Interdittiva antimafia ”congelata”: l’appalto rifiuti nel Comune di CASAPULLA torna, per il momento, alla CZeta
10 Giugno 2026 - 13:11
Nonostante l’interdittiva antimafia, la società originariamente aggiudicataria ha riottenuto la gestione dell’appalto dopo la sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato. Il Tar ha ora escluso il subentro della seconda classificata confermando la legittimità della decisione del comune di ripristinare il contratto
CASAPULLA – La prima sezione del Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato da una società che chiedeva di subentrare nell’appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Casapulla, dopo che l’azienda aggiudicataria era stata colpita da un’interdittiva antimafia.
La controversia nasce dall’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti affidato dal Comune di Casapulla a una società successivamente raggiunta da un’interdittiva antimafia. In seguito a tale provvedimento, l’amministrazione comunale aveva deciso di risolvere il contratto e interrompere il rapporto con l’azienda affidataria.
A quel punto, la società classificatasi al secondo posto nella gara ha chiesto di subentrare nella gestione del servizio, ritenendo di avere titolo a prendere il posto dell’impresa esclusa.
La vicenda ha però subito una svolta quando il Consiglio di Stato, intervenendo in sede cautelare, ha sospeso gli effetti della sentenza che aveva confermato in pratica l’interdittiva antimafia, consentendo così la prosecuzione dei contratti già in essere. In esecuzione di tale decisione, il Comune ha revocato la precedente risoluzione del contratto e ripristinato il rapporto con la società originariamente aggiudicataria.
La seconda classificata ha quindi impugnato la decisione davanti al Tar Campania, sostenendo che la risoluzione del contratto non potesse essere annullata e che il subentro dovesse comunque essere disposto.
I giudici amministrativi hanno però respinto questa tesi, ritenendo legittimo il comportamento del Comune. Secondo il Tar, l’ente era tenuto a dare esecuzione al provvedimento del Consiglio di Stato e, di conseguenza, a consentire la prosecuzione dell’appalto da parte della società affidataria.
Per questo motivo il Tribunale ha escluso il diritto della seconda classificata a subentrare nella gestione del servizio, dichiarando improcedibile il ricorso sul presunto silenzio del Comune e respingendo le ulteriori contestazioni mosse contro la revoca della risoluzione contrattuale.
