Titolare di un noto locale casertano rapinato troppe volte. Non ce la fa più e vuole una pistola: ma i giudici…
2 Gennaio 2026 - 17:22
CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da un imprenditore di Caserta che chiedeva di ottenere il porto d’armi per difesa personale. L’uomo, titolare di un locale polifunzionale (caffetteria, gelateria, ristorante con sala eventi e piscina), aveva presentato istanza nel 2020, sostenendo di essere a rischio per la sua incolumità e quella della famiglia a causa di tentativi di furto subiti e della natura isolata e periferica della sua attività, con orari prevalentemente notturni.
La Prefettura di Caserta, dopo un preavviso di diniego e le osservazioni presentate dall’interessato, aveva respinto la domanda nel giugno 2022. A sostegno della decisione, l’amministrazione aveva fatto notare che l’esercizio era già dotato di videosorveglianza e servizio di vigilanza privata, che interveniva tempestivamente in caso di allarme. Inoltre, il titolare possedeva una cassetta blindata per i valori e poteva affidare il trasporto degli incassi alla società di vigilanza.
La Prefettura aveva sollevato anche questioni relative alla condotta dell’uomo, ricordando una serie di deferimenti all’autorità giudiziaria tra il 1995 e il 2009 per reati come ricettazione, falso e minacce, e il sequestro nel 2006 di videopoker illegali nel suo locale. Veniva anche segnalato che, in controlli di polizia del 2003, 2017 e 2020, l’uomo era stato trovato in compagnia di persone con precedenti penali.
L’imprenditore aveva fatto ricorso al Tar, sostenendo che la Prefettura non avesse valutato le sue controdeduzioni, che non lo avesse ascoltato come richiesto e che avesse considerato fatti troppo vecchi e mai sfociati in condanne, oltre a incontri occasionali con pregiudicati.
Il Ministero dell’Interno, costituendosi in giudizio, ha difeso l’operato della Prefettura, ricordando che il porto d’armi non è un diritto, ma una concessione eccezionale subordinata a un “dimostrato bisogno” e all’assoluta affidabilità del richiedente. I giudici amministrativi, nella sentenza depositata il 2 gennaio 2026, hanno ritenuto infondato il ricorso. Hanno ribadito che la valutazione della Pubblica Sicurezza in materia è ampiamente discrezionale e persegue la sicurezza collettiva. Il giudizio di “non affidabilità” può basarsi anche su situazioni che non hanno portato a condanne, ma che indicano una condotta non irreprensibile. Nel caso specifico, il Tar ha ritenuto che la Prefettura avesse esercitato correttamente la sua discrezionalità, effettuando una valutazione complessiva ragionevole e ben motivata.
