AVERSA. Il progetto del palazzetto dello Sport è illegale punto e basta. Sbaglia il centrodestra a tenere bordone a Graziano e a Villano. Farinaro, Carratù, Lama e Privitera si sveglino

14 Novembre 2024 - 14:39

Rispetto alla nostra lettura dell’esposto presentato dall’ex consigliera comunale Eugenia D’Angelo e dell’articolo 56 commi 1,2 e 5. delle Norme Tecniche di Attuazione del Prg della città normanna, salta fuori un ragionamento che evidenzia anche un atto maligno, furbesco, che si coglie da una terza lettura, quella della relazione di progetto relativamente alla procedura sul finanziamento Pnrr. DA LI’ LA FIERA SETTIMANALE LA PUO’ TOGLIERE SOLO UNA DELBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE in una seduta in cui all’odg ci sia una variazione del Prg vigente. E questo non è assolutamente avvenuto. In calce all’articolo l’esposto di Eugenia D’Angelo, l’articolo 56 delle Norme e la Planimetria del Prg con la zona a verde retinata

AVERSA (Gianluigi Guarino) – L’Ufficio Tecnico del Comune di Aversa è stato formato, per diversi anni, da una mezza “mappata” di mariuoli.

Se questa nostra definizione tranchant fosse dovuta solamente a ciò che abbiamo letto nell’ordinanza che ha portato all’arresto, tra gli altri, dell’ormai ex dirigente Raffaele Serpico, sarebbe giusto tacciarci come forcaioli e demagoghi, cioè inserirci in una categoria di soggetti che si trovano in perfetta antitesi rispetto al liberalismo che proclamiamo spesso e volentieri come marchio di fabbrica di questo giornale.

E qui, scusateci se ripetiamo la solita solfa che francamente annoia anche noi ma che è fondamentale ribadire. Questo giornale ha seguito le vicende dell’Ufficio Tecnico di Aversa per almeno dieci anni; ha scritto 350, forse 400 articoli sul tema, e ha pubblicato integralmente, dopo averli studiati, altrettanti atti amministrativi.

Se permettete, quell’ordinanza a cui facevamo riferimento ora per noi è irrilevante, sia detto con rispetto per l’autorità giudiziaria che l’ha redatta.

Quante denunce, quante segnalazioni, quante indignazioni esposte negli articoli di Casertace sono rimaste un esercizio giornalistico fine a se stesso, che già non è poco, ma non hanno trovato nelle istituzioni chiamate dalla costituzione a esercitare l’azione penale, l’attenzione che meritavano.

Ora, dall’alto (e ribadiamo dall’alto, perché significa stare in alto quando si sputa sangue e si distruggono i propri occhi per leggere tonnellate di delibere e determine) di queste nostre conoscenze diciamo e ribadiamo che l’Ufficio Tecnico del Comune di Aversa, come avemmo a dire quando Raffaele Serpico riuscì a scamparla nell’inchiesta riguardante l’operazione, abortita in extremis, proprio grazie agli articoli di questo giornale, dell’appalto dei rifiuti targato Carlo Savoia, è stato un luogo in cui la commissione di molti reati è stata consuetudine quotidiana.

Per cui, non è che nell’anno 2022, in quel contesto, potessero registrarsi remore nel fare carte false – letteralmente – per ottenere un finanziamento fortemente voluto dall’allora super assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Marco Villano, che ha beneficiato politicamente delle tante disinvolture e imposture del sistema Serpico e compagnia, affinché nella zona del mercato settimanale di Aversa fosse costruito un nuovo palazzetto dello sport.

Eh già, perché carte false bisognava fare. Abbiamo fatto trascorrere un po’ di tempo prima di entrare nel merito di una questione trattata anche da altri e prima di offrire ai nostri lettori la pubblicazione dell’esposto alla Procura della Repubblica e alla presidenza del consiglio dei ministri, scritto e consegnato da Eugenia D’Angelo, oggi, purtroppo per Aversa, ex consigliera comunale.

A rigore lessicale, la nostra è una presunzione, ma chi se ne fraga, mica lo dovete leggere per forza questo giornale.

Lo pubblichiamo oggi, l’esposto della D’Angelo, perché abbiamo colto ultimamente degli atteggiamenti tutt’altro che convincenti ai nostri occhi da parte dell’opposizione consiliare o presunta tale. Perché se sono Marco Girone e Mario De Michele a perorare la definizione del pacchetto del palazzetto dello sport, ci può anche stare, perché questi consiglieri appartengono a Marco Villano e Stefano Graziano.

