Legittime le retribuzioni erogate ai coordinatori degli uffici: storica vittoria legale di Michele Izzo contro la Regione Campania

29 Gennaio 2026 - 10:44

​La vicenda trae origine dalla richiesta della Regione di ottenere la restituzione di somme percepite dal dipendente che aveva prestato la propria attività lavorativa presso l’ente pubblico

NAPOLI – Si chiude con una sentenza di accoglimento la lunga e complessa battaglia legale contro la Regione Campania che ha visto protagonista un dipendente pubblico, il dott. Michele Izzo di Caserta, dal 2015 Coordinatore responsabile della Commissione Affari Istituzionali e dal 2020 Coordinatore della Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania. Una vicenda che non è solo una vittoria individuale, ma che riscrive le tutele per i lavoratori della pubblica amministrazione in Campania.
​Prima ancora di analizzare l’esito del giudizio, è doveroso sottolineare il plauso tributato da Michele Izzo alla strategia difensiva messa in campo dall’avvocato dell’attore, il Prof.Avv. Ottavio Pannone di Caserta. In un panorama giuridico spesso complesso, il legale ha agito come un vero e proprio apripista, tracciando un solco che ha portato alla vittoria della causa.
​La difesa ha saputo scardinare le pretese dell’ente pubblico, affrontando un iter procedurale tortuoso e infinito. La causa, infatti, è stata caratterizzata da continui rinvii e rimesse sul ruolo per approfondimenti istruttori che avrebbero forse scoraggiato chiunque.

IL FATTO
​La vicenda trae origine dalla richiesta della Regione di ottenere la restituzione di somme percepite dal dipendente che aveva prestato la propria attività lavorativa presso l’ente pubblico. L’amministrazione, infatti, sosteneva che tali indennità fossero prive di supporto normativo a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale che aveva dichiarato incostituzionali solo una parte delle leggi regionali (la n. 20 del 2002 e la n. 25 del 2003) che istituivano i relativi fondi regionali. Dunque la norma relativa ai Coordinatori Responsabili ovvero l’art. 58 comma 1 Legge R. 10 del 2001 non è mai stata dichiarata incostituzionale.
​La difesa quindi ha sempre rivendicato che la fonte di finanziamento nel caso di cui si discorre non è mai stata travolta da incostituzionalità e consequenzialmente, ha sostenuto la legittimità della retribuzione, trasformando un caso di difficile risoluzione in una pietra miliare della giurisprudenza.
​Dopo anni di udienze e integrazioni documentali, il Tribunale ha infine accolto le tesi dell’attore, riconoscendo lo svolgimento delle elevate mansioni direttive svolte dal dipendente, ristabilendo la verità dei fatti nonché il riconoscimento degli oneri riflessi per quanto concerne la futura quiescenza e nello specifico la Regione era tenuta come per legge a versare i contributi previdenziali nella tabella A, cosa non avvenuta.