TRENTOLA. Il Viminale, dopo aver ripartito i seggi fino all’anno scorso, applicando alla lettera il Tuel, ora scopre che nel 2022 il Consiglio di Stato aveva ribaltato e stravolto la norma sul premio di maggioranza. Vicenda da portare alla Corte Costituzionale
26 Maggio 2026 - 13:37
Guardando e riguardando la pagina folle della ripartizione dei seggi a Trentola, dove le liste del candidato perdente Griffo hanno superato il 50%, ci siamo accorti che c’era un asterisco. Ma allora l’ex sindaco di Marcianise Trombetta, che ha vinto a un anno di distanza da questo pronunciamento, ha il diritto di denunciare il Ministero dell’Interno che nel 2023 costituì a Marcianise un consiglio comunale con il metodo dell’anatra zoppa in applicazione dell’articolo 73, comma 10, del Tuel. Insomma, il Consiglio di Stato non interpreta più le norme ma si è trasformato in legislatore. Ecco perché alla Consulta esiste un margine per ribaltare tutto, dato che non ci risulta che il Parlamento abbia mai modificato il citato articolo 73
TRENTOLA DUCENTA (G.G.) – Ministero dell’Interno da camicia di forza. C’era una sentenza del Consiglio di Stato, precisamente la 3114 del 22 aprile 2022, che oggi, all’improvviso, dopo che nel 2023 e 2024 tanti piccoli comuni comunque superiori ai 15.000 abitanti hanno avuto una ripartizione dei seggi in misura strettamente proporzionale e quindi con una maggioranza consiliare di segno diverso rispetto alla coalizione che aveva appoggiato il sindaco, ribalta la questione. A questo punto Antonio Trombetta, sindaco di Marcianise, ha tutto il diritto di chiedere un riconteggio dei seggi e la riassegnazione degli stessi. Lui infatti, nel 2023, un anno dopo questa sentenza che oggi, bell’e buono, il Viminale interpreta come assoluto propulsore di giurisprudenza, subì l’applicazione dell’articolo 73, comma 10, del Tuel.
Per cui non ebbe la maggioranza in consiglio, visto che da un lato lui raccolse il 50 virgola qualcosa, con la sua competitor Lina Tartaglione attestata al 49,9%, dall’altro lato la coalizione della Tartaglione superò il 55%, a fronte del 45% delle liste che appoggiavano Trombetta. Quella ripartizione dei seggi è stata determinante perché un po’ di compravendita Trombetta l’ha messa in atto, ma alla fine i numeri strettissimi e soprattutto la potente presenza del centrosinistra nel consiglio ha portato alla caduta del primo cittadino. Ora, se il Viminale dice oggi, così come mostra nella pagina della ripartizione dei seggi a Trentola, che la sentenza del 22 aprile fa giurisprudenza, per quale motivo non l’ha fatta alle elezioni comunali di Marcianise quando, in prima battuta, il numero dei consiglieri eletti nelle liste della soccombente Lina Tartaglione superava quelli delle liste che appoggiavano Trombetta?
Nella notte di maggio di quelle elezioni il Viminale assegnò i seggi con un calcolo proporzionale. Eppure quel pronunciamento del Consiglio di Stato era già noto. Poi, diciamocela tutta: ‘Sto Consiglio di Stato asserisce, nella citata sentenza, che le ragioni della governabilità devono far sì che il premio di maggioranza non sia collegato al voto complessivo raggiunto dal gruppo di liste che si collegano al candidato sindaco soccombente, nonostante questo risultato sia superiore al 50%, come accaduto ieri a Trentola. I giudici di Palazzo Spada non si rendono interpreti di una norma poco chiara, perché l’articolo 73, comma 10, del Tuel, buono o sbagliato che sia, è chiarissimo: lo comprende anche un bambino di 10 anni.
Asserisce che il premio di maggioranza si attua nei casi in cui il voto complessivo delle liste o gruppi di liste sia difforme da quello raggiunto dal candidato sindaco e si applica anche quando è inferiore alla cifra raggiunta da un’altra lista o gruppo di liste collegato a un altro candidato sindaco solo se non c’è stata una lista o un gruppo di liste che ha superato il 50%.
A Trentola questo è avvenuto, perché a fronte del 49,08% riportato da Michele Griffo, le liste a lui connesse hanno ottenuto il 50,20%. Quindi il Consiglio di Stato non diventa interprete delle norme come dovrebbe essere per struttura di questo organismo del diritto amministrativo, ma diventa esso stesso legislatore, perché supera la norma esistente modificando in pratica l’articolo 73, comma 10, del Tuel. Questo non ci risulta possa essere fatto da un organo della giurisdizione, quand’anche autorevole come il Consiglio di Stato, a meno che, e non è improbabile alla luce dell’ultimo referendum, i giudici abbiano sostituito il Parlamento e siano diventati non solo titolari del potere giudiziario, ma anche di quello legislativo.
Vedremo se Michele Griffo vorrà partire con un ricorso al TAR, anche se poi al Consiglio di Stato rischierebbe di avere torto. Ma qui riteniamo che il problema debba essere superato al cospetto della Corte Costituzionale.
