LA RUBRICA. L’avvocato dell’Asso-Consum: “Le multe elevate con Targa System sono valide solo in caso di contestazione immediata…”

13 Gennaio 2024 - 07:32

L’avvocato Antonio Grimaldi, che opera in seno alla conosciuta associazione finalizzata alla tutela dei consumatori,  ci notizia di un’importante sentenza, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dello scorso mese di maggio con la quale il legislatore

CASERTA – Le Multe elevate a mezzo di targa system, (tipo autovelox), in caso di mancata copertura assicurativa o mancata revisione, sono nulle perchè gli apparecchi non risultano omologati ne approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per tale scopo. Serve la contestazione immediata. (cfr. TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sentenza n. 2164/2023 del 30-05-2023)
Secondo la suddetta sentenza Il cd. “Targa System”, non essendo stato omologato, non vi è dubbio che l’accertamento della infrazione effettuata con tale strumento non possa legittimare la cd. “contestazione differita” dell’illecito al trasgressore. Con un intervento di integrazione della lett. g-bis) del comma 1-bis dell’articolo 201, all’elenco delle violazioni che possono essere rilevate ed accertate con apparecchiature elettroniche approvate, si aggiungono le violazioni degli obblighi assicurativi, la revisione del veicolo nonché il trasporto irregolare di materiale quando lo stesso superi la massa indicata sulla carta di circolazione.
La contestazione differita delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193, accertate con i dispositivi elettronici in commercio, non

è mai possibile perché tali apparecchi non risultano aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento di queste violazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero delle Infrastrutture ha emesso la circolare n. 300/A/4684/20/127/9 per fare chiarezza sugli abusi perpetrati con vari pretesti nell’accertamento senza contestazione immediata delle presunte violazioni all’obbligo di revisione dei veicoli (art.80 CdS) e copertura assicurativa (art.193 CdS). Fuori dai centri abitati i dispositivi de quibus possono essere utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti con decreto, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico. Ricorrendo le condizioni sopraindicate, non è necessaria la presenza di un operatore che può operare da remoto e il dispositivo, se specificamente approvato per tale scopo, può essere utilizzato anche in modo completamente automatico. In assenza dell’omologazione o approvazione è, invece, necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia e il dispositivo costituisce semplicemente un supporto documentale, alcuni pareri del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture lo definivano un “taccuino informatico”, che non rende applicabile la deroga alle regole generali previste dall’art.201, comma 1-bis, lett. g-bis) relative alla contestazione differita. La sentenza stabilisce che poiché il sistema di rilevazione, cd. “Targa System”, non risulta che sia stato omologato, non vi è dubbio che l’accertamento della infrazione effettuata con tale strumento non possa legittimare la cd. “contestazione differita” dell’illecito al trasgressore. La suddetta sentenza ha riformato quella precedente del Giudice di Pace di S. Maria C.V., condannando parte appellata, (un Comune del Casertano), al pagamento delle spese di giudizio sia del primo che del secondo grado