Hackerano il profilo, chiudono la pagina ad un professionista casertano: il giudice di Aversa-Napoli Nord condanna Facebook

11 Luglio 2023 - 18:19

E’ successo ad un professionista casertano che si è rivolto alla Asso Consum

CASERTA – Si rivolgeva alla Asso Consum noto professionista utente di Facebook, da circa 11 anni, titolare anche di profilo ma anche di una pagina utilizzata per propagandare un significativo seguito della propria attività.
A seguito di hackeraggio il profilo veniva disabilitato. A seguito di un attento studio del caso, dopo aver messo in mora inutilmente Facebook Ireland Limited e Facebook Italia, i legali della Asso Consum decidevano di proporre un art. 700 cpc, ( provvedimento d’urgenza) nei confronti della società proprietaria di Facebook, che ha una sede legale in Italia, ed un in Europa in Irlanda, prendendo spunto da una sentenza del Tribunale di Bologna del 10 Marzo del 2021..
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza di cui sopra ha compiuto un’attenta qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra un utente e la piattaforma Facebook.
Il giudice ha riconosciuto come oneroso il rapporto contrattuale che si instaura tra Facebook e l’utente privato, riconoscendo prestazioni corrispettive tra tra le parti.
Infatti il contratto è fondato su un evidente sinallagma, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell’utente, a fini di raccolta pubblicitaria”.
Il

contratto tra Facebook e l’utente è regolato dalle Condizioni d’uso.
Le regole di utilizzo del social network prevedono una serie di sanzioni – più o meno definitive – in ordine alla crescente gravità della violazione compiuta da parte dell’utente. La misura più dura è la disabilitazione dell’account, sia temporanea che definitiva.
In ogni caso Facebook ha un dovere informativo che deve spiegare all’utente le ragioni della misura sanzionatoria applicata, consentendogli una serie di azioni volte a conservare la propria iscrizione al social network.
Ne consegue che la rimozione di un profilo o di una pagina in assenza di una violazione contrattuale, oppure in assenza di motivazione sulle ragioni della rimozione, costituiscono un illecito contrattuale, riconducibile all’art. 1218 c.c.
Il Tribunale di Bologna ha affermato, inoltre, che “la distruzione di tutti i dati contrattuali rivela, com’è evidente, una condotta contrattuale profondamente scorretta non consentendo di ricostruire l’andamento del rapporto, dunque un comportamento negoziale palesemente contrario ai canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto che informano tutti gli ordinamenti dei paesi a civiltà giuridica a noi affine”.
Vi è di più aggiunge il Tribunale di Bologna, Facebook oltre a rispondere di responsabilità contrattuale, risponde anche del danno non patrimoniale da essa derivante. Si legge nell’ordinanza che: “è noto al riguardo che nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale è risarcibile quando sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione (…) anche quando derivi da un inadempimento contrattuale (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008), nè può dubitarsi che il diritto di svolgere la propria vita di relazione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero configurino diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti”.
Pertanto sempre secondo il Tribunale di Bologna, unitamente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti andrebbe considerata anche la perdita di una raccolta (foto, video, messaggi) lunga oltre 10 anni, oltre alla cancellazione di numerosi contatti personali contenuti nella lista “Messenger“. Per tale motivo il danno non sarebbe emendabile con la mera creazione di una nuova pagina.
Sul piano processuale, il Tribunale ha riconosciuto l’inversione dell’onere della prova, che normalmente sarebbe in capo al danneggiato, attribuendolo in capo alla società danneggiante, per il principio di vicinanza alla prova e per le preclusioni di natura tecnica che renderebbero impossibile o eccessivamente onerosa l’allegazione da parte di un privato cittadino.
Per tali motivi il Tribunale di Bologna è giunto a condannare la soc. Facebook Ireland Limited al risarcimento in favore dell’utente della somma di euro 14.000,00 (quattordicimila/00), cui si aggiungono euro 12.000,00 (dodicimila/00) a titolo di condanna per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. avendo tenuto un contegno processuale volto a “sottrarre il proprio comportamento e le proprie scelte negoziali alla valutazione e al controllo dell’Autorità giudiziaria nazionale”.
Alla luce di quanto sopra un Tribunale di Aversa Napoli-Nord, a cui la nostra associazione si è rivolta ha ordinato alla società Meta, che fa capo a Facebook Ireland Limited, alla immediata riabilitazione del profilo Facebook, con annessa pagina collegata condannando la società di Mark Zuckemberg al risarcimento del danno di natura patrimoniale in favore del nostro cliente quantificandolo in € 3.000,00, (cancellazione del profilo e della pagina Facebook) oltre al danno non patrimoniale in € 2.500,00, (per lo stato di prostrazione e malessere conseguente alla perdita dell’identità digitale), oltre al versamento delle spese legali.