AVERSA. Noto bar chiuso per 5 giorni. Il ricorso si ferma prima della decisione finale
14 Giugno 2026 - 11:00
Con una memoria depositata l’8 giugno scorso, la parte ricorrente ha infatti comunicato ai giudici il sopravvenuto venir meno dell’interesse a ottenere una pronuncia sulla controversia, chiedendo pertanto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile
AVERSA – Si chiude senza una decisione nel merito la vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti il Comune di Aversa e la società Oro Nero s.n.c., titolare dell’omonimo esercizio commerciale cittadino.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, ha infatti dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Claudia Bellotti, in proprio e quale legale rappresentante della società, contro l’ordinanza con cui il Comune di Aversa aveva disposto la sospensione temporanea dell’attività e la chiusura del locale per cinque giorni.
Il provvedimento comunale, adottato il 5 dicembre 2022 e notificato il giorno successivo, era stato emesso quale conseguenza di una serie di verbali di contestazione per violazioni delle norme del Codice della Strada. In particolare, l’amministrazione aveva ordinato la temporanea sospensione del titolo autorizzativo e la contestuale chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni.
Contro quell’ordinanza la società aveva deciso di rivolgersi al Tar Campania chiedendone l’annullamento. Tuttavia, nel corso del giudizio, la situazione è cambiata. Con una memoria depositata l’8 giugno scorso, la parte ricorrente ha infatti comunicato ai giudici il sopravvenuto venir meno dell’interesse a ottenere una pronuncia sulla controversia, chiedendo pertanto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile e che le spese legali venissero compensate tra le parti. Una richiesta alla quale il Comune di Aversa non si è opposto
Alla luce di tale circostanza, il collegio presieduto dal giudice relatore Fabio Di Lorenzo ha rilevato che non sussisteva più alcun interesse concreto alla prosecuzione del giudizio. Per questo motivo il Tar ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza quindi esaminare le ragioni di merito avanzate dalla società contro il provvedimento comunale.
I giudici amministrativi hanno inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, stabilendo che ciascuna parte sosterrà i propri costi legali. La sentenza mette così la parola fine a una controversia iniziata nel 2022 dopo la chiusura temporanea del locale aversano, senza però fornire una valutazione sulla legittimità o meno dell’ordinanza impugnata, essendo venuto meno l’interesse delle parti a ottenere una decisione sul merito della vicenda.
