Presunta corruzione del giudice di pace. Sentenza pilotate, la Cassazione rigetta il ricorso del pm: nessun trattamento di favore per l’avvocato Miranda

27 Gennaio 2024 - 19:48

Accusato di presunta corruzione di un giudice di pace …

MADDALONI – Il ricorso per Cassazione proposto dal PM presso il Tribunale di Roma contro l’ordinanza pronunciata dal Tribunale per il Riesame di Roma, che aveva annullato l’ordinanza del GIP dello stesso tribunale, con la quale era stato disposto il divieto dall’esercizio della professione forense per un anno a carico dell’avv. Paolo Miranda, è stato dichiarato inammissibile a seguito dell’udienza tenuta il 25 gennaio scorso dalla Corte di Cassazione, VI Sezione Penale. 

Come si ricorderà, il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo la richiesta avanzata dal PM presso quel tribunale, in data 26 giugno 2023, emetteva provvedimento con il quale l’avv. Paolo Miranda, difeso dall’avv. Mario Corsiero, veniva interdetto dall’esercizio della professione di avvocato per la durata di un anno, perché investigato per il reato di corruzione in atti giudiziari.

La notizia fece molto scalpore, venendo ripresa dai maggiori giornali e TV italiani locali e nazionali e pubblicata per diversi giorni, additando il Miranda quale corruttore del Giudice. 

Secondo l’ipotesi accusatoria, infatti, l’avv. Miranda avrebbe comprato i favori di un giudice di pace in quanto, a fronte di provvedimenti giudiziari a lui favorevoli, avrebbe conferito incarichi medico-legali alla moglie di quest’ultimo, così realizzando una cosiddetta corruzione triangolare. 

A fronte di tale provvedimento, che veniva ritenuto non condivisibile dalla difesa dell’avv. Miranda, veniva proposto appello al Tribunale per il Riesame di Roma che, accogliendo le doglianze difensive, annullava il provvedimento, restituendo al Miranda la possibilità di riprendere ad esercitare la professione forense. 

Nonostante il Miranda, in sede di interrogatorio, svoltosi il 29 maggio 2023, avesse offerto al GIP del Tribunale di Roma tutte le giustificazioni circa il suo corretto operato, questi, in data 26 giugno 2023, emetteva l’ordinanza con la quale disponeva la sospensione del Miranda dall’attività di avvocato per la durata di un anno. 

Ritenendo profondamente ingiustificata la misura adottata, veniva proposto appello al Tribunale per il Riesame di Roma che, in accoglimento delle doglianze svolte dal difensore del Miranda, avv. Mario Corsiero, con provvedimento del 6 ottobre 2023, annullava l’impugnata ordinanza per carenza degli indizi di reità a carico del Miranda. 

In particolare, il Tribunale per il Riesame di Roma, aveva ritenuto deboli e contraddittori gli indizi indicati dal P.M. come sintomatici di una condotta corruttiva tra il Giudice di Pace, la moglie, ed il Miranda. Non vi era stata, infatti, l’indicazione di neppure un procedimento nel quale il Miranda avrebbe ottenuto un trattamento di favore rispetto ad altri avvocati, parimenti impegnati in difesa dei loro assistiti dianzi al Giudice di Pace di Maddaloni. 

Anzi, dagli atti emergeva, in modo assolutamente chiaro, che il Miranda, semmai, aveva subito un rimprovero per avere proposto un appello contro una sentenza emessa dal Giudice di Pace, che non tollerava impugnative contro le sentenze da lui emesse. 

Appariva assolutamente evidente che tale circostanza era l’esatto opposto di un comportamento corruttivo tra i tre. 

Il PM presso il Tribunale di Roma non aveva condiviso le argomentazioni del Tribunale per il Riesame di Roma e, pertanto, aveva proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, VI Sezione Penale, ha, pertanto, fissato udienza per il 25 gennaio 2024, all’esito della quale, tenendo presenti le richieste avanzate dalle Parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. così mettendo la parola fine all’aspetto cautelare di questa vicenda che, peraltro, si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, in attesa delle nuove iniziative che assumerà il PM.