Però, che i consiglieri comunali del centrodestra, con la scusa che questa loro azione abbia un connotato tattico, di acuto filibustering finalizzato a mettere in evidenza le spaccature che, sull’argomento palazzetto dello sport, si registrerebbero nella maggioranza, rappresenta una modalità obliqua o quantomeno ignorante nel senso letterale del termine. Ci stupisce che un politico navigato come Gilberto Privitera non abbia esaminato con attenzione le ragioni di Eugenia D’Angelo, la quale merita un’analisi dei suoi contenuti e non una banale valutazione politica che ci porta adire che forse è un po’ troppo comunista per i gusti di Privitera.

Perché se una persona è comunista e afferma che 1+1 fa 2, se sei un politico con un grammo di intelligenza fai valere le leggi universali dell’aritmetica e non quelle relative della passione politica.

UNA RELAZIONE TECNICA IN MALAFEDE – Cosa dice, in sintesi, la D’Angelo, che offriamo nella sua versione integrale a chi ne vuole meglio approfondire ragioni e contenuti.

Prima di tutto, le carte false. Intanto c’è un peccato originale. Quando nell’agosto del 2022 il Comune di Aversa ha chiesto il finanziamento al governo per costruire un impianto sportivo coperto beneficiando dei fondi del Pnrr per un importo di 1.782.000 euro.

Tutto nasce con una delibera di giunta, la n.158 del 21 aprile 2022, con cui il Comune di Aversa chiede il finanziamento. E lì si capisce già bene l’aria che tira, cioè quella di sempre all’interno dell’Ufficio Tecnico della città normanna. A questa delibera, evidentemente apparecchiata dal dirigente Raffaele Serpico e dall’assessore Marco Villano, viene, infatti, allegata, come scrive la D’Angelo nel suo esposto “una generica relazione tecnica”, in ci non vengono indicate le particelle urbanistiche su cui tale impianto si sarebbe dovuto edificare.

La D’Angelo non si limita ad asserirlo, ma allega a questo suo esposto, che meriterebbe più rispetto da chi lo ha accolto, la copia integrale di questa delibera. Insomma, per Roma parte una richiesta di finanziamento per costruire un palazzetto dello sport in posizione incognita.

Nella Relazione di Progetto, aggiunge la D’Angelo, si afferma che “Il suolo dove è previsto il nuovo palazzetto risulta libero da manufatti e recintato su tre lati mentre il quarto lato sul fronte opposto adiacente via Paolo Andreozzi è privo di recinzione e confina con area residuale adibita a mercato settimanale”.

Falso che più falso non si può: “Tale affermazione è priva di veridicità – scrive ancora la D’Angelo – atteso che l’intera area è occupata, benché solo di sabato, dai commercianti ambulanti in possesso di regolare concessione di posteggio ancora in essere, ed è un’area non edificata conformemente alla sua destinazione urbanistica“.

Concentratevi un attimo, perché la nostra è una sintesi, che ci serve a proporre le nostre valutazioni.

COSA PREVEDONO LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG DI AVERSA – Che cosa sono le zone G? Ve lo diciamo subito, andando all’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Prg vigente.

Sono quelle che, ai sensi della legge da cui inizia la storia dei piani regolatori, datata 1968, sono destinate ai servizi di interesse urbano e di quartiere, che detta così significa tutto e niente.

Ma i commi di questo articolo ci aiutano a capire meglio.

Partiamo col comma 1: “Le zone per i servizi di quartiere sono destinate alla realizzazione delle opere per l’istruzione di base e dell’obbligo (IB), delle attrezzature religiose esclusi i
conventi (AR), dei centri civici ed attrezzature culturali e sociali (CC), dei servizi
sanitari ed assistenziali (H), del verde pubblico di quartiere (VP), delle attrezzature
sportive (AS), dei parcheggi pubblici (P), delle attrezzature dell’amministrazione e
dei servizi pubblici (AP) delle biblioteche (B), del mercato (M) e degli impianti
tecnologici (IP).
La dotazione complessiva di aree destinate a zone G nell’intero Comune, non può
essere inferiore a 20 mq./abitante
“.

