CORONAVIRUS. Nuova stretta: multe fino a 4 mila euro e misure prorogabili fino a 31 luglio
24 Marzo 2020 - 16:56
Multe fino a 4 mila euro per chi esce di casa senza comprovate esigenze lavorative, di necessita’ o motivi di salute; uso dei militari per far rispettare le misure di contenimento del contagio e possibilita’ di prorogare la stretta sulle uscite fino al 31 luglio. E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto sull’emergenza Covid-19, che dovrebbe essere approvata oggi dal Consiglio dei ministri. Nel testo si legge che chi non rispetta le misure previste dal governo e’ punito “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanita’”. Per chi contravviene poi al divieto di apertura di cinema, teatri, discoteche e centri ricreativi viene applicata, oltre alla multa, anche “la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni”.
Quanto ai termini, le misure potranno essere reiterate fino al 31 luglio, con periodi di durata di un mese. “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19 – spiega ancora la bozza – su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”. Per l’attuazione dei provvedimenti, poi, potranno essere utilizzate le Forze di polizia e anche l’esercito. “Il prefetto – continua la bozza – informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento” e’ “attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”.
Gli enti locali, invece, tenendo conto delle specifiche situazioni, hanno la facolta’ di aumentare o sospendere le misure. “Le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o piu’ delle misure – specifica la bozza -. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la meta’ di esso o a oltre la meta’ della popolazione residente nella regione, la loro efficacia e’ limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, e’ formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto”. Le misure “non possono essere in alcun caso reiterate” altrimenti “sono inefficaci”. La stessa possibilita’ e’ concessa ai sindaci. Infine, il presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato dovra’ riferire mensilmente alle Camere.