L’INPS prima le dà 35 MILA EURO, poi cambia idea. E ora vuole i soldi indietro da 88enne casertana

10 Maggio 2026 - 09:29

I fatti risalgono ad un periodo compreso tra il 2007 e il 2012 in cui la donna avrebbe percepito un ottale di quasi 35 mila euro. In primo grado era arrivata la condanna, poi il Riesame ha deciso per l’assoluzione definitiva. Inconcludente, quindi, il ricorso per Cassazione presentato dall’INPS

MONDRAGONE – La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha respinto il ricorso proprosto dall’INPS sulla vicenda giudiziaria riguardante il caso di Angela T., 88enne pensionata originaria di Mondragone, accusata di avere percepito indebitamente l’assegno sociale tra il 2007 e il 2012 pur non risiedendo stabilmente in Italia, requisito necessario per ottenere la prestazione assistenziale erogata dall’INPS.

Secondo l’accusa, l’omessa comunicazione del trasferimento all’estero avrebbe consentito alla donna di continuare a ricevere il beneficio economico, per un importo complessivo di oltre 35 mila euro. In primo grado il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputata per indebita percezione di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 316-ter del codice penale, disponendo anche il risarcimento del danno in favore dell’INPS.

La Corte d’appello di Roma aveva però successivamente ribaltato il verdetto, assolvendo T. con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” e revocando le statuizioni civili.

Contro quella decisione l’INPS aveva proposto ricorso in Cassazione come parte civile, sostenendo che i giudici d’appello avessero erroneamente escluso il superamento della soglia di punibilità prevista dall’articolo 316-ter. Secondo l’ente previdenziale, infatti, la condotta contestata doveva essere considerata come un reato unitario a consumazione prolungata, con conseguente rilevanza dell’intera somma percepita nel corso degli anni.

La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile. Nelle motivazioni, i giudici spiegano che la parte civile, a seguito dell’assoluzione definitiva sul piano penale, non può più contestare la corretta applicazione della norma incriminatrice. Farlo significherebbe rimettere indirettamente in discussione la colpevolezza dell’imputato, in contrasto con il principio della presunzione di innocenza garantito dalla normativa europea e convenzionale.

La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale, oltre ai recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione, sottolineando che, dopo l’assoluzione definitiva, eventuali pretese risarcitorie devono essere valutate esclusivamente secondo le regole del diritto civile e non attraverso una nuova verifica, anche implicita, della responsabilità penale.

Per i giudici, il ricorso dell’INPS era costruito interamente su censure di diritto penale e chiedeva, di fatto, una rivalutazione della sussistenza del reato. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna dell’ente ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3 mila euro alla Cassa delle ammende.