Pace fatta tra Di Nardi e il comune di Mondragone dell’appalto rifiuti

10 Maggio 2026 - 17:00

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MONDRAGONE – Il Tar Campania chiude il contenzioso tra la società D.H.I. di Nardi Holding Industriale S.p.A. e il Comune di Mondragone sul servizio di igiene urbana. Con una sentenza pronunciata dalla Sezione Ottava del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, i giudici hanno dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso presentato dalla società contro il silenzio dell’amministrazione comunale.

La vicenda nasce dall’affidamento quinquennale del servizio integrato di raccolta rifiuti, aggiudicato alla DHI nel 2020. Alla scadenza del contratto, il Comune aveva disposto una proroga tecnica del servizio, motivandola con la necessità di completare la nuova gara pubblica per l’individuazione del futuro gestore. La società, pur accettando inizialmente la prosecuzione temporanea dell’appalto, aveva contestato successivamente la proroga, ritenendo non più remunerativo il servizio e sostenendo l’assenza dei presupposti normativi previsti dal Codice degli Appalti. Per questo, il 4 giugno 2025 aveva inviato una diffida all’ente comunale, chiedendo di procedere rapidamente a un nuovo affidamento.

Non avendo ricevuto risposta dal Comune, la DHI aveva quindi presentato ricorso al Tar per ottenere una pronuncia che dichiarasse illegittimo il silenzio dell’amministrazione e imponesse l’adozione di un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, però, la situazione è cambiata: il Comune di Mondragone ha infatti affidato il servizio a un nuovo operatore economico. Circostanza che la stessa società ricorrente ha comunicato ai giudici amministrativi nel marzo scorso, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.

Il collegio presieduto da Paolo Corciulo, con estensore la consigliera Rita Luce, ha accolto tale impostazione, evidenziando che l’interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente era proprio quello di porre fine alla gestione in proroga dell’appalto e ottenere il riaffidamento del servizio ad altro soggetto.

Secondo il Tar, essendo intervenuto il nuovo affidamento, l’interesse fatto valere in giudizio deve considerarsi integralmente soddisfatto, rendendo inutile la prosecuzione della causa. I giudici hanno inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistenti “giuste ragioni” legate alla peculiarità della controversia.