“Se il grattino è scaduto la multa va annullata”. La sentenza del giudice di pace dà ragione all’automobilista

20 Marzo 2019 - 12:45

CASERTA (luigi vincenzo repola) – A Caserta, come in tutte le città d’Italia, le strisce blu sono spesso l’unico modo per poter parcheggiare, senza incombere nella scure del parcheggiatore abusivo. Spesso succede che, tra un servizio e l’altro, tra una corsa a destra e una a sinistra, ci si possa dimenticare di rinnovare il grattino e trovarsi sul parabrezza un verbale proprio per un mancato pagamento della nuova frazione oraria.

A noi poveri automobilisti distratti è arrivata in aiuto una recente e decisiva sentenza del Giudice di Pace di Brindisi depositata il 28 febbraio scorso, che specifica con attenzione cosa si debba pagare e quanto bisogna versare in caso di mancato rinnovo del grattino.

Per il magistrato onorario, in casi di questo tipo, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 7 comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, in quanto la stessa norma disciplina e sanziona l’omesso pagamento del ticket per la sosta a pagamento, mentre nessuna normativa disciplina il mancato rinnovo del ticket quando lo stesso si protrae oltre il tempo per cui è stato effettuato il pagamento. Per il giudice brindisino, «il prolungamento della sosta oltre l’orario di competenza non è sanzionabile per violazione delle norme del codice della strada, ma consente all’ente proprietario dell’area il recupero delle somme dovute per il tempo non coperto dal pagamento del ticket, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale».

Trattandosi di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, alla Prefettura, che assume veste di convenuto in senso sostanziale in quanto resiste alla pretesa della pubblica amministrazione autrice del provvedimento opposto, nella fattispecie l’amministrazione comunale di Brindisi, non resta che soccombere e pagare anche le spese sborsate per il contributo unificato versato dall’automobilista.