CASERTA. Mentre il Tar revoca a Giulio Biondi l’aggiudicazione ad ECOCAR per l’appalto a San Nicola, capita che nel capoluogo Franco Biondi si avvia ad aggiudicarla, nonostante le condanne e le inadempienze

28 Settembre 2020 - 18:24

Indovinate quante imprese hanno partecipato all’appalto per 6 mesi di servizio raccolta rifiuti? Una sola, cioè la solita in proroga da quasi 3 anni. E se a San Nicola un ricorso ha fatto venir fuori tutte le magagne, a Caserta stamattina hanno già aperto le buste (pardon, la busta unica)

CASERTA (g.g.) – Alla sposa illibata, o presunta tale, che ovviamente stava ritualmente sulle sue quando la porta della prima notte di nozze si chiudeva alle spalle dei nuovi coniugi, occorreva qualche volta, porre una sorta di domanda di sblocco, una specie di pin: “Ma mamma’ non ti ha detto nulla?” Affermativa o non affermativa fosse la risposta, era la natura a provvedere.

Nel caso che esaminiamo oggi, tutto ciò fuorché persone illibate. Dunque, quella domanda fatidica va posta dentro ad un altro contesto logico-tematico. Al dirigente del comune di Caserta, Franco Biondi, domandiamo: “Ingegnere, ma suo fratello Giulio, pari grado al comune di San Nicola La Strada, non le ha detto nulla?”. A guardare i bandi usciti dalla sua penna negli ultimi tempi sembrerebbe di no, perché magari su quello nuovo relativo alla gara per l’attribuzione del servizio della raccolta rifiuti di 6 mesi (+6), la cosiddetta garetta, si sarà ricordato a quale Codice, lei, ingegnere, si riferisce quando affronta la questione dei Requisiti Generali che diventano in pratica cause d’esclusione. Se non se ne è ricordato, riproducendo lo stesso testo letterale del bando dell’anno scorso, cioè quello finito a carte quarantotto con l’esclusione di entrambi i concorrenti, allora le conviene fare un passaggio da suo fratello Giulio.

Specificare, infatti, che il Codice a cui si fa riferimento è il nuovo Codice degli Appalti, venuto fuori dal decreto legislativo del 2016 è fondamentale. Sì, ingegnere Biondi, ha scritto articolo 80, ma non precisando che si tratta del Codice degli Appalti e non precisando a quale parte dell‘articolo 80 ci si deve riferire, fa scomparire sostanzialmente dal bando uno dei suoi elementi fondamentali. Leggiamo un attimo la lettera cc bis della comma 5 di questo articolo: “(Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni) […] c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

Veniamo, poi, alla lettera c-bis: “l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Sono norme che hanno già determinato un’importantissima sentenza del Tar. “Ingegnere Biondi, ma suo fratello Giulio non le ha detto niente?“. Non le ha parlato dei motivi per il quale il tribunale ha annullato l’aggiudicazione della gara d’appalto del comune di San Nicola La Strada, sempre relativa al servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani della cittadina alle porte di Caserta? E’ possibile che lei non legga CasertaCe, per evitare di innervosirsi, ma suo fratello le avrebbe dovuto spiegare che i motivi dell’annullamento sono riconducibili direttamente al dettato dei commi c e c bis del comma 5 nell’articolo 80 del nuovo Codice degli Appalti. I requisiti, che potremmo definire morali, vanno a illustrare una parte specificamente prevista all’interno de cosiddetto Documento di Gara Unico Europeo, più noto con l’acronimo DGUE.

Scrive il Tar della Campania e noi lo ribadiamo dopo aver pubblicato alla vicenda un intero articolo qualche giorno fa (PUOI LEGGERLO QUI)

citando le linee guida confezionate dall’ANAC, che, al punto 4.2., precisano che “la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione”.

Come avete potuto leggere, il tribunale regionale afferma che “tutti“, dunque nessun escluso, i provvedimenti che potrebbero provocare l’esclusione della ditta concorrente devono essere presenti nel Documento di Gara Unico Europeo. Se, invece, tu ci inserisci, come Ecocar a San Nicola La Strada, solo alcuni dei reati che ti vengono addebitati e dimentichi, ad esempio, di far menzione il mancato pagamento ai dipendenti proprio del comune di Caserta, le condanne del direttore tecnico e altre sentenze, allora offri un assist al Tar per annullare l’aggiudicazione.

Uno può inserire qualcosa della propria fedina penale e questo può anche non diventare una causa ostativa per l’affidamento del servizio pubblico, ma se dimentichi di certificare altre 3/4 situazioni scabrose viene meno quella sorta di meccanismo di recidiva amministrativa, stiamo parlando di recidiva non nel senso penale, fa divenire quell’azienda soggetto non idoneo ad essere titolare di fornitura di beni e servizi per i cittadini e remunerati profumatamente (siccome si tratta di monnezza, meglio gettare un po’ di deodorante) dalle casse pubbliche.

Ora non sappiamo se Ecocar, com’è però probabile, farà ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la sospensiva, dove ritroverà la Dhi che si costituirà, magari con ulteriori motivi, come convenuto e non sapremo cosa accadrà al momento della decisione del Consiglio di Stato, sappiamo, però, che la sentenza di primo grado del Tar è esecutiva e sappiamo pure che a Caserta, purtroppo, Ecocar è (chissà perché) l’unica azienda a partecipare per la gara dell’affidamento 6+6. Dunque, esiste il pericolo che la stazione appaltante, in questo caso il comune capoluogo, attribuisca senza colpo ferire ad Ecocar il servizio, magari non trovando alcun elemento “esaustivo”. Usiamo questo termine perché è stato utilizzato dalla commissione, partecipata in maniera fondamentale da Giulio Biondi a San Nicola, ai rilievi posti da Dhi che, dinanzi al muro di Biondi II e compagnia, si è vista costretta a ricorrere al Tar ricevendo pieno riscontro.

Nei prossimi giorni ci procureremo il bando e seguiremo tutta la ridicola procedura, compresi l’apertura della busta (che avverrà oggi) e gli atti amministrativi di una possibile aggiudicazione  all’unico concorrente. Vorremo vedere cosa ci sarà scritto all’interno. Mancando un competitor, infatti, potrebbe avvenire che nessuno ricorra al Tar come portatore di interesse all’interno di quella procedura amministrativa e dunque chi si è visto, si è visto.

Ma noi siamo qui e faremo il nostro dovere nell’informare i lettori di CasertaCe com’è sempre successo.

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