IL FOCUS. GISEC DELLE MERAVIGLIE. Prima calcola la soglia dell’offerta anomala al 42,79% e poi aggiudica la gara con un ribasso “mostruoso” del 52,94%

10 Maggio 2022 - 14:09

SECONDA PUNTATA. In un posto normale avremmo potuto farvi leggere oggi tutta la documentazione resa disponibile attraverso l’albo pretorio dalla società dei rifiuti di proprietà dell’amministrazione provinciale guidata dal presidente Giorgio Magliocca. Ma negli archivi pubblici della Gisec non c’è assolutamente nulla. Un colpo di fortuna ci ha portato su un appalto con base d’asta da 265 mila euro per la sanificazione ambientale e anticovid che stiamo cercando di capire, ma davvero non riusciamo a trovarci una ratio, per ora

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CASERTA (g.g. e l.v.r) – Dopo un po’ di tempo, ieri ci siamo imbattuti in un appalto della Gisec riguardante il servizio di sanificazione ambientale e anticovid, suddiviso in due lotti e per un valore complessivo di 265 mila euro.

Quando scriviamo che ci siamo imbattuti non significa assolutamente che lo abbiamo fatto attraverso gli strumenti che la legge impone agli enti pubblici – come la Gisec – di utilizzare per rendere visibile a tutti coloro che lo vogliano ogni atto amministrativo, per rendere conto del modo con cui vengono speso danari che non sono, a quanto ci risulta, del patrimonio privato del presidente della Gisec, nonché sindaco di San Cipriano d’Aversa, nonché super-debitore come risulta evidente dal bilancio consuntivo del 2021, Vincenzo Caterino.

Né ci risulta che i soldi elargiti in appalti e affidamenti appartengano al patrimonio privato del signor Dario Di Matteo, che una volta diceva di essere di centrodestra ma che, pur di conservare la poltrona nel CdA, forse con l’accordo e il via libera dello stesso Massimo Grimaldi, si è apparato con Giorgio Magliocca e Giovanni Zannini. 

Né ci risulta che i soldi spesi appartengano al patrimonio della passatadiquipercaso Nunzia Nigro, già candidata sindaca al comune di Monte di Procida, designata da Luigi Bosco in nome e per conto di Clemente Mastella nel consiglio di amministrazione Gisec.

Mai avremmo potuto occuparci di questa vicenda se avessimo ritenuto, come giusto e legale che sia, di poterla conoscere, da giornalisti e da cittadini, tramite un albo pretorio che illegalmente non viene aggiornato o comunque viene privato chirurgicamente di questa o di quell’altra delibera, di questa o di quell’altra determina.

Stavolta la fortuna ci ha assistiti. Ma questo non capiterà spesso. Per cui, rendetevi conto che questi qui della Gisec, e sono sempre gli stessi i dirigenti, quelli che in passato hanno attribuito appalti da milioni di euro con dubbie procedure alle solite illuminate industrie dei trasporti quali Fontana, Ucciero e compagnia, tutte acquartierate tra Casapesenna, San Cipriano d’Aversa e Villa Literno.

E allora non ci ha sorpreso di vedere il nome di Rosario Balzano sotto i documenti fortunatamente intercettati. E allora ripartiamo da zero, invitandovi comunque a leggere il primo articolo da noi pubblicato CLICCANDO QUI.

LA BASE GIURIDICA E LA NORMA CHE NON C’E’

Giugno 2021: la Gisec pubblica un bando per l’affidamento di un servizio di sanificazione ambientale e covid, suddiviso in due lotti. 22 Luglio: termine per la presentazione dei documenti contente anche l’offerta economica, unico parametro di aggiudicazione per la quale viene scelto il criterio del prezzo più basso.

Questa definizione tecnica andrebbe spiegata, visto che la gara non la vince chi propone il prezzo più basso e quindi il massimo ribasso, perché la proposta dev’essere comunque congrua, dev’essere comunque seria al punto da garantire che il servizio venga svolto in maniera efficace ed efficiente. Dunque, se uno fa un ribasso del 70%, prima lo escludi e poi inevitabilmente lo proponi per il manicomio.

