Inchiesta JAMBO. Processo da rifare per Gaetano Balivo

17 Maggio 2020 - 14:20

TRENTOLA DUCENTA – La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad una nuova sezione della corte di Appello, la condanna 14 anni di reclusione per l’imprenditore di Trentola Ducenta Gaetano Balivo, coinvolto nell’inchiesta sul centro commerciale Jambo.

La sentenza di Appello aveva preso in considerazione le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Dario De Simone, Francesco Cantone, Salvatore Laiso e Massimiliano Caterino.

Ma molteplici rilievi che mettono a fuoco ampie lacune motivazionali, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, che interessano i maggiori contributi citati. Si tratta di precise obiezioni – si legge nelle motivazioni rese note dalla Cassazione in questi giorni – che sono assistite dai requisiti di specificità e di autosufficienza in ragione dell’ampia illustrazione anche testuale dei passi di interesse nel ricorso”.

Per quel che riguarda le dichiarazioni dei collaboratori De Simone e Caterino “la sentenza impugnata, facendo riferimento ai passi valutati in risposta a rilievi di altro tipo, si è misurata solo con le ricostruzioni delle ultime audizioni, senza perciò prendere in considerazione la preliminare questione. In ordine alle dichiarazioni di Laiso i motivi d’appello avevano svolto censure non solo dello stesso tipo di quelle appena citate a proposito dei contributi di De Simone e di Caterino, ma anche riferite alla natura e all’epoca delle conoscenze. A fronte di ciò la motivazione dei giudici di appello ha dedicato oltre due pagine alle dichiarazioni di Laiso, ma solo per riportare testualmente parte dei verbali ritenuti di interesse, mancando così ogni valutazione sul piano intrinseco.  Nella sentenza ci si è soffermati sulle dichiarazioni di Cantone indicandosene il “ruolo centrale” ai fini della ricostruzione di fondamentali passaggi: si è richiamata la narrazione dell’interlocuzione tra detto collaboratore e Zagaria, in occasione della quale Balivo sarebbe intervenuto come trait d’union sia per il ruolo associativo assunto, sia in quanto l’incontro aveva all’ordine del giorno proprio l’affrancamento dello stesso Balivo dalle richieste di denaro di Cantone. Tuttavia, il percorso descrittivo seguito dalla Corte di merito non fornisce alcuna risposta, nemmeno implicita, al rilievo secondo cui Antonio Iovine (pure lui collaboratore di giustizia), indicato da Cantone come uno dei partecipanti al predetto incontro, ne aveva smentito persino la verosimiglianza. La sentenza cita invece l’apporto di Antonio Iovine a proposito di fatti più risalenti relativi ai rapporti di Balivo con De Simone. Però, facendo ciò, neppure considera, quanto alle conoscenze esternate su Balivo, un altro genere di obiezioni, anch’esse dedotte con i motivi di appello, che avevano prospettato possibili fraintendimenti dovuti ai riferimenti ai fratelli dell’imputato”.

E ancora, scrivono gli ermellini: “La vicinanza del Balivo allo Zagaria è confermata dai numerosi altri collaboratori richiamati nella parte motiva della sentenza cui si rinvia’. Né la citazione delle dichiarazioni di Cassandra (acquisite solo nel giudizio di appello) si sottrae alle censure del ricorso che le riguardano, posto che, stante la poca linearità prima e la genericità poi dei riferimenti ai contenuti narrativi come Operati nella sentenza impugnata (pagg. 101- 102), non è dato comprendere in che termini tale (nuovo) collaboratore avrebbe attendibilmente accreditato comportamenti – legati alla presenza di Balivo a incontri con Zagaria – in concreto apprezzabili sotto il profilo della comune appartenenza associativa”.

Si colgono carenze nelle spiegazioni dovute, in tema di convalida degli esiti probatori, aventi ricadute che in modo più o meno marcato interessano tutte le fondamentali fonti. Si impone per Balivo l’annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo esame che, pur nella libera valutazione di merito degli stessi elementi e di ogni altro, dovrà tenere conto dei rilievi sopra rappresentati in ordine ai criteri di verifica della condotta.”