ASI CASERTA. La presidente Pignetti, che lo aveva sfidato spavaldamente, si arrende a De Luca e revoca il nuovo Statuto del Consorzio

7 Luglio 2023 - 19:45

L’ha deliberato oggi il Comitato Direttivo dopo un tentativo estremo effettuato ieri dalla stessa Pignetti che, in una lettera, aveva spiegato quella che a suo avviso era la base giuridica del silenzio assenso decisivo della regione. In calce all’articolo la comunicazione di due settimane fa che scadeva, un ultimatum che scadeva proprio nella giornata di oggi

CASERTA (g.g.) – Nella giornata di ieri la presidente dell’Asi Caserta, Raffaela Pignetti, ha preso carta e penna e ha comunicato agli uffici della Regione Campania i formali motivi per i quali ha realizzato la procedura di perfezionamento dello Statuto consortile, adottando quell’iter ora contestato dalla regione stessa che chiede, come è noto, la revoca dello Statuto complessivamente considerato.

La presidente Pignetti pare abbia fatto riferimento ad una sentenza del Consiglio di Stato. È probabile però che questo tentativo non abbia avuto esito positivo al punto che la presidente ha dovuto constatare l’irremovibilità della richiesta dell’ente di Palazzo Santa Lucia, pronto a intervenire alla scadenza dei termini della sua diffida, fissati proprio per la giornata odierna, venerdì 7 luglio.

A questo punto, la Pignetti non ha potuto far altro che convocare ad horas il Comitato Direttivo che ha approvato una delibera con la quale, in pieno riscontro alla richiesta della regione Campania, ha revocato in regime di autotutela l’approvazione dello Statuto.

E’ chiaro che i tempi sono cambiati e che al momento la presidente Pignetti non goda più di quella copertura politica da parte di De Luca e dei suoi che le ha permesso di fare letteralmente di tutto in nove anni di presidenza.

In estrema sintesi, senza entrare in tecnicismi giuridici veramente complicati da comprendere, l’Asi riteneva approvato il suo statuto, con il placet obbligatorio del consiglio regionale registratosi attraverso lo strumento del silenzio-assenso che, però, non può essere ritenuto valido in situazioni come il via libera dello Statuto Asi da parte della regione.

Per qualche mese, nessuno ha fiatato a Napoli. Poi, quando la Pignetti ha sfidato direttamente Vincenzo De Luca, provando in pratica a far fuori il suo rappresentante nel Comitato Direttivo, Peppe Razzano, la regione ha iniziato a mettere i puntini sulle i.

Comunque, agli appassionati del burocratese, in calce all’articolo pubblichiamo la lettere inviata dalla Regione Campania all’Asi due settimane fa.

OGGETTO: Iter di Approvazione dello Statuto del Consorzio ASI di Caserta ai sensi della LR n. 19/2013

Si fa seguito alla deliberazione di Consiglio Generale del Consorzio ASI n. 9 dello 02.03.2023 con la quale si è provveduto ad adottare il nuovo Statuto consortile e alla Delibera n. 74 del 03.05.2023 del Comitato Direttivo, pubblicata sul BURC n. 37 del 15 Maggio 2023, con la quale, nelle more della approvazione del Consiglio regionale previa delibera di verifica della Giunta ai sensi dell’art.2, comma 4, della L.R. 19/2013 , si è deliberato quanto segue: “- di prendere atto dell’intervenuto decorso dei termini di legge previsti dall’art. 17 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i.; – di prendere atto, per l’effetto dell’intervenuta acquisizione ad ogni effetto di legge dell’approvazione e /o dell’assenso e/o del nulla osta al testo dello Statuto consortile approvato con Delibera di Consiglio Generale nr. 09 dello 02.03.2023, trasmessa alla Regione Campania con nota prot. ASI n. 20270/2023 dello 03.03.2023”. In proposito, si evidenzia che si è provveduto ad acquisire apposito parere dall’Avvocatura regionale in merito alla eventuale applicabilità, all’iter di approvazione dello Statuto dei Consorzi ASI ex LR 19/2013, del disposto dell’art. 17-bis L. 241/90. A conferma dei dubbi di questa Direzione Generale, l’Avvocatura ha evidenziato come l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 prevede una particolare ipotesi di silenzio assenso, con riferimento alla “acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche”, destinata ad operare solo laddove le disposizioni del diritto dell’Unione Europea non richiedano l’adozione di provvedimenti espressi. L’art. 17-bis si applica ai soli procedimenti c.d. “orizzontali”, ossia con fase decisoria pluristrutturata. La disposizione richiede, cioè, che le due amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) condividano la funzione decisoria, nel senso che entrambe devono essere titolari di un potere decisorio sostanziale. Al contrario, nel caso in cui un’amministrazione sia unica decidente, la decisione risulta mono-strutturata. Nel caso di specie, l’art. 2 comma 4 della L.R. 19/2013 statuisce espressamente che “4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge …”.

Orbene, la espressa indicazione nel citato comma del termine “approvazione”, in primo luogo evidenzia che l’attività del Consiglio Regionale non rientra nelle ipotesi di cui al citato articolo, ovvero “assensi, concerti o nulla osta” , in secondo luogo che comunque il Consiglio Regionale, nel procedimento de quo, è unico decidente, per cui il suo potere di “approvazione” ha natura mono strutturata, e non pluristrutturata, essendo la sola autorità regionale deputata all’approvazione dello Statuto, previa verifica di conformità da parte della Giunta Regionale. Dagli approfondimenti effettuati, è inoltre emerso che le competenze del Comitato Direttivo si desumono dall’art. 3 lett. c) LR 19/2013 e dalla lettera della norma si evince chiaramente come detti compiti siano meramente esecutivi e di attuazione degli indirizzi del Consiglio Generale, non essendo prescritti in capo a esso compiti di adozione e/o approvazione di qualsivoglia provvedimento consortile, tantomeno dello Statuto consortile. Per tutto quanto sopra, visti i conflitti con le norme evidenziate e con le stesse previsioni statuarie attualmente vigenti, si invita ad adottare entro 15 giorni dalla presente i necessari atti di competenza in merito all’autotutela sulla Delibera n. 74 del 03.05.2023 del Comitato Direttivo, pubblicata sul BURC n. 37 del 15 Maggio 2023, provvedendo a dare all’atto di ritiro pari forma e pubblicità dell’atto ritirato. In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.