GOLINO VS TROMBETTA. Se la coalizione che sosterrà il candidato sindaco vincitore otterrà dal 50,01 al 59,9%, il premio di maggioranza sarà sempre applicato. Solo nel caso dell’anatra zoppa…
13 Maggio 2023 - 19:34
A poche ore dall’apertura delle urne ci sembra che questa situazione per la quale è balenata l’ipotesi dell’esclusione assoluta dell’uso del premio di maggioranza, meritasse un chiarimento attraverso la lettura interpretativa, ma fino a un certo punto, del comma 10 dell’articolo 73 del Tuel.
MARCIANISE (gianluigi guarino) Si è discusso molto, in queste settimane di campagna elettorale, su una possibile variabile rispetto alla tradizionale applicazione del premio di maggioranza, così come questo è previsto nel Testo unico sugli enti locali, cioè dal decreto legislativo 267 del 1 agosto del 2000.
Questa variazione sarebbe stata determinata dalla particolare situazione creatasi a Marcianise, Comune che lunedì sera, 15 maggio, avrà sicuramente un nuovo sindaco, nonostante si tratti di un centro con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e, dunque, ricompreso tra quelli in cui si applica la legge elettorale del doppio turno, con eventuale ballottaggio, fissato due settimane dopo la celebrazione del primo turno. In parole ancora più semplici, con due soli candidati a sindaco il ballottaggio non ci potrà mai essere per una elementare questione di aritmetica.
La variabile, secondo alcuni, riguarderebbe il caso, a quel punto tipico e peculiare, di un’elezione comunale over 15mila abitanti, ma con due soli candidati a sindaco a battersi per la fascia.
Ma in realtà questa peculiarità, questa eccezione non è rintracciabile in nessuna norma vigente. Beninteso, noi che pure tanta esperienza abbiamo maturato in tema di sistemo elettorali italiani, significativamente differenziati per ogni tipo di elezione, prendiamo sempre queste cose con le proverbiali molle. Non di rado, infatti, ci è capitato che quello che appariva, a nostro avviso, chiaro, limpido nella norma, sia stato poi rovesciato da qualche interpretazione dei giudici amministrativi, che hanno fatto, come pure si suol dire, giurisprudenza.
Ma, nel caso specifico, riteniamo di non porgere il fianco ad alcuna sorpresa nel momento in cui affermiamo che il premio di maggioranza è un istituto che non può essere escluso solo perché in campo, in un Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti, ci sono solo due candidati. Il comma 10 dell’articolo 73 del Tuel prevede, Infatti, espressamente la possibilità di applicare il premio di maggioranza nel caso in cui il candidato sindaco venga proclamato ad epilogo del primo turno e non solo, come è a tutti ancor più noto, per garantire una maggioranza relativamente solida al vincitore dell’eventuale ballottaggio. Il comma 10, dunque, non prevede alcun caso tipico, ma pone delle condizioni, stabilisce dei requisiti rispetto ai quali ricorre la necessità di applicare l’istituto del premio di maggioranza, a prescindere, quindi, dal fatto che i candidati a sindaco in campo siano due o più o di due. Al primo turno il premio di maggioranza si applica quando il candidato sindaco e la lista o gruppo di liste ad esso collegati superino entrambi la quota del 50%. Se la lista o il gruppo di liste, attraverso il semplice utilizzo della ripartizione proporzionale riescono a toccare la quota del 60% degli eletti del consiglio comunale, non ci sarà bisogno di alcun premio. In caso contrario, a condizione che la lista o il gruppo di liste raggiungano almeno una percentuale del 40%, il premio di maggioranza soccorre il candidato sindaco eletto al primo turno, garantendo una quota di seggi proprio pari al 60% attraverso l’applicazione del premio di maggioranza.
E’ chiaro che a Marcianise ricorre una situazione abbastanza rara, anomala, in quanto, nonostante la legge elettorale per i Comuni al di sopra die 15mila abitanti favorisca, ingolosisca, stimoli la determinazione di un format con un numero di candidati a sindaco superiore o anche sensibilmente superiore alla cifra di due, ciò, stavolta, per una serie di motivi politici, ma per dirla tutta, politico-psichiatrici, non è avvenuto. Quindi, pur restingendosi il campo delle possibilità d’esito del voto di domenica e di lunedì, nulla cambia nell’applicazione della parte del comma 10 dell’articolo 73 del Tuel che attiva il premio di maggioranza, anche nel caso in cui un candidato sindaco risulti eletto al primo turno.
Andando nel concreto, se il candidato a sindaco Antonio Trombetta vincesse al primo turno, vuol dire che necessariamente avrà superato il 50%. Ciò capita anche quando i candidati alla massima carica cittadina sono più di due. Ma, in questo caso, non si scappa: o Antonio Trombetta, o il suo competitor, Angelo Golino, lo dovranno necessariamene superare. Non si uscirà fuori dalla seguente opzione: se anche il gruppo di liste che sostiene Antonio Trombetta supererà il 50% (ovvero starà tra il 50% più uno ed il 59,99%), allora Marcianise avrà un sindaco con una maggioranza relativamente solida, pari al 60% dei consiglieri comunali, dunque, 14 o 15. Dall’altra parte, Angelo Golino, che necessariamente sarà sotto al 50%, guiderà un’opposizione di 10 o 11 consiglieri, eletti col riparto proporzionale all’interno di un gruppo di liste che necessariamente starà sotto al 50%.
Lo stesso discorso vale anche per il caso contrario: sindaco Angelo Golino, necessariamente sopra al 50%, con le liste ad esso collegate tra il 50% e un voto e il 59,99%. Conseguenza, 60% di consiglieri eletti grazie al premio di maggioranza.
Esiste solo un’altra possibilità e cioè che Antonio Trombetta o Angelo Golino risultino eletti, ma il gruppo di liste ad essi connessi prende meno voti complessivamente del candidato sindaco e sta sotto al 50%. Essendo solamente due i blocchi in campo, l’altra coalizione produrrà un risultato sicuramente superiore al 50% e si creerà automaticamente l’ormai conosciuto e spesso citato caso dell’anatra zoppa, cioè di un sindaco appartenente a uno schieramento e di un consiglio comunale la cui maggioranza è espressa da un altro schieramento. Ed è questo il caso in cui – forse da ciò si genera la confusione – non viene utilizzato l’istituto del premio di maggioranza e ognuno dei componenti del consiglio comunale vi è eletto in base ad una ripartizione integralmente proporzionale.