CAMORRA&TABACCHINI. Sequestri preventivi, definitivi per le tre attività di Simmaco Maio, uomo del clan Amato e del clan dei casalesi. NEL DETTAGLIO VI SPIEGHIAMO UNO PER UNO I MOTIVI DELLA CASSAZIONE

14 Gennaio 2026 - 14:40

Abbiamo letto con attenzione la sentenza venuta fuori dall’udienza dello scorso 16 dicembre. Le ragioni della difesa considerate inammissibili sia per quanto riguarda le possibilità di contestazione dell’esistenza del fumus, sia per quel che riguarda la praticabilità del perimetro in cui si può instaurare un ricorso contro un sequestro preventivo che, nel caso di Simmaco Maio, viene considerato giustificato anche se non fosse riconosciuta l’aggravante mafiosa

S.MARIA C.V. (g.g.) – Da un po’ di tempo ci stiamo occupando di tre tabaccherie, negozi di solito molto remunerativi per chi ne è titolare.

Una di queste tabaccherie si trova a Bellona, in via Regina Elena, e oggi ne è titolare Caterina Maisto, coadiuvata da Giuseppe Papale e Luigi Maisto; la seconda si trova a Santa Maria Capua Vetere, in via del Lavoro, e ne è titolare Luigi Papale, che si avvale dell’aiuto di suo padre Giuseppe Papale; la terza, anche in questo caso ubicata a Santa Maria Capua Vetere, in via Galatina, ha come titolare Giovanna Enza Fiano, che l’ha rilevata nel 2020 da Pasquale Maisto, il quale l’aveva gestita insieme al già nominato Giuseppe Papale dal 2017.

Abbiamo scritto che sono titolari perché formalmente, ufficialmente, è così, anche se su queste tre tabaccherie grava un provvedimento di sequestro preventivo, originato da una richiesta formulata, a suo tempo, dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Un sequestro preventivo è una misura cautelare finalizzata a evitare che il bene che vi è sottoposto contribuisca a creare ulteriori proventi che la pubblica accusa considera di origine criminale e anche per evitare che ulteriori passaggi di mano possano rendere sempre più difficile la riconducibilità reale a un soggetto o a soggetti che, per motivi non leciti, hanno intestato i beni a persone che di fatto sono solo dei prestanome.

Nella giornata di ieri abbiamo dato notizia (clicca e leggi) della chiusura definitiva di questo procedimento cautelare. Ciò per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione, scaturita dall’udienza del 16 dicembre scorso.

Ricapitoliamo le tappe.

Il target, l’obiettivo della DDA, è Simmaco Maio, personaggio molto noto della criminalità in quel di Santa Maria Capua Vetere, prima aggregato al clan Amato (succursale dei Casalesi), successivamente, con il declino di quest’ultimo, riconnesso direttamente al clan dei Casalesi, tramite la personalità di Alfonso De Magistris che installava le slot nelle tabaccherie dell’imputato.

Tutto nasce da un procedimento che porta Simmaco Maio a giudizio per il reato di trasferimento fraudolento di beni (art. 512-bis c.p.), finalizzato ovviamente a ripararli da procedimenti, leggi misure di prevenzione, riguardanti i reati di riciclaggio.

Il 512-bis è contestato a Maio in coppia all’articolo 416-bis, comma 1, c.p., in pratica l’aggravante di camorra.

A suo tempo, in sede di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, fu rigettata la richiesta di sequestro preventivo delle tre tabaccherie in questione, considerate tutte, di fatto, di proprietà di Simmaco Maio.

A questa decisione si opposero i pubblici ministeri della DDA, che ottennero piena ragione dall’ordinanza del Tribunale del Riesame, il quale stabilì, al contrario di quanto aveva sostenuto il GIP, che esistessero i motivi per realizzare il sequestro.

Conseguenza di ciò fu l’annullamento della parte specifica dell’ordinanza contenente il diniego della richiesta della DDA.

Successivamente sono stati i difensori dello stesso Simmaco Maio e della titolare di una delle tre tabaccherie, vale a dire Giovanna Enza Fiano, che di Simmaco Maio è la cognata, a impugnare la decisione del Tribunale del Riesame al cospetto della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Oggi siamo in grado di darvi qualche elemento di contenuto rispetto alla notizia di ieri. In poche parole vi spiegheremo, in forma sintetica e cercando di semplificare il più possibile, decifrando il lessico spesso inespugnabile dei giudici della Suprema Corte, i motivi per cui i ricorsi dei difensori di Simmaco Maio e della cognata sono stati dichiarati inammissibili, con la conseguenza che le tre tabaccherie rimarranno chiuse e sotto sequestro presumibilmente fino a quando non ci saranno le sentenze dei processi a cui Maio ha cominciato a essere sottoposto.