A questo bando rispondono complessivamente 34 società, 13 per il primo lotto e 21 per il secondo, ovviamente comprendendo anche quelle che si sono candidate per entrambi i lotti.

Il signor Balzano scrive nella narrativa del suo esito di aggiudicazione di essersi mosso nel perimetro normativo degli articoli 60, 95 comma 4 lettera a e 97 commi 2 e 8 del decreto legislativo 50 del 2016, meglio conosciuto come Codice degli appalti.

Per cui, noi, deludendo Balzano e tanti altri dirigenti come lui che fanno il bello e il cattivo tempo negli uffici pubblici di questa provincia, la prima cosa che abbiamo fatto è stata studiare nel dettaglio le norme attraverso le quali viene aggiudicato l’appalto.

Perché delle due, l’una, non c’è una terza ipotesi.

Se in uno Stato di diritto c’è il primato della legge, vuol dire che in base all’articolo 60, al 95 comma 4 lettera a e al 97 commi 2 e 8, questa gara è stata assegnata. Perché se non è così, se non c’è stato un rispetto letterale, rigoroso e intransigente di queste norme, vuol dire che Balzano – in questo caso, ma vale anche per tanti altri – un po’ di scienza giuridica ce l’ha messa lui dentro a questo procedimento.

E non ci pare che la Legge Bassanini preveda una modifica della Costituzione, la quale stabilisce il primato della legge e non il primato della legge interpretato dai Balzano di turno su ogni altra cosa.

Ciò non vuol dire che Balzano l’abbia fatto, può darsi che sia stato ineccepibile. E se così fosse, gliene daremmo sicuramente atto, spedendogli un bigliettino di complimenti. Ma in questa casa, nella casa di CasertaCE, le valutazioni sulla regolarità dei procedimenti amministrativi le facciamo noi e i biglietti di complimenti decidiamo noi se scriverli o non scriverli.

Dunque, l’articolo 60 rappresenta una di quelle norme dovute che consistono nella possibilità offerta in linea generale ai privati a rispondere alle gare bandite dalla pubblica amministrazione.

Passiamo appresso, cioè all’articolo 95 comma 2, lettera a, che esprime…cazzo non dice niente. E’ stato soppresso. La materia di cui si occupava è stata infatti eliminata dall’art. 1 comma 20 lettera t) della legge n. 55 del 2019, meglio nota come Legge Sbloccacantieri.

Il dirigente Balzano avrebbe fatto metà del suo dovere, dunque, citando il riferimento alla norma abolita, ma anche comunicando se un altro articolo della Sbloccacantieri avesse assorbito i contenuti della lettera abrogata del Codice degli appalti. E invece non lo fa. Per cui occorre indossare i panni degli storici, dei cultori delle emeroteche per andare a capire cosa dicesse la lettera abrogata e poi continuare a girare nella rete per capire se quei contenuti fossero stati assorbiti, riformati, modificati dalla legge 55 o da un’altra qualsiasi legge in vigore nello Stato italiano.

OFFERTE ANOMALE E COME TROVARLE

Ritentiamo e saremo più fortunati. Articolo 97, commi 2 e 8, fermo restando che al momento l’unica norma nota a cui si ricollega il Balzano è quella che asserisce che in Italia gli enti pubblici possono fare gare d’appalto e il privato può parteciparvi.

Intanto è importante già rendere noto il titolo di questo articolo del Codice: Offerte anormalmente basse.

Siccome il Balzano ci dice che lui, come Rup, si è limitato a sviluppare questa gara attenendosi pedissequamente al modo che gli impone di adottare la legge italiana nei commi 2 e 8 di questo articolo 97, vediamo cosa dicono.

Il comma 2 si occupa della cosiddetta congruità delle offerte nel caso di gare aggiudicate attraverso il criterio del prezzo più basso e nel caso in cui le imprese partecipanti siano da 15 a salire.

