TAR Campania, stangata all’INPS: accolto il ricorso di un ex poliziotto penitenziario, sì al ricalcolo della buonuscita

8 Giugno 2026 - 10:47

La pronuncia potrebbe ora aprire la strada ad altri ricorsi analoghi da parte di ex appartenenti alle forze di polizia e alla Polizia Penitenziaria che, pur possedendo i requisiti previsti dalla legge, non hanno visto riconosciuti i sei scatti nella liquidazione della propria buonuscita

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CASERTA – Una sentenza destinata a fare scuola per centinaia di appartenenti alle forze di polizia in pensione. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da un ex agente della Polizia Penitenziaria contro l’INPS, riconoscendogli il diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio con l’inclusione dei cosiddetti “sei scatti stipendiali“.

La vicenda nasce dopo il collocamento a riposo dell’ex poliziotto penitenziario, andato in pensione a domanda dopo aver superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Analizzando i prospetti di liquidazione del TFS, l’agente aveva rilevato che l’INPS non aveva computato nella buonuscita il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto legge 387 del 1987, norma che riconosce sei scatti stipendiali aggiuntivi ai fini del calcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita.

Assistito dal suo legale il pensionato ha deciso di rivolgersi ai giudici amministrativi. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha preso atto dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e ha chiesto un termine per adempiere.

Con la sentenza pronunciata dalla Settima Sezione del TAR Campania, il Collegio ha ribadito che il beneficio dei sei scatti spetta anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria collocati a riposo a domanda, purché abbiano raggiunto i 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.

I giudici hanno richiamato numerose pronunce del Consiglio di Stato che negli ultimi anni hanno consolidato l’interpretazione favorevole ai pensionati del comparto sicurezza, chiarendo che il beneficio deve essere riconosciuto anche ai fini della liquidazione del TFS e non soltanto del trattamento pensionistico.

Per effetto della decisione, l’INPS dovrà ricalcolare la buonuscita spettante all’ex poliziotto e corrispondere tutte le somme dovute, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di pagamento del trattamento di fine servizio. L’Istituto è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in 3 mila euro oltre accessori di legge.