Stop all’impianto rifiuti a Santa Croce. La Giunta regionale della Campania DENEGA l’autorizzazione alla Gesia. Città in festa
23 Giugno 2025 - 19:00

Tutto spigato del decreto annullamento. Una vittoria della città. Ma qualcuno deve trovare il coraggio per ringraziare «Comunità Laudato Sì & No Imp»
TEANO (Elio Zanni) – È stato appena notificato prima di tutto a chi aveva impostato il ricorso: «Laudato Sì» e «No Imp» e quindi al Comune di Teano il provvedimento di diniego per la realizzazione dell’impianto di rifiuti speciali che si intendeva realizzare in località Santa Croce a Teano, dando ottemperanza alla precedente sentenza del Tar Campania.
Dunque, l’approvazione del Puc serviva a tale scopo. O no? Altro che «l’approvazione del Puc è cosa diversa dalla lotta all’impianto e non serve affatto contro la lotta al progetto Gesia» come più volte sbandierato dal vertice dell’amministrazione in carica e da alcune dei sui assessori più prossimi; per fortuna non tutti. Serviva a qualche cosa il famoso e impronunciabile PTCP? É il momento di goderci la vittoria in termini collettivi, ma senza fare la parte delle tre scimmiette cinesi: non vedo, non sento e non parlo. O, almeno, noi questo non ce lo possiamo permettere.
leggiamo come il Vangelo questo passaggio: la Comunità “Laudato Si” ed il Comitato NO-IMP, con nota acquisita al prot. reg. n. 0236956 del 13/05/2025 chiedevano alla Regione Campania l’esecuzione della Sentenza del TAR Campania n. 812/2025 con contestuale diffida e messa in mora a provvedere. NON SERVE DIRE ALTRO. MA NOI LO DIREMO LO STESSO.
Ecco un pezzo del Decreto
- La decisione della Regione, poi, è stata ulteriormente rafforzata dalla recente approvazione del Puc. Dal Decreto: il Comune di Teano ha adottato il Piano urbanistico comunale (Puc) con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 24 luglio 2020 ed APPROVATO lo stesso con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21.06.2025, ritualmente comunicata con nota prot. 22915 del 23.06.2025;
- con la suddetta comunicazione il Sindaco del Comune di Teano conferma che «è stata attribuita una nuova destinazione d’uso all’area in oggetto (rigenerazione urbana), che ne rafforza l’incompatibilità con l’insediamento di impianti per il trattamento di rifiuti speciali, sia per coerenza con la pianificazione urbanistica approvata, sia per tutela del contesto territoriale e ambientale di riferimento»; ulteriormente ribadisce, con massima urgenza, l’attuazione della sentenza TAR Campania n. 812/2025.
Nel primo lancio della notizia da parte della Maggioranza consiliare Teano in Comune non riesce a mettere veramente IN COMUNE la vittoria. Infatti, accenna a una «forte sinergia con le Associazioni del territorio ha portato importanti risultati», pudicamente, senza fare i nomi, quasi fossero maledetti, impronunciabili, innominabili. E allora siamo costretti a farli noi, per rispetto di chi ha lavorato e in ossequi alla verità: COMUNITÀ LAUDATO SÌ E NO IMP.
E siccome oltre al coraggio bisogna anche essere onestissimi come sempre con i lettori diciamo anche di più. Ebbene sì, di tutte le lotte condotte, delle strategie messe in campo dal Comunità Laudato Sì e No Imp, delle numerose trasferte con i diretti interessati a livello locale, provinciale, regionale e nazionale (intesi come consulenti ed esperti in materia…), delle diverse centinaia di telefonate, lettere e Pec è stato testimone diretto l’assessore Marco Matano; spesso partito a fare il giro delle sette chiese con tutta la «comitiva».
ED ECCO TUTTO IL DECRETO:
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR.
