I soldi della Banda della Magliana e degli Zagaria riciclati insieme tra ristoranti e supermercati. Condanna tombale a Vincenzo Zagaria

6 Aprile 2026 - 11:00

Confermata anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa

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CASAPESENNA – La seconda sezione della Corte di Cassazione ha messo la parola fine al procedimento nei confronti di Vincenzo Zagaria, dichiarando inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli che lo aveva condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso della difesa si limitava a riproporre questioni già affrontate nei precedenti gradi di giudizio, sollecitando una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di Cassazione. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta coerente e logicamente strutturata, in particolare per quanto riguarda la provenienza illecita delle somme di denaro.

Al centro del sistema, secondo gli investigatori, vi sarebbero stati i rapporti con Enrico Nicoletti, scomparso nel 2020, ritenuto dagli inquirenti il “cassiere” della Banda della Magliana. Le indagini hanno documentato incontri avvenuti all’Eur, anche presso un ristorante riconducibile a Corrado De Luca, collegato al gruppo che faceva capo al padrino Antonio Iovine.

Già in un’ordinanza del 16 aprile 2006, il Tribunale di Napoli evidenziava come “i soldi vanno e vengono dalla Banda della Magliana, passando per i conti di Casapesenna”, con i casalesi nel ruolo di supporto per “lavare” il denaro di provenienza illecita. Un collegamento ritenuto strategico per creare un ponte tra due realtà criminali di primo piano, che avrebbe consentito di spostare capitali tra Roma e la provincia di Caserta senza sollevare sospetti.

Il gruppo sarebbe riuscito a inserirsi nel circuito dei supermercati, utilizzati per aggirare la normativa antiriciclaggio. I flussi di denaro, frazionati e giustificati da operazioni commerciali fittizie, consentivano di immettere ogni giorno migliaia di euro nel circuito legale senza far scattare le previste segnalazioni alle autorità. Un sistema collaudato che permetteva di ripulire i proventi delle attività illecite, dalle estorsioni al traffico di stupefacenti, reinvestendoli in attività economiche apparentemente legittime.

Decisivo è stato il quadro indiziario: l’entità delle operazioni, l’assenza di giustificazioni lecite e le modalità dei trasferimenti hanno evidenziato un chiaro intento di occultamento, configurando il reato di riciclaggio anche in assenza dell’accertamento puntuale del delitto presupposto. Confermata anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. I giudici hanno sottolineato come le operazioni finanziarie fossero funzionali a rafforzare le attività del clan dei casalesi, di cui Zagaria era figura di vertice, anche attraverso rapporti con altri gruppi criminali. Non è stato ritenuto decisivo il fatto che l’imputato abbia dichiarato di aver agito per fini personali: la finalità di agevolazione mafiosa, infatti, può coesistere con interessi individuali. La Suprema Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.