Avete letto bene? La penultima destinazione è contrassegnata dalla consonante M, ossia destinazione a mercato.

Dunque, o questa destinazione ad Aversa è illegale, perché non è coperta da nessun atto amministrativo, oppure c’è l’atto amministrativo e dunque la destinazione è ceralaccata.

Anche se non fosse stata santificata da un atto amministrativo, lì il mercato si svolge da decenni. È, dunque, un dato di fatto. Ecco perché i furboni non hanno scritto nella relazione di progetto che all’interno dell’area dove vogliono costruire il palazzetto dello sport si svolge la fiera settimanale.

LA FIERA SETTIMANALE PUO’ ESSERE CACCIATA VIA SOLO DAL CONSIGLIO COMUNALE – Per chi non ha ancora capito bene il perché, ci soccorrono le altre parti dell’articolo 56. Il comma 2 afferma che nelle planimetrie del Prg devono essere specificate le destinazioni delle zone G, che devono, preferibilmente, essere utilizzate per le destinazioni suddette.

La norma non esclude, però, destinazioni diverse, ma le prevede come eccezione. Un’eccezione per la quale occorre una deliberazione dell’organismo più importante e direttamente ascrivibile al mandato popolare, ossia il consiglio comunale. Ove necessario, continua il comma 2, è tuttavia consentito – leggete bene adesso – previa conforme deliberazione del consiglio comunale il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa tra quelle indicate al comma 1, fermo restando quanto disposto al successivo comma 5.

Con calma. Prima di andare al comma 5 spieghiamo cosa vuol dire questo ping-pong tra comma 2 e comma 1: se tu vuoi passare da una sottodestinazione di una zona G, andando subito al caso specifico, dal mercato all’impianto sportivo, devi e sottolineiamo devi, perché la parola previo questo significa, ottenere un voto favorevole del consiglio comunale. Non basta quindi una deliberazione di giunta, com’è accaduto in questo caso.

Questo diciamo ai consiglieri di opposizione di centrodestra Gilberto Privitera, Imma Lama, Antonio Farinaro, Agostino Armando Carratù, voi spingete su una cosa illegale perché l’articolo 56 comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Prg di Aversa è chiarissimo ed ha ragione la D’Angelo quando afferma che su questa vicenda sono stati compiuti dei reati.

E ora veniamo al comma 5, che rappresenta l’eccezione di quel ping pong appena spiegato, tra comma 2 e comma 1:

  1. Nelle aree destinate a verde pubblico è consentita soltanto la realizzazione dei
    manufatti necessari per la gestione, l’utilizzo e l’arredo del verde stesso, oltre alla
    realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde.
    E’ sempre ammessa la destinazione a verde pubblico di quartiere delle aree
    destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma.

Insomma, la norma non esclude che in un’area verde VP possa edificarsi un impianto sportivo, ma questo deve essere compatibile con la sistemazione a verde.

In poche parole, viene prima il verde, che va sistemato, e poi un impianto sportivo. Difficile pensare che un palazzetto dello sport delle dimensioni che andrete a leggere nei documenti che pubblichiamo in calce a questo articolo, possa essere compatibile con una area di verde pubblico.

In conclusione, invitandovi a consultare la planimetria contenente la particella retinata n.5380 del foglio 3 ma non scordandovi mai della falsificazione avvenuta in sede di Relazione di Progetto, vi renderete conto che se le norme di attuazioni possono anche, al limite, consentire che un’area verde, dopo essere stata costituita, possa accogliere anche un impianto sportivo, diventa invece insuperabile il passaggio dalla destinazione a mercato a quella di impianto sportivo in zona G senza la pre-via approvazione ad opera del consiglio comunale.

E siccome il consiglio comunale di Aversa, come pure leggerete nell’esposto, ha approvato un Dup e un Piano Triennale delle Opere dentro al quale è stato inserito il palazzetto, oggetto di un insediamento in area mercato e area VP non discusso e approvato dal consiglio, quello che sta accadendo è semplicemente illegale.

