ASSUNZIONI ALL’ASL CASERTA. No al tempo indeterminato per un veterinario: LA SENTENZA DEL TAR

14 Giugno 2026 - 18:30

Secondo il tribunale, la procedura contestata non aveva natura concorsuale e per questo il ricorso dovrà essere discusso davanti al giudice ordinario

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CASERTA – Non sarà il Tribunale Amministrativo Regionale a decidere sulla contestata esclusione di un medico veterinario dalla procedura di stabilizzazione indetta dall’Asl Caserta. Lo ha stabilito il Tar Campania, Sezione Nona, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Dario D’Oriano per difetto di giurisdizione, indicando come competente il giudice ordinario.

La vicenda nasce dalla procedura avviata dall’Asl Caserta per l’assunzione a tempo indeterminato di personale della dirigenza medica e veterinaria riservata ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale sulla stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario.

D’Oriano aveva partecipato all’avviso pubblico sostenendo di possedere tutti i requisiti richiesti. Nel ricorso ha evidenziato di aver lavorato come medico veterinario presso l’Asl Caserta con contratti a tempo determinato per diversi anni e di aver maturato l’esperienza professionale necessaria per accedere alla stabilizzazione.

L’azienda sanitaria, però, lo aveva escluso dalla procedura ritenendo che non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Da qui la decisione del professionista di rivolgersi al Tar chiedendo l’annullamento degli atti.

I giudici amministrativi non hanno però affrontato la questione centrale, cioè se il veterinario avesse o meno diritto a essere ammesso alla procedura. Il Tar ha infatti ritenuto che la controversia non rientri nelle proprie competenze.

Secondo il tribunale, la procedura contestata non aveva natura concorsuale e non prevedeva una selezione comparativa tra candidati, ma consisteva semplicemente nella verifica del possesso di requisiti stabiliti dalla legge per la stabilizzazione del personale. In casi come questo, hanno spiegato i giudici, la competenza appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Tar ha comunque precisato che il ricorrente potrà riproporre la propria domanda davanti al giudice competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza .