SENTENZA RIVOLUZIONARIA. Gli animali non sono “cose” Cane investito e ucciso, proprietaria risarcita con il fondo Vittime della strada
25 Giugno 2023 - 11:30
Assistita in giudizio dal legale Antonio Grimaldi che opera in seno alla conosciuta associazione, AssoConsum, finalizzata alla tutela dei consumatori
CASERTA – (Lucia Di Tella)) Camminava in strada con il cane al guinzaglio, quando l’animale veniva investito ed ucciso da un’auto di grossa cilindrata.
La padrona del cane nonostante fosse in compagnia di altre persone né la stessa né gli amici per lo shock subito riuscivano a prendere il numero di targa dell’auto.
L’animale da cucciolo era entrato nella vita della donna, cresciuto con tanto amore e dopo 6 anni una vettura datasi poi anche alla fuga lo portava via dall’affetto della sua padrona. Il trauma emotivo subito portava la proprietaria dell’animale, attraverso Asso Consum, ad agire in giudizio nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada.
L’Associazione Asso Consum in sede di giudizio evidenziava che la giurisprudenza, nel corso degli anni si è evoluta, e che nell’attuale ordinamento gli animali non possono essere considerati “cose” bensì “esseri senzienti”. Concetto stabilito dalla IX Sezione Civile del Tribunale di Milano, con sentenza del 13 marzo 2013 con al quale il giudice stabiliva che nelle condizioni di separazione tra coniugi, questi stabilivano che i gatti della famiglia restassero a vivere nell’ambiente domestico della madre – dove era collocata la minore – la quale si sarebbe dovuta fare carico delle spese ordinarie, mentre quelle straordinarie avrebbero dovuto essere sostenute, in pari misura, dai coniugi.
Nell’attuale ordinamento, a seguito della entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, con la conseguenza che “deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia“.
Ciò premesso, i giudici meneghini affermano il seguente principio di diritto: “L’animale non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose” dovendo essere riconosciuto come “essere senziente”. Non essendo l’animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione – quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso“. Cassazione n. 54531/2016. Pertanto alla luce di quanto sopra i cani non devono essere considerati più come cose e quindi il FGVS è tenuto a risarcire la cliente, per i danni morali, per la sofferenza e per la perdita dell’animale a cui era fortemente legata.
Difatti anche il codice della strada nell’articolo 189 prevede che l’utente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, da cui consegua un danno a uno o più animali “d’affezione, da reddito o protetti” sia tenuto a fermarsi, prestando il dovuto soccorso, pena la sanzione amministrativa. In caso di investimento di animale, dunque, l’automobilista risulta tenuto ad allertare le competenti forze dell’ordine. La questione si inserisce nel quadro di sinistro concernente la circolazione di veicoli per cui il proprietario, di regola, dovrà aver previamente sottoscritto apposita polizza assicurativa RC Auto, che copre i danni obbligatoria per legge.
In mancanza di copertura assicurativa o in caso di auto pirata, sarà tenuto al risarcimento il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Incardinato il giudizio davanti al Giudice di Pace competente per territorio, lo stesso dopo aver preso atto della documentazione prodotta, tra cui diversi certificati medici di un specialista che diagnosticavano un profondo stato di depressione della padrona dell’animale, a causa della sua perdita improvvisa e violenta ed all’espletata prova testimoniale, condannava il Fondo di Garanzia vittime per la strada ad indennizzare l’attrice al giusto risarcimento dei danni di natura morale e patrimoniale.