L’ESPOSTO DI EUGENIA D’ANGELO:

AL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
dott. Maria Antonietta Troncone

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per lo Sport
Capo Dipartimento per lo Sport
AL PRESIDENTE ANAC
Dott. Giuseppe Busia

Esposto formale – Fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – della Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport ed Inclusione Sociale”, pari ad € 1.800.000, per la realizzazione dell’Impianto Sportivo “De Nicola” – Cluster 1, CUP 134J22000220001
La sottoscritta D’Angelo Eugenia
PREMESSO
Che il presente esposto ha la finalità di porre all’attenzione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord atti amministrativi costituiti da Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale, oltre che da Determine Dirigenziali, del Comune di Aversa, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti.
SI ESPONE QUANTO SEGUE
Il Comune di Aversa ha partecipato all’Avviso Pubblico a manifestare interesse per ottenere i fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – della Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport ed Inclusione Sociale”, pari ad € 1.800.000, per la realizzazione dell’Impianto Sportivo “De Nicola” – Cluster 1, CUP 134J22000220001 con Delibera di G.M. n. 158 del 21.04.2022. Alla Delibera de quo è stata allegata una generica relazione tecnica – Allegato Delibera di GM n. 158/2022 – in cui non sono state indicate le particelle urbanistiche su cui tale impianto sportivo dovrebbe essere realizzato.

Con Decreto n. 3 de1 24/08/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, il Comune di Aversa è risultato beneficiario dell’intervento denominato ”Palazzetto dello Sport – De Nicola”, selezionato e finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022: relativo ai progetti afferenti al “Cluster I” e “Cluster 2”.

Con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 24.8.2022, si è determinato di stipulare l’Accordo di concessione del finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, investimento 3.1 ”Sport e Inclusione”.

Con Determina Dirigenziale n. 401 del 16.12.2022 è stata affidata la “Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza” all’ing. Giampaolo Pisciotta.

Con Determina Dirigenziale n. 403 del 16.12.2022 è stato affidato l’incarico per “Indagini geologiche e relazione geologica” al dott. Ottavio Corolla.

Con Delibera di Giunta Municipale n. 592 del 30.12.2022 è stato approvato il “Progetto Definitivo/Esecutivo per la realizzazione del Palazzetto De Nicola”.

Con Determina Dirigenziale n. 440 del 30.12.2022 è stata indetta la “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport “De Nicola” previa individuazione mediante sorteggio di almeno dieci operatori economici autorizzati, abilitati, presenti sul ME.PA.” per l’importo di € 1.782.000.

Che a seguito di richiesta di accesso agli atti riferibile al Progetto Esecutivo/Definitivo la scrivente è venuta a conoscenza che l’area su cui è stata prevista e progettata la costruzione del nuovo Palazzetto de Nicola è la particella n. 5380 del foglio 3, attualmente classificata dal vigente PRG come area G retinata con destinazione a Verde Pubblico.

Che sulla stessa ed intera area insiste, attualmente, la fiera settimanale a differenza di quanto sostenuto nella Relazione di Progetto in cui si afferma che: “Il suolo dove è previsto il nuovo palazzetto risulta libero da manufatti e recintato su tre lati mentre il quarto lato sul fronte opposto adiacente via Paolo Andreozzi è privo di recinzione e confina con area residuale adibita a mercato settimanale.” Tale affermazione è priva di veridicità atteso che l’intera area è occupata, benché solo di sabato, dai commercianti ambulanti in possesso di regolare concessione di posteggio ancora in essere, ed è un’area non edificata conformemente alla sua destinazione urbanistica.

Il Progetto Definitivo/Esecutivo prevede la realizzazione di un edificio di forma rettangolare con lati di 37,40 ml per 62,40 ml con una superficie di progetto complessiva di mq. 2.334,00. Esso, inoltre, dislocandosi su due piani, avrà un’altezza di ca. 8 m, e sarà costruito in cemento armato e calcestruzzo.

Che il Consiglio Comunale, nella seduta del 11.09.2023 – avente all’ordine del giorno: 1. Approvazione verbali sedute precedenti; 2. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – ha approvato il Documento Unico di Programmazione a cui era allegata la Delibera di Giunta Municipale n. 205 del 11.05.2023 – Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023 – nella quale l’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica propone al Consiglio Comunale di deliberare […in riferimento all’intervento relativo ai lavori di “Realizzazione impianto sportivo “De Nicola” l’attribuzione della specifica destinazione AS (attrezzature sportive) di cui all’art. 56 delle NTA del PRG vigente per la parte di opera da realizzarsi sull’area riportata in catasto al foglio 3, particella 5380, e l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 14 del DPR 280/2001 per la parte di opera ricadente sull’area riportata in catasto al foglio 3 particella 367”].