DIRIGENTE STAFF Dott. ANTONELLO BARRETTA
DECRETO N O | DEL | DIREZ GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOI) / STAFF |
119 | 23/06/2025 | 5017 | 07 |
GE.S.I.A. S.P.A. — Istanza di approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché per le emissioni in atmosfera, da ubicare nel comune di Teano (CE) in zona ASI agglomerato 20, su un ‘area di ca. mq. 50.650 identificata al NCEU del medesimo Comune al Foglio 76 P.Ile 35 e 5014 – Diniego dell’autorizzazione unica ex art. 208 d. I s. 3a rile 2006, n. 152
IL DIRIGENTE Premesso che:
a. la GESIA SPA, con sede legale in Pastorano alla Strada Torre Lupara, partita iva 0378738061 1 iscritta alla CCIAA di Caserta al n. REA 272483 ha presentato istanza, acquisita al protocollo regionale n. 0403476 del 12/06/2014, successivamente integrata, per l’approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonchè per le emissioni in atmosfera, da ubicare nel comune di Teano (CE) in zona ASI agglomerato 20, su un’area di ca. mq. 50.650 identificata al NCEU del medesimo Comune al Foglio 76 P.Ile 35 e 5014; b. a tal suddetto fine, avanzava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che veniva assentita dalla competente struttura della Regione Campania deputata alle valutazioni ambientali con DD n. 64/2016 e n.57/2021 a seguito di aggiornamento progettuale;
- l’istanza di autorizzazione unica veniva definitivamente respinta dalla competente UOD 501707 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta della Giunta regionale della Campania con D.D. n. 145/2021 ;
- l’atto reiettivo veniva impugnato da Gesia s.p.a. al TAR per la Campania che con sentenza 27 maggio 2022, n. 3622, rigettava il ricorso proposto; la Società adiva il Consiglio di Stato in riforma della sentenza di primo grado, con la decisione 4 aprile 2023, n. 3479, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava “i provvedimenti impugnati dalla società ne/ giudizio di primo grado”
- questa (JOD 501707 in data 17 aprile 2023, con D.D. n. 67/2023, ha revocato il D.D. n. 145 del 13 luglio 2021 di diniego dell’autorizzazione unica e, poi, con D.D. n. 0201781 del 17 aprile 2023 ha riconvocato la Conferenza di Servizi al fine di conformarsi alla pronuncia del GA. ed “eventualmente all’acquisizione di pareri resi sulla scorta della stessa, fermi i pareri favorevoli già acquisiti”; contro tale determinazione GE.SI.A. S.p.A. proponeva ricorso in ottemperanza che veniva accolto dal Cons. di Stato (sez. IV, sent. 16 febbraio 2024, n. 1572);
- in Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato Sez. IV n. 3479 del 04/04/2023 e n. 1572 del 16/02/2024, con il Decreto Dirigenziale n. 57 del 18/03/2024 è stata rilasciata l’Autorizzazione unica ex art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi per la realizzazione dell’impianto richiesto e la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché per le emissioni in atmosfera da ubicare nel Comune di Teano;
- il Decreto Dirigenziale n. 57 del 18/03/2024 veniva annullato dal TAR Campania con sentenza n. 812/2025 del 30/01/2025 a seguito dei ricorsi presentati dal Comune di Teano, dalla Provincia di Caserta, dalla società Ferrarelle SPA, dai comitati Confidenza Castallo Fratelli Onlus, Comitato No Imp, Comitato per Dire No all’Impianto di Rifiuti, Comunità “Laudato Si”, Teano Eco-Polis”;
- la ditta GE.S.I.A. SPA ha prodotto appello innanzi al Consiglio di Stato in data 13/02/2025 avverso l’annullamento da parte del TAR Campania del Decreto Dirigenziale n. 57 del 18/03/2024, con udienza fissata al 26/06/2025;
la Comunità “Laudato Si” ed il Comitato NO-IMP, con nota acquisita al prot. reg. n. 0236956 del 13/05/2025 chiedevano alla Regione Campania l’esecuzione della Sentenza del TAR Campania n. 812/2025 con contestuale diffida e messa in mora a provvedere;
- a seguito della ricezione della predetta nota, la Direzione Generale 501700 ha formulato all’Avvocatura regionale richiesta di parere prot 00248938/2025 con la quale invitava ad esprimersi in merito agli eventuali procedimenti da attuare da parte della Regione Campania in ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Campania che comunque ha annullato il Decreto Dirigenziale autorizzativo, ed in considerazione del fatto che la ditta GESIA SPA ha fatto ricorso al Consiglio di Stato avverso tale sentenza;
- l’Avvocatura regionale ha riscontrato la suddetta richiesta, con nota PS 103-50-17-00-2025, affermando di ritenere insussistenti motivi ostativi alla facoltà di questo Ente di riaprire d’ufficio il procedimento, al fine di esprimere nuovamente, in esercizio della propria discrezionale potestas decidendi, una determinazione in merito ai vari pareri confluiti nella precedente conferenza di servizi e, di conseguenza, di definire l’istanza di GESIA alla luce dei pareri negativi della Provincia
