La Cassazione chiude il caso Corvino: confermata la confisca della villa al fratello del ras

14 Giugno 2026 - 11:13

La vicenda trae origine dalla misura di prevenzione patrimoniale disposta nel 2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e successivamente confermata in via definitiva

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CASAL DI PRINCIPE – La seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Renato Corvino, fratello di Romolo esponente del clan dei casalesi, contro il decreto della Corte d’Appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di un terreno e di una villa situati a Casal di Principe.

La vicenda trae origine dalla misura di prevenzione patrimoniale disposta nel 2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e successivamente confermata in via definitiva. Nel 2025 Corvino aveva chiesto la revoca della confisca sostenendo l’esistenza di nuovi elementi idonei a dimostrare sia l’assenza della sua pericolosità sociale sia la legittima provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto dell’immobile.

Tra gli argomenti difensivi figurava una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2021, divenuta irrevocabile nel 2022, che aveva escluso l’aggravante mafiosa in un procedimento noto come “Aurora + altri”. Secondo la difesa, tale pronuncia avrebbe fatto venir meno uno dei principali presupposti sui quali si era fondato il giudizio di pericolosità qualificata.

La Suprema Corte ha però ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello di Napoli, evidenziando come il giudizio di pericolosità non fosse basato esclusivamente sulle contestazioni emerse nel procedimento “Aurora + altri”, ma anche su ulteriori elementi. Tra questi, i giudici hanno richiamato precedenti penali per tentata estorsione e associazione per delinquere, oltre alla vicinanza funzionale del contesto familiare di appartenenza al clan camorristico Bidognetti, ritenuta rilevante nell’ambito delle misure di prevenzione.

La Cassazione ha inoltre respinto le contestazioni relative alla correlazione temporale tra la pericolosità sociale e l’acquisto dell’immobile. Secondo i giudici, il fatto che il bene risalisse al 1990 non costituisce un elemento nuovo tale da giustificare la revoca della confisca, trattandosi di una circostanza già esistente e deducibile nel procedimento originario.

Respinte anche le censure sulla sproporzione tra il valore del bene e le disponibilità economiche del ricorrente. La Corte ha osservato che tale verifica era già stata effettuata nel procedimento che aveva portato alla confisca e che la richiesta di una nuova valutazione avrebbe comportato una indebita riapertura di un giudicato ormai definitivo.

Con la decisione pronunciata il 29 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando Corvino al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.