Che nella seduta di Consiglio Comunale del 11.09.2023 avente all’ordine del giorno l’approvazione del DUP – e dei suoi allegati – tale delibera non è stata oggetto di specifica discussione e votazione essendo stato messo in votazione e approvato solo il Documento Unico di Programmazione, autorizzando così una, benché non espressamente discussa e votata (ancorché illegittima), variazione della destinazione urbanistica dell’area.

Che tale modifica della destinazione urbanistica può essere adottata dal Consiglio Comunale ma essa per poter essere valida ed efficace necessita dell’adozione di una variante urbanistica secondo la procedura prevista dall’attuale normativa vigente e della convocazione di una successiva seduta di Consiglio Comunale in cui tale variazione urbanistica si dichiara esecutiva.

Che il Progetto Esecutivo/Definitivo, nonché del Progetto Preliminare, di un’opera pubblica da realizzare in difformità alla destinazione urbanistica dell’area su cui andrà ad insistere, deve essere approvato dal Consiglio Comunale, e non dalla Giunta Municipale, perché è solo all’approvazione del progetto definitivo, oltre all’approvazione del progetto preliminare, da parte del Consiglio Comunale, che è riconnessa portata di adozione di variante allo strumento urbanistico – e non già all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale – variante che comunque dovrà essere poi perfezionata secondo l’iter previsto dalla normativa vigente.

Che per l’approvazione del Progetto Preliminare nonché del Progetto Esecutivo/Definitivo, nonché per l’adozione della variante urbanistica al PRG, era necessaria una specifica proposta di Delibera da approvare propedeuticamente all’approvazione del Documento Unico di Programmazione e della allegata Delibera del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

RITENUTO
Che sia al 21 aprile 2022, data di partecipazione all’Avviso Pubblico, Fondi PNRR, della Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport ed Inclusione Sociale”, sia alla data – 16.12.2022 – dell’affidamento dell’incarico di Progettazione Esecutiva/Definitiva, l’area di Aversa riportata al foglio 3, particella 5380, era classificata nel PRG quale zona G, destinazione Verde Pubblico, e, pertanto, essa è originariamente non conforme urbanisticamente per l’intervento da eseguirsi.

Che era necessario adottare la variante urbanistica dell’area riportata al NCEU del Comune di Aversa al foglio 3, particella 5380, propedeuticamente e/o nelle more alla/della partecipazione all’Avviso pubblico per i Fondi PNRR, della Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport ed Inclusione Sociale”.

Che l’approvazione del Progetto Preliminare, nonché del Progetto Definitivo/Esecutivo, e dell’adozione della relativa variante urbanistica, sia pure nella forma semplificata, “scatta” solo con il perfezionamento del suo iter approvativo che comprende l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, il mancato dissenso della Regione o dell’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, nonché la convocazione di una successiva seduta del consiglio comunale nella quale si dispone e si approva l’efficacia dell’approvata determinazione di variazione urbanistica.

TANTO PREMESSO E RITENUTO, lo scrivente Consigliere Comunale di Aversa, D’Angelo Eugenia,

CHIEDE
che la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d’illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili – Sindaco, Assessori, Dirigenti, RUP, Funzionari e Consiglieri Comunali – al fine di procedere nei loro confronti, in particolare per:

  1. Eventuale violazione della normativa urbanistica vigente in relazione all’adozione e all’approvazione di una variante urbanistica al PRG attualmente vigente;
  2. Eventuale lottizzazione abusiva dell’area riportata al NCEU al foglio 3, particella 5380, per la prevista realizzazione di un manufatto in cemento e calcestruzzo della superficie interna di 2.334 mq per un’altezza di oltre 8 m, su un’area destinata a Verde Pubblico dal vigente PRG;
  3. Eventuale violazione del DM 1444/1968 in riferimento al rapporto minimo tra superficie di aree destinate a verde pubblico e numero di abitanti, al netto della superficie dell’ex Ospedale Psichiatrico “La Maddalena” attualmente di proprietà dell’ASL CE ubicato nel territorio di tre Comuni limitrofi quali Aversa, Trentola-Ducenta e Lusciano, atteso che alla data del 31.12.2021 Aversa – la cui estensione è di circa 8 km quadrati – presenta una superficie cementificata di circa il 66% del totale e una densità abitativa di ca. 6200 abitanti per kmq;
  4. Eventuali dichiarazioni mendaci nei documenti allegati alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico Fondi PNRR, della Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport ed Inclusione Sociale” circa la conformità urbanistica dell’area individuata;
  5. Eventuale abuso d’ufficio nella individuazione di un’area non conforme urbanisticamente per la realizzazione dell’opera e per aver adottato e fatto approvare delle Delibere in violazione della vigente normativa urbanistica;
  6. Ogni e altra eventuale ipotesi di reato qui non riportata.