di Caserta e del Comune di Teano. E ciò anche in disparte dalle iniziative dei soggetti controinteressati, tenuto conto che questo Ente, dovendo applicare maxime i principi di buon andamento, efficienza, efficacia e celerità dell’azione amministrativa, in coerenza coi principi di adeguatezza, ragionevolezza, proporzionalità e precauzione, è tenuto — nei sensi indicati dal TAR – a riapprezzare funditus tutte le posizioni espresse in seno alla conferenza di servizi, non scaturendo dalle pronunce del Consiglio di Stato favorevoli a GESIA un obbligo pedissequo di approvarne il progetto; alla luce dei fatti suesposti, con nota prot 2025/0254034 è stato riscontrato alla suddetta diffida dei comitati succitati confermando che si stava procedendo a rivalutare l’insieme dei pareri espressi in Conferenza di Servizi, con specifico riguardo — oltre che al loro profilo quantitativo — alla loro consistenza e qualità tecnico-giuridica, come richiesto espressamente dai Giudici amministrativi. ln particolare, si stava procedendo ad un riapprezzamento anche in termini comparativi dei pareri negativi resi dal Comune di Teano e dalla Provincia di Caserta, i quali rivestono un ruolo determinante in quanto provenienti dalle autorità di programmazione urbanistica e territoriale. Tali pareri, infatti, in virtù della loro natura conformativa e del contenuto pianificatorio sotteso (richiamando, a titolo esemplificativo, le previsioni del PTCP e del PTR), non possono essere elusi né sottovalutati, bensì vanno esaminati con rigore e in ossequio al principio di leale collaborazione tra Enti pubblici. Considerato che:
- l’area in cui la società GESIA S.p.A. intende localizzare l’impianto ricade, secondo il vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Teano, in zona a destinazione agricola. L’esistenza di preesistente manufatto industriale e l’uso pregresso, come affermato dalla giurisprudenza (TAR Campania n. 5033/2023), non rileva ai fini della valutazione di conformità, ma la destinazione urbanistica legale dell’area è quella risultante dallo strumento urbanistico vigente;
- il Comune di Teano ha adottato il Piano urbanistico comunale (Puc) con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 24 luglio 2020 ed approvato lo stesso con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21.06.2025, ritualmente comunicata con nota prot. 22915 del 23.06.2025;
- con la suddetta comunicazione il Sindaco del Comune di Teano conferma che ” è stata attribuita una nuova destinazione d’uso all’area in oggetto (rigenerazione urbana), che ne rafforza l’incompatibilità con l’insediamento di impianti per il trattamento di rifiuti speciali, sia per coerenza con la pianificazione urbanistica approvata, sia per tutela del contesto territoriale e ambientale di riferimento”; ulteriormente ribadisce, con massima urgenza, l’attuazione della sentenza TAR Campania n. 812/2025;
- l’impianto dell’istante insiste nella zona territoriale omogena “ARA Ambiti di riqualificazione ambientale e ricomposizione paesaggistica” ed, in ossequio alle misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del PUC, ai sensi dell’art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione:
- “sono vietate, tra l’altro, l’apertura di discariche di qualunque tipo e la realizzazione di qualsiasi “impianto di lavorazione, trattamento e stoccaggio di rifiuti organici, speciali, pericolosi e di qualunque natura”
- tale area è da considerare area agricola;
- in tale area sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di rinaturazione, interventi di manutenzione idraulica, interventi di regimazione e difesa idraulica, interventi di idraulica forestale, interventi di delocalizzazione;
- nelle aree incolte, l’impianto di nuove coltivazioni, e la trasformazione di quelle esistenti compatibili con l’assetto orografico e idrogeologico;
- nelle aree agricole e/o incolte, la costruzione di baracche con struttura precaria e/o amovibile (ferro e lamiera, legno, ecc.) costituite da un solo piano fuori terra e destinate a rimessa, deposito materiali, o ricovero animali domestici e realizzati in maniera da evitare
- “sono vietate, tra l’altro, l’apertura di discariche di qualunque tipo e la realizzazione di qualsiasi “impianto di lavorazione, trattamento e stoccaggio di rifiuti organici, speciali, pericolosi e di qualunque natura”
ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque ed ogni alterazione alla vegetazione esistente.
- in base al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta, ex delib. Cons. Prov. n. 26/2012, la suddetta area non rientra tra quelle indicate per lo sviluppo industriale; infatti, l’intervento ricade in un’area classificata dal Piano Territoriale Regionale (PT R) come “a dominante matrice naturalistica”, e, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Caserta, in un contesto con preminente interesse paesaggistico. Sebbene queste pianificazioni non siano immediatamente cogenti, come ribadito dal TAR (n. 5033/2023), esse costituiscono riferimento obbligato per l’esercizio del potere autorizzatorio, soprattutto in ambito ambientale e paesaggistico;
l’art. 12 della L.R. Campania n. 14/2016 impone il rispetto delle localizzazioni compatibili con la vocazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS);
g. emerge, dagli atti e dalle note del Comune di Teano e dello stesso staff VIA della Regione Campania, che il progetto ha subito modifiche rilevanti e reiterate nel tempo che non sono meramente integrative, ma impattano sulla struttura, sulle dimensioni e sul tipo di rifiuti trattati; quindi, ne consegue che la VIA rilasciata nel 2016 e prorogata nel 2021 non è più attuale, e andrebbe reiterata, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, essendo mutato il contesto progettuale;
Considerato altresì che:
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 1572/2024 ha chiarito che la Regione Campania, in sede di riesercizio del potere dopo l’annullamento giurisdizionale, non poteva rinnovare l’intero procedimento, ma doveva limitarsi a sostituire il segmento motivazionale annullato, conservando l’istruttoria già validamente acquisita, pertanto l’ulteriore rinvio e sospensione della Conferenza di Servizi, motivati da nuovi approfondimenti su aspetti già esaminati, costituiva aggravamento procedimentale vietato;
- effettuando un giudizio di bilanciamento che tenga conto di tutti i pareri espressi in Conferenza dei Servizi, sebbene non possa ipotizzarsi in assoluto un diritto di veto del Comune, va assolutamente considerata la coincidenza delle valutazioni reiettive espresse dalle amministrazioni alle quali il quadro normativo vigente assegna la competenza in materia di governo del territorio: il Comune, che è l’ente preposto alla pianificazione urbanistica oltreché il soggetto primario titolare delle funzioni di governo del territorio, e la Provincia che esercita un ruolo di raccordo con Regione e Comune, adeguandosi alle politiche territoriali regionali e indirizzando la pianificazione urbanistica a livello comunale e quella settoriale provinciale (attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento); c. la norma dettata dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 incide non solo sulla riedizione del potere a seguito di un giudicato con effetti caducatori, ma, ancor prima, sull’originario esercizio del potere in sede di adozione del provvedimento iniziale, imponendo a monte la valutazione concreta di tutti gli aspetti già emersi in sede procedimentale, che non potranno più essere posti alla base di un eventuale nuovo diniego (cfr. TAR. Sicilia, Catania, 12 gennaio 2024, n. 159; Cons. Stato, sez. Il, 4 agosto 2022, n. 6829);
d. la lettura coordinata degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 esclude che il provvedimento sia annullabile qualora, per la natura vincolata o comunque per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, in sede di riedizione del potere non si potrebbe addivenire ad una decisione differente da quella in concreto adottata; in questi casi, l’attivazione del contraddittorio procedimentale, per il tramite della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, risulterebbe non utile, in quanto non contribuirebbe in alcun modo a modificare il contenuto sostanziale della decisione e una volta accertata l’infondatezza della pretesa sostanziale azionata dal privato, si tradurrebbe in una antieconomica duplicazione dell’attività amministrativa, tenuto conto che, dopo la caducazione dell’atto impugnato, nella fase di riedizione del potere, la nuova decisione da assumere non potrebbe avere un contenuto e un
dispositivo diverso da quello proprio della decisione annullata (TAR. Campania, Napoli, Sez. VIII, 22 agosto 2023, n.4838);
Dato atto:
- della incompatibilità urbanistica dell’intervento con la destinazione agricola dell’area: l’intervento proposto insiste su un’area che, secondo il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Teano, risulta classificata a destinazione agricola. ln vigenza di strumenti urbanistici approvati che non consentano l’insediamento di impianti per la gestione di rifiuti, non può essere rilasciata l’autorizzazione unica. Non rileva, a tal fine, l’esistenza di un pregresso uso industriale del manufatto, non potendo l’uso di fatto derogare al vincolo legale derivante dallo strumento urbanistico vigente;
- del contrasto con il PT R e PTCP che indirizzano la tutela ambientale e paesaggistica dell’area: l’area ricade, secondo il Piano Territoriale Regionale (PTR), nel Sistema Territoriale di Sviluppo Al 1 , caratterizzato da una dominante naturalistica e da funzioni prevalenti di tutela paesaggistica e ambientale. Inoltre, secondo il PTCP di Caserta, essa è inserita in un contesto a “preminente valore paesaggistico”, che richiede misure di protezione e limitazione degli insediamenti ad impatto ambientale rilevante. Sebbene tali strumenti abbiano natura prevalentemente programmatoria, l’art. 12, comma 4, della L.R. Campania n. 14/2016 impone che i progetti di impianti per la gestione dei rifiuti siano localizzati in coerenza con i sistemi territoriali e gli indirizzi pianificatori regionali. ln mancanza di tale coerenza e in assenza di una motivazione rafforzata sulla deroga, l’insediamento risulta contrario alla pianificazione territoriale.
- della inattualità e superamento della VIA 2016, per mutamenti progettuali sostanziali (art. 25, co. 5): l’originaria VIA (D.D. n. 64/2016), già oggetto di proroga (D.D. n. 57/2021 ), risulta non più attuale rispetto al progetto definitivamente sottoposto a valutazione. Le modifiche progettuali intervenute nel tempo, documentate da quattro revisioni formali e numerose integrazioni, determinano una trasformazione sostanziale dell’intervento, in termini di codici EER trattati, tecnologie impiantistiche e volumetrie. Tali modifiche eccedono i limiti dell’art. 6, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e avrebbero richiesto una nuova verifica di assoggettabilità o una nuova VIA. La mancata attivazione di tale procedura configura violazione del principio di precauzione ambientale, oltre che del combinato disposto degli artt. 6 e 25 del medesimo decreto.
- in assenza di un’autorizzazione paesaggistica valida per le opere accessorie interferenti con aree soggette a vincolo, non risulta integrata la completezza del titolo richiesto per l’autorizzazione unica, visto che permane l’obbligo di assicurare la compatibilità paesaggistica del manufatto e delle opere accessorie (es. scarichi, condotte) con il contesto ambientale.
- dell’obbligo di conservazione degli atti della conferenza dei servizi e del divieto di aggravamento procedimentale (art. 21 -octies L. 241/1990 e art. 114 c.p.a.).
- che un eventuale provvedimento positivo in assenza del superamento di tali ostacoli si esporrebbe ad alto rischio di illegittimità, per violazione di legge e sviamento dell’azione amministrativa rispetto ai vincoli imposti dall’ordinamento e dal giudicato.
- delle incertezze emerse circa l’impatto dell’impianto sul contesto idrogeologico e paesaggistico locale, inclusa la prossimità a corsi d’acqua e la tipologia di rifiuti trattati, che spingono a ritenere non superato l’obbligo di valutare l’intervento alla luce del principio di precauzione. L’assenza di un quadro univoco, coerente e aggiornato delle condizioni ambientali e delle opere accessorie previste giustificano, sul piano giuridico, una determinazione negativa in termini di compatibilità ambientale e territoriale.
Preso atto:
- dei pareri favorevoli con prescrizioni resi in conferenza dei servizi dai seguenti soggetti: Vigili del fuoco di Caserta (atto del 1 0 febbraio 2021, n. 53640), Arpac (atto del 25 febbraio 2021 , n. 106507) e Consorzio generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno (atto del 29 aprile 2021 , n.