Tenetevi forte perché siamo nel burocratese spinto e finalizzato affinché i cittadini non capiscano un tubo di quello che leggono: “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata“.

E ancora: “al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

In parole più povere: si prendono il 10% delle complessive offerte presentate. Ad esempio, nel caso del secondo lotto della gara di cui ci stiamo occupando, le offerte presentate sono 21, il 10% è 2,1, in questo caso la regola per arrotondamento dell’eccesso del decimale è assoluta, per cui il numero viene trasformato in 3. Sei sono dunque le imprese da escludere con il sistema del taglio delle ali, delle offerte più alte e più basse. Tre che nella graduatoria delle 21 sono quelle che hanno presentato il ribasso più cospicuo e le altre 3 che nella graduatoria si trovano all’opposto.

Le quindici sopravvissute partecipano al resto della procedura. Le loro percentuali di ribasso saranno sommate e poi diventeranno quoziente e dunque media di tutti i ribassi ammessi dopo il taglio delle ali.

Questo quoziente diventa un parametro. I ribassi ammessi, presi di nuovo uno per uno e superiore alla media aritmetica stabilita, nel caso della gara in esame superiore a 34,8%, vengono confrontati attraverso la sottrazione alla media unica dei ribassi (34,8%). Ognuna di queste sottrazioni determinerà un singolo risultato: cioè lo scarto tra il ribasso dell’offerta presentata e la media di tutti i ribassi. 

Questi scarti andranno poi sommati tra loro. E la somma totale sarà divisa per il loro numero. Ad esempio, se ci sono stati quattro ribassi superiori al 34%, il divisore sarà 4.

Da questa operazione emerge un’altra media aritmetica. Ora, secondo il Balzano, la media degli scarti è pari a 9,71%. Secondo il Balzano, però, perché noi questo calcolo non l’abbiamo potuto fare non avendo l’elenco delle 21 imprese, divenute 15 col taglio delle ali.

Per cui, ci dobbiamo fidare di un dirigente della Gisec, il che, in sé per sé, pare una delle missioni ordinati dal generale Yakamoto ai suoi aviatori nella parte conclusiva della seconda guerra mondiale. Però, diamo per buono che sia il 9,71%.

Le due medie aritmetiche – quella frutto dei ribassi nudi e crudi delle imprese ammesse dopo il taglio e quella frutto degli scarti tra questa media e le offerte in eccedenza alla stessa – vengono sommate tra di loro.

Dunque, 34,8 + 9,71. Il risultato è 44,51%.

IL MISTERO DEL 52%

Ora, concludendo la puntata e dandovi appuntamento a domani per la terza e speriamo ultima parte di questo focus, vi diciamo che i nostri calcoli finali differiscono di poco da quelli contenuti nella determina firmata da Balzano. Ma i nostri calcoli sono comunque legati a valor che non possiamo analizzare per i motivi detti prima e che dunque assumiamo dalla Gisec, azienda che di per sé ha un’assonanza con la non autenticità.

Siccome c’è da inserire nel numero importante e fondamentale della cosiddetta soglia anomala le cifre decimali prodotte dalla somma di tutti i ribassi delle quindici imprese ammesse, si fa una moltiplicazione tra queste cifre che poi, a loro volta, diventano percentuale da confortare alla media degli scarti, arricchendola e completandola con i decimali che mancava. Noi siamo intorno al 43%, Balzano scrive 42,78% come soglia di offerta anomala.

Ora, come sia potuto capitare che l’impresa La Pulita e Service di Andria, con una piccola sede operativa a Casalnuovo di Napoli, abbia potuto aggiudicarsi la gara con un ribasso del 52,94% è un bel mistero.

Noi prima di affermare che si tratta di un’aggiudicazione irregolare esploreremo tutte le possibilità, tutte le ipotesi che possano dare una spiegazione a questa vicenda.

Sì, lo sappiamo, ci residua la spiegazione del comma 8 dell’articolo 97. Ma questo passaggio abbiamo deciso di lasciarlo nella terza parte di questo focus. Poi passeremo al subappalto e anche qui ne leggeremo delle belle.