La chiusura delle scuole in CAMPANIA e a CASERTA: per la legge, De Luca deve revocare la sua ordinanza entro oggi. Non c’è dubbio e vi spieghiamo perchè, anche se in questo paese macchiettaro, tutto è possibile

20 Ottobre 2020 - 12:18

Domani, 21 ottobre, a partire da mezzanotte ed un secondo, entrerà, infatti, in vigore il Dpcm del 18 ottobre nel quale all’articolo 1, comma 6, lettera r modificata rispetto ad un Dpcm precedente, si dice senza se e senza ma, che la didattica a distanza dovrà essere complementare a quella in presenza e che solo i dirigenti scolastici…

CASERTA (g.g.) – Un passaggio veloce sulla vicenda della chiusura della scuola. Nella giornata di ieri abbiamo commentato il decreto del presidente della Quinta Sezione del Tar della Campania Maria Abbruzzese che, una volta incassata la mezza marcia indietro di De Luca che ha aperto gli asili nido e le scuole materne che lavorano in presenza, ha respinto il ricorso presentato da alcuni genitori che chiedevano l’annullamento della parte dell’ordinanza riguardante sostanzialmente anche la chiusura delle altre scuole cioè le secondarie e le superiori.

In quell’articolo abbiamo anche sottolineato che la firma da parte del governo del decreto del presidente del consiglio dei ministri di domenica scorsa 18 ottobre, determinava anche un fatto nuovo nella dinamica e addirittura nella struttura stessa delle competenze, leggi poteri, che la Regione Campania si è presi utilizzando un vecchissimo Dpr del 1978 da noi più volte commentato e che consentirebbe alle regioni, ma anche ai comuni a quel punto, di intervenire su fatti straordinari di sanità pubblica intendendo per sanità pubblica la sicurezza sanitaria e anche una improvvida norma di un decreto legge del marzo scorso, riguardante misure sul coronavirus, poi convertite in legge dal Parlamento che offriva alle regioni la possibilità, sempre in casi eccezionali, di assumere misure più restrittive rispetto a quelle stabilite dal governo.

Ovviamente, De Luca ha potuto fare questo perchè c’è tanta ignoranza in giro visto e considerato che la previsione del Dpr del 1978 ha trovato una decisiva e definitiva ridefinizione nella legge più importante, più complicatamente modificabile che c’è: un articolo della Costituzione, precisamente quello modificato dalla riforma in senso federalista, quel 117 che se lo andate a leggere nella parte riguardante le grandi calamità e le grandi emergenze sanitarie, non lascia adito a dubbi sul fatto che il governo abbia esclusiva potestà in situazione del genere.

Ma si sa che l’Italia è un paese leggero, che paga centinaia di milioni di euro di stipendio a dirigenti, funzionari ministeriali per non fare un tubo. Poi c’è la ragion politica: Vincenzo De Luca è, seppur in maniera anomala, un esponente del Pd, uscito fortemente rafforzato dalla vicenda del coronavirus alle ultime elezioni e che dunque non va contrariato più di tanto.

Il compromesso è stato quello che abbiamo raccontato ieri: il governo nel Dpcm del 18 ottobre ha scritto una sola cosa in maniera esplicita: le scuole per l’infanzia, gli asili nido rimangono aperti e si lavora in presenza cioè con gli operatori e i bambini a contatto diretto. Tutto il resto è stato reso fluido. Ed è chiaro che in questa parte dell’articolo 1, comma 6, lettera r modificata rispetto alla formulazione fatta alcuni giorni prima in un altro Dpcm, si annida un compromesso con il quale la politica salva se stessa ma danneggia i cittadini, le famiglie: “(…) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 275 del 99 (autonomia scolastica, n.d.d.), incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodo di riunioni di coordinamento regionale e locale previste ne Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in in tutte le Istituzione del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 2020/2021 (cosiddetto Piano Scuola.)

Se l’Italia fosse un paese serio e questo fosse un governo della nazione, in considerazione del disastro creato nelle organizzazioni familiari dall’ordinanza di De Luca, avrebbe detto con più chiarezza quello che ha detto lo stesso e cioè che è in capo ai dirigenti scolastici, dunque a dipendenti dello Stato e non delle Regioni, la responsabilità di decidere se e in che forma promuovere una integrazione tra attività in presenza e didattica digitale dalla propria abitazione.

Attenzione, però, dato che esiste una parola fondamentale, precisamente un aggettivo: com-ple-men-ta-re. Il governo decreto che comunque l’attività scolastica in presenza deve prevalere su quella a distanza. Nella lettera r riformata del comma 6 dell’articolo 1 del Dpcm, Conte e la Azzolina, non a caso forniscono una serie di informazioni che se non hanno la qualità della chiarezza, soprattutto agli occhi dei genitori e della famiglie, vengono dettagliatamente declinate proprio allo scopo di restringere la possibilità che i presidenti delle Regioni, a partire da De Luca, possano andare a tirare fuori dei ferri vecchi ormai superati, come scritto prima, dai nuovi dettati costituzionali, quel è senza dubbio il Dpr famoso del 1978 che De Luca utilizzò per la prima volta in un pomeriggio di sabato dello scorso mese di febbraio quando lo fece conoscere anche a noi che ne scrivemmo subito in quanto servì a decretare la chiusura delle discoteche in Campania.

In poche parole, il Dpcm entra in vigore da domani mercoledì 21 ottobre. Non c’è partita: non basta dunque che De Luca si sia adattato alla prescrizione più netta, più perentoria riguardante le scuole dell’infanzia. Non potrà infatti, tenere ferma la chiusura completa di tutte le scuole della Campania con affermazione di un 100% di didattica a distanza, semplicemente perchè questo andrebbe a violare l’articolo 1, comma 6, lettera r, non a caso modificata rispetto alla formulazione dei qualche giorno prima.

Come ha fatto notare, infatti, ieri, in alcune dichiarazioni rilasciate a CasertaCe.net, l’avvocato Luigi Adinolfi anche lui titolare di una delega firmatagli da diversi genitori, la stessa Regione Campania nella memoria difensiva presentata l’altro ieri, lunedì, alla presidente della Quinta Sezione del Tar, afferma che dal 21/10/2020, data di entrata in vigore del Dpcm, “si cambierà regime, in ragione del Dpcm del 18/10/2020“. Un decreto del governo che, come abbiamo scritto noi ieri, è chiaramente prevalente come strumento di potestà, in questo caso non legislativa ma amministrativa, rispetto ad un’ordinanza ugualmente strumento amministrativo, firmata da un qualsiasi presidente della Regione.