35801, 35993, 36118   avverso la sentenza n. 386/2009 del 6 aprile 2009 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania nel merito accoglie parzialmente, come in motivazione, respinge nel resto e per l�effetto  annulla in parte qua la sentenza impugnata che � confermata nel resto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro  230,32 (duecentotrenta/32).

In  considerazione della parziale soccombenza degli appellanti le spese di difesa possono essere compensate.

Cos� deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2014.

Il relatore

Il Presidente

f.to Nicola Leone

f.to Martino Colella

 

 Depositata in Segreteria il  28 APR. 2015

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi