CASERTA. Seri problemi di salute per un 48enne, la Cassazione boccia il no ai domiciliari della Sorveglianza

16 Aprile 2019 - 19:39

CASERTA – Il detenuto Coppola Antonio, difeso dall’avv. Alfredo Santacroce, avanza richiesta di detenzione
domiciliare ex art. 47 ter comma 1 cpp al tribunale di sorveglianza dell’Aquila che rigetta l’istanza
rifacendosi all’ultima relazione medica acquisita in atti che descrive un quadro clinico compatibile
col regime carcerario.

Dunque, l’ex articolo 47 significa in pratica che un detenuto chiede di trasformare la detenzione
carceraria in detenzione domiciliare.
L’avv. Santacroce impugna il Provvedimento del Tribunale innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione che in sede di esame preliminare rinviene nello stesso una causa d’inammissibilità e
fissa l’udienza innanzi alla 7 Sezione, la quale, riunitasi in camera di consiglio, letto l’atto, il
provvedimento impugnato ed il ricorso, ritiene che non sussiste alcuna causa d’inammissibilità
come rilevato in sede preliminare ed ordina rimettersi la causa innanzi alla 1 Sezione Penale la
quale annulla l’ atto impugnato.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si è limitato a riportarsi alla valutazione del medico legale del 31.01.2018
e ad esprimere un giudizio di compatibilità con lo stato di detenzione , senza esaminare, per aderirvi
o per confutarle le relazioni redatte dal Responsabile dell’U.O. di Medicina Penitenziaria della Casa
Circondariale dove era detenuto il Coppola, né, tantomeno, il Tribunale ha valutato la cospicua
produzione documentale della difesa che attestavano un grave quadro clinico del detenuto.

Si è contestato con il ricorso l’assenza di una valutazione dell’effettiva adeguatezza delle terapie
concretamente praticabili nei confronti del condannato, anche con l’ausilio dei presidi sanitari
territoriali, sì da scongiurare il rischio di un peggioramento delle condizioni di salute capace di
determinare una situazione esistenziale al di sotto di una soglia di dignità , o di una condizione
carceraria contraria al senso di umanità.
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto dagli Ermellini di Piazza Cavour carente di
motivazione sul punto poiché il Tribunale si è espresso con una formula di stile mutuata dalla
relazione medico legale senza valutare quanto dedotto dalla difesa e soprattutto dai sanitari della
Casa Circondariale dove era detenuto il Coppola Antonio.
Singolare è sicuramente la circostanza che la settima sezione, preposta ad un compito di filtro in
ordine ai ricorsi palesemente inammissibili, andando a rivalutare gli atti di causa ha rimesso il
fascicolo innanzi alla Prima Sezione la quale, non ha potuto far altro che, in accoglimento del
ricorso, annullare con rinvio l’atto impugnato.

Antonio Coppola 48 anni, di Caserta, si trova in carcere per scontare un cumulo di pene di 8 anni,
passate i giudicato, per reati di droga e consumati contro il patrimonio, in pratica furti e consimili.