Se questi procedimenti dovessero andare male per l’imputato, non si può escludere che la procedura di sequestro preventivo possa trasformarsi in una procedura di sequestro di beni che possano essere oggetto di confisca, anche se in questo caso la materia è un po’ complessa, perché occorrerà dimostrare che queste tabaccherie Maio le ha messe in piedi con i proventi dell’attività criminale.

Per ora rimaniamo ai contenuti del verdetto dei giudici dell’ultima istanza.

La difesa ha costruito il suo ricorso su due punti.

Il primo è connesso agli articoli 321 e 125, comma 3, c.p.p., che riguardano, rispettivamente, il cosiddetto periculum, ossia il pericolo che i beni possano essere strumento per la commissione di altri reati oppure protrarre e aggravare il reato commesso a monte, da cui deriva l’acquisizione o la realizzazione di attività economiche consistenti in beni e servizi, e, per quanto riguarda l’articolo 125, comma 3, si tratta dell’accento perentorio che il legislatore mette sulla necessità di precise motivazioni costituenti base del provvedimento di sequestro.

La difesa, in pratica, asserisce che ci sia stata carenza di motivazione da parte del Tribunale del Riesame, che si sarebbe limitato, senza spiegarle, solamente ad affermare la sussistenza delle ragioni del provvedimento

Il secondo motivo di difesa riguarda le dinamiche che hanno portato alla contestazione dell’aggravante camorristica utilizzata dal Tribunale del Riesame come motivo della sua decisione.

E qui i difensori di Simmaco Maio ragionano sul fatto che il loro assistito sia stato associato al clan Amato fino al 2008, rompendo successivamente i rapporti con lo stesso, con la conseguenza del venir meno dell’affermazione contenuta nelle motivazioni con le quali il Tribunale del Riesame di Napoli ha riconosciuto l’esistenza delle condizioni per realizzare il sequestro prevenivo. In più c’è un rilievo relativo a uno sfasamento temporale posto anche rispetto alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Nicola Schiavone, figlio di Francesco Schiavone “Sandokan”, e Ferdinando Del Gaudio, già capo del gruppo criminale avversario degli Amato, ossia dei cosiddetti Bellagiò.

IL PERCHÈ DELL’INAMMISSIBILITà SANCITA DALLA CASSAZIONE

Di fronte ai contenuti del ricorso dei difensori, i giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto, come si diceva, inammissibili sia il primo che il secondo motivo.

Sanciscono un’inammissibilità cardinale perché va a colpire i fondamenti del diritto a impugnare un provvedimento come quello emesso dal Tribunale del Riesame di Napoli, fondamenti che sono stabiliti nell’articolo 325 c.p.p..

La Cassazione fa riferimento alla propria giurisprudenza, la quale prevede che le impugnazioni su provvedimenti di sequestro preventivo siano ammesse solo per violazione di legge, consistente o in errores in iudicando oppure in errores in procedendo, ovvero vizi della motivazione del provvedimento che si vuole impugnare così radicali da rendere l’apparato argomentativo dell’atto mancante o del tutto scarno.

Secondo la Cassazione non si ravvisa, invece, nella decisione del Riesame un difetto assoluto di motivazione, contrariamente a quanto asserisce la difesa. Al contrario, nell’impugnazione la stessa difesa va ad attaccare l’elemento della persuasività del ragionamento esplicativo portato avanti dal Tribunale del Riesame.

E questo è, in tutta evidenza, un piano di contestazione fuori dalle previsioni ormai consolidate della giurisprudenza della Cassazione. Ed è questo il motivo per il quale i giudici di ultima istanza considerano inammissibile questo motivo.

Per quanto riguarda il secondo motivo, questo è inammissibile per due ragioni.

Il primo concetto è semplice e riguarda l’esistenza del cosiddetto fumus del reato. Nel momento in cui questo esiste, scattano automaticamente le ragioni per un sequestro preventivo a prescindere dall’aggiunta dell’aggravante mafiosa. Per cui, secondo la Cassazione, manca l’interesse concreto del ricorrente a stabilire se esistano o meno le ragioni giuridiche per una contestazione dell’aggravante, perché la semplice esistenza del fumus giustifica di per sé l’esistenza del vincolo.

La seconda ragione è connessa allo status processuale attuale di Simmaco Maio, già rinviato a giudizio, come la stessa difesa scrive nel suo ricorso. In questo caso, la Cassazione ricorda agli avvocati, anche in maniera un po’ sfottente, che proprio questo status di imputato, divenuto tale grazie a un pronunciamento di un giudice terzo (ossia un giudice per l’udienza preliminare) rispetto a una richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, stabilisce una preclusione alla presentazione, da parte degli avvocati difensori, di censure che mirino a contestare il presupposto del fumus commissi delicti.

Ovviamente, la dichiarazione di inammissibilità porta alla condanna dei ricorrenti alle spese processuali, a cui si aggiungono tremila euro da versare nella Cassa delle ammende.

Amen.