La scrivente si riserva di integrare il presente esposto con ulteriori dati tecnici di cui dovesse venire a conoscenza in data successiva alla sua presentazione.

Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sovra descritti, nell’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte.

La sottoscritta D’Angelo Eugenia chiede di essere avvisata nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato eventualmente formulata dovesse rivelarsi infondata e ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari.

Si allega: 1) Delibera di Giunta Municipale n. 158/2022 con Allegato; 2) Determina Dirigenziale n. 401 del 16.12.2022; 3) Determina Dirigenziale n. 403 del 16.12.2022; 4) Delibera di Giunta Municipale n. 592 del 30.12.2022; 4) Determina Dirigenziale n. 440 del 30.12.2022; 5) Convocazione del Consiglio Comunale del 11.09.2023; 6) Delibera di Consiglio Comunale n. 381 del 11.09.2023; 6) Copia del documento di riconoscimento della scrivente.

Art. 56

Zone G destinate ai servizi di interesse urbano e di quartiere

  1. Le zone per i servizi di quartiere sono destinate alla realizzazione delle opere
    per l’istruzione di base e dell’obbligo (IB), delle attrezzature religiose esclusi i
    conventi (AR), dei centri civici ed attrezzature culturali e sociali (CC), dei servizi
    sanitari ed assistenziali (H), del verde pubblico di quartiere (VP), delle attrezzature
    sportive (AS), dei parcheggi pubblici (P), delle attrezzature dell’amministrazione e
    dei servizi pubblici (AP) delle biblioteche (B), del mercato (M) e degli impianti
    tecnologici (IP).
    La dotazione complessiva di aree destinate a zone G nell’intero Comune, non puo’
    essere inferiore a 20 mq./abitante.
  2. Nelle planimetrie di piano sono indicate le specifiche destinazioni le zone G
    devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazioni suddette. Ove
    necessario, e’ tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio
    Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purche’ compresa fra quelle
    indicate al comma precedente, fermo restando quanto disposto al successivo
    comma 5.
  3. Con l’eccezione delle zone a verde pubblico, l’edificazione e’ ammessa nel
    rispetto dei seguenti indici:
  • altezza massima Hm 13,50 mt
  • distanza minima dai confini del lotto: meta’ dell’altezza del fronte prospiciente con
    un minimo di mt 5,00;
  • distanza fra le fronti: vedi articolo 3 delle presenti N.T.A.
  • ‘indice di fabbricabilita’ fondiaria (If): 2,5 mc/mq
    I parametri indicati al comma precedente non si applicano alla costruzione delle
    torri campanarie, civiche, ecc.
    [14:18, 26/10/2024] eugeniadangelo: Nelle costruzioni realizzate nelle zone G possono essere ospitate anche attivita’
    accessorie e funzionali alla specifica destinazione di P.R.G.
  1. Nelle aree destinate a verde pubblico e’ consentita soltanto la realizzazione dei
    manufatti necessari per la gestione, l’utilizzo e l’arredo del verde stesso, oltre alla
    realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde.
    E’ sempre ammessa la destinazione a verde pubblico di quartiere delle aree
    destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma.
  2. Nelle aree a verde destinate al “parco lineare” lungo l’ex tracciato della ferrovia
    alifana destinata a pista ciclabile è vietata qualsiasi edificazione. Sono altresì
    vietati i distributori di carburante. E’ consentita la messa a dimora di essenze
    arboree, di cespugli nonchè la realizzazione di pavimentazioni e di aree per le
    attività all’aperto.
  3. Nelle zone destinate a parcheggio (P) e’ ammessa la costruzione di edifici
    multipiano siano essi fuori terra che interrati ,da utilizzarsi come autosilos. E’
    consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attivita’
    commerciali ed amministrative, pubblici esercizi e simili.
  4. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli va dimensionata in relazione
    alle attrezzature, sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto.