Accusato di violenza sessuale e stalking: assolto l’ex consigliere comunale Peppe Iaculo
11 Novembre 2023 - 16:10
Il fatto non sussiste, ed ecco perché. L’unica cosa che il Tribunale non è riuscito a stabilire è il perché lei lo abbia infamato con questa denuncia, dato che Iaculo ha sempre ammesso che la relazione ci fosse stata, ma con il consenso della donna
MADDALONI – Giuseppe Iaculo, detto Peppe, è stato consigliere comunale di Maddaloni, accusato di avere costretto una donna a subire atti di violenza sessuale e stalking nel periodo dal mese di febbraio a giugno 2018.
La ragazza aveva accusato Peppe Iaculo di averla obbligata a rapporti sessuali di vario tipo, costringendola a subire ciò con la minaccia di una pistola e di pubblicare filmati e sue foto osé, scattate durante i rapporti sessuali che, secondo, la denunciante, si sarebbero consumati nell’ufficio frequentato dall’aggressore, ed in orari mattutini. I rapporti violenti, che le avrebbero provocato svenimenti, dolore e sanguinamento nelle parti intime, sarebbero stati occasionati dalla sua collaborazione con Iaculo durante la campagna elettorale per le elezioni comunali di Maddaloni del 2018.
Inoltre, la donna riferiva che, oltre alle indicibili violenze fisiche e morali subite da parte di Peppe Iaculo, sarebbe stata costretta ad interrompere ogni contatto telefonico sia con amici, sia con i propri familiari.
Sulla base di tanto, Iaculo veniva interrogato alla presenza del suo difensore di fiducia, avvocato Mario Corsiero, nel corso del quale egli chiariva che, in realtà, i rapporti sessuali avuti con la sua accusatrice erano stati assolutamente consenzienti e, inoltre, di non avere mai impedito alla donna di avere contatti telefonici con chiunque lei avesse voluto.
Il PM, tuttavia, riconoscendo maggiore credito alla versione fornita dalla donna, avanzava al GIP presso il Tribunale di S. Maria C.V. istanza di applicazione della misura coercitiva del divieto di avvicinamento alla donna, che il Giudice accoglieva.
A conclusione delle indagini preliminari, lo stesso PM avanzava al GUP presso il Tribunale di S. Maria C.V. richiesta di rinvio a giudizio di Peppe Iaculo e la successiva udienza preliminare si concludeva con rinvio a giudizio dell’imputato.
Il lungo dibattimento, svoltosi dinanzi alla seconda sezione penale collegiale del Tribunale di S. Maria C.V., si è concluso con sentenza di assoluzione di Giuseppe Iaculo per insussistenza dei fatti a lui addebitati.
In realtà, la versione dei fatti fornita dalla donna era smentita da tutti i testi esaminati nel corso del dibattimento e, soprattutto, da una consulenza medico legale, che aveva accertato la totale assenza di lesioni di qualunque specie nelle parti intime della donna e, soprattutto, era stato accertato che ella, nel periodo incriminato, aveva effettuato migliaia di telefonate, contrariamente a quanto aveva affermato nel corso delle indagini preliminari e, soprattutto, nel corso del suo esame dibattimentale.
IL PM, in sede di discussione, tuttavia, riteneva lo Iaculo comunque responsabile degli odiosi fatti a lui contestati e, pertanto, richiedeva l’emissione di una sentenza di condanna alla pena di anni otto di reclusione, essendo egli gravato anche da altra sentenza di condanna, in via di espiazione, per fatti analoghi, con ciò concretizzandosi un’ipotesi di recidiva specifica.
Alla richiesta di condanna si associava la parte civile, la donna, difesa dall’avv. Alessandro Barbieri, che sottolineava la ripetitività delle condotte dello I.G., sottoposto ad altri procedimenti per reati della stessa indole.
La difesa dello I.G., sostenuta dall’avv. Mario Corsiero, invece, sul presupposto che il racconto della donna non era stato confermato da nessuno e che, anzi, esso era stato addirittura smentito dai testi escussi nel corso del dibattimento, si soffermava sulle risultanze sia della consulenza medico-legale, che aveva escluso traumi nelle parti intime della signora che, altrimenti sarebbero stati repertati, vista la violenza e brutalità con la quale, secondo la persona offesa, sarebbero stati commessi i molteplici episodi di violenza sessuale, ma anche dalla circostanza che, contrariamente a quanto affermato dalla donna, non vi era stata alcuna proibizione di avere rapporti con parenti, amici, colleghi, e, perfino, con i figli e la moglie di I.G., dato che erano stati accertate, attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici, migliaia di telefonate in entrata ed in uscita dal telefono in uso alla donna.
L’unica circostanza che il dibattimento non ha potuto accertare è stata la ragione per la quale la donna aveva così ostinatamente sostenuto accuse tanto gravi ed infamanti nei confronti di Giuseppe Iaculo.
Per tale ragione, il Tribunale, prendendo atto delle circostanze emerse nel corso del dibattimento, non poteva che pronunciare sentenza di assoluzione dello Iaculo perché i fatti a lui addebitati non sussistono, con ciò ponendo termine alla disavventura giudiziaria protrattasi per oltre cinque anni e nella quale lui era rimasto, suo malgrado, coinvolto.