231737);
- dei pareri sfavorevoli resi in conferenza dei servizi dai seguenti soggetti:
- Provincia di Caserta (atto n. 193957 del 12.4.2021), in quanto sostiene che l’area in esame: i) non rientri nell’area di sviluppo industriale; ii) ricada nella fascia fluviale del fiume Savone; iii) sia priva delle necessarie infrastrutturazioni di supporto;
- Comune di Teano (atto n. 1898 del 9.12.2020), in quanto sostiene la qualificazione dell’area de quo come agricola, come previsto dal Piano urbanistico comunale (Puc) adottato per il quale sono scattate le misure di salvaguardia;
c. della sentenza 4 aprile 2023, n. 3479 del Consiglio di Stato, della pronuncia n. 1572/2024 per la sua ottemperanza ed in particolare la parte che segue:
“Dall’esame di quest’ultima decisione [sent. CdS 4 aprile 2023, n. 3479] si ricava che la pronuncia di annullamento ha riguardato un limitato e ben individuato profilo dell’iter autorizzativo!
Nella suddetta decisione è stato, infatti, affermato quanto segue.
«La motivazione resa all’esito della conferenza di servizi non è adeguata per le seguenti ragioni, ciascuna delle quali potrebbero determinare l’illegittimità degli atti impugnati.
ln primo luogo, si afferma di volere dare prevalenza anche alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente con richiamo ai pareri negativi di Provincia e Comune che non hanno, però, una specifica competenza nelle suddette materie.
ln secondo luogo, si richiamano le esigenze di tutela urbanistica ma sulla base del mero riferimento ad uno strumento urbanistico che risulta solo adottato e non anche approvato e ciò senza che venga fatto, nella parte finale del provvedimento, alcun richiamo alle misure di salvaguardia, che avrebbero comunque valenza limitata nel tempo.
ln terzo luogo, si richiamo le esigenze di tutela del paesaggio facendo riferimento ad un «possibile pregiudizio» senza prendere espressa posizione in ordine alla effettiva sussistenza di una fascia fluviale di rispetto.
Infine, fermo quanto esposto, non viene neanche effettuato un giudizio di bilanciamento che tenga conto che tre Autorità di settore hanno espresso parere favorevole.
ln definitiva, l’autorità procedente ha esercitato in modo illegittimo i/ proprio potere discrezionale di definizione delle posizioni prevalenti, esternando una motivazione che risulta inadeguata e non congruente con quanto risulta dagli atti del procedimento»
ne/ caso in esame, a fronte del giudicato derivante dalla sentenza 4 aprile 2023, n. 3479., così come in precedenza perimetrato, la Reqione avrebbe dovuto riprendere l’iter del procedimento, mantenendo fermi i segmenti procedimentali immediatamente antecedenti a quello annullato, limitandosi a motivare differentemente il provvedimento conclusivo sulla base dell’istruttoria copiosa e completa qià effettuata, tenendo conto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza. “
Ritenuto che, per i motivi esposti e sulla scorta delle risultanze della conferenza di servizi, si debba procedere al diniego dell’autorizzazione unica richiesta dalla società GESIA S.p.A.,
Visti.
- il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare gli artt. 208 e 29-quater, comma 5;
- gli artt. 10 bis, 21-octies e da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2019 che disciplina la procedura di approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell’art. 208, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3479/2023 e 1572/2024 e del Tar Campania n. 812/2025;
- il D.D. n. 145 del 13.7.2021 di diniego della autorizzazione unica ex art. 208 T.U. Ambiente;
- il D.D. n. 67 del 17 aprile 2023 di revoca del suddetto provvedimento;
- il D.D. n. 57 del 18 marzo 2024 di Autorizzazione unica ex art. 208 del Dlgs 152/2006
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Arch. Gian Luca Di Fraia che ha proposto l’adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell’art.6/bis della 1.241/1990 e dell’art.6 co.2 DPR 62/2013.
DECRETA
- di PRENDERE ATTO delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3479/2023 e n. 1572/2024 e del Tar Campania n. 812/2025;
- di DENEGARE sensi dell’art.208 co.8 del DLgs. n. 152/2006 smi per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta GE.S.I.A. SPA – P.iva 0378738031 1 – l’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Teano;
- di NOTIFICARE il presente atto alla società istante;
- di INVIARE copia, alle singole amministrazioni partecipanti ed ai soggetti interessati;
- di INVIARE copia, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
- di INVIARE copia alla UOD “Osservatori ambientali Documentazione ambientale
Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali” per l’aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.
- di INVIARE copia alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell’art.5 della L.R. n.23/2017.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) o entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo.