Confisca confermata: la Cassazione dice no alla moglie del contabile del clan
27 Aprile 2026 - 10:36
Validata la confisca di un appartamento a Caserta
CASERTA – La Prima Sezione della Corte di Cassazione, guidata da Giuseppe De Marzo, ha respinto il ricorso presentato da Antonella Di Pinto, moglie di Ferdinando Lizza, noto come “Nanduccio ‘o ragiunier”, ritenuto contabile del clan Amato-Pagano.
La vicenda riguarda la confisca di alcuni beni – tra cui quote societarie, conti finanziari e un immobile a Caserta, in via Campania (frazione Tredici) – formalmente intestati alla donna ma considerati in realtà nella disponibilità del marito.
In precedenza, la Corte d’Appello di Napoli aveva già respinto la richiesta di revoca della confisca. Anche la successiva opposizione presentata dalla Di Pinto era stata rigettata. I giudici avevano sottolineato che il sequestro e la confisca derivavano dal procedimento penale concluso con la condanna definitiva di Lizza per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e per reati di stampo mafioso. Inoltre, avevano chiarito che non era più possibile rimettere in discussione aspetti come la sproporzione tra redditi e beni, trattandosi di decisioni ormai definitive, mentre la donna avrebbe potuto solo dimostrare di essere l’effettiva proprietaria dei beni.
Nel ricorso in Cassazione, la difesa della Di Pinto ha sostenuto che, al momento dell’acquisto dell’immobile, la donna non aveva redditi e che il denaro necessario sarebbe stato fornito da Claudio Criscuolo tramite un pagamento dal suo conto corrente. Questo spiegherebbe anche l’assenza di documentazione del pagamento. È stato inoltre evidenziato che l’immobile, acquistato per 60 mila euro da un ente pubblico, sarebbe stato pagato con risorse successivamente giustificate da redditi, anche se non dichiarati, percepiti dalla donna a partire dal 2003.
La Cassazione, però, ha ritenuto il ricorso infondato. Secondo i giudici, al momento dell’acquisto, nel 2004, la Di Pinto non disponeva di entrate adeguate, e i redditi percepiti negli anni successivi (tra il 2014 e il 2018), oltre a essere modesti, non sarebbero stati sufficienti a giustificare il pagamento dell’immobile. Inoltre, nel rogito non sono state indicate le modalità di pagamento, risultate quindi poco chiare e non tracciabili.
