FOCUS. Perché è inevitabile che Giovanni Zannini venga sospeso dalla carica di consigliere regionale. Il tentativo disperato dei suoi avvocati e la lettera della Legge Severino che chirurgicamente contempla e regola la quesitone specifica del mondragonese

26 Marzo 2026 - 11:23

Il combinato disposto tra l’articolo 8, comma 2, della cosiddetta Severino e l’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale (nonché l’ultima riga, fondamentale, dello stesso articolo 8) non lascia adito a dubbi: il decreto del Presidente del Consiglio, atto amministrativo e non politico, va paragonato a un decreto del Presidente della Repubblica che scioglie un comune per infiltrazione mafiosa. Si agisce di diritto e nulla la legge concede alla discrezionalità valutativa. Gli avvocati difensori sostengono che il divieto di dimora non limiti la libertà personale, ma la questione — sulla quale, peraltro, i legali di Zannini hanno torto — è del tutto irrilevante, dato che la legge prevede testualmente cosa accade quando viene disposto un divieto di dimora come quello che ha colpito il politico mondragonese

MONDRAGONE (Gianluigi Guarino) – Noi siamo abituati a verificare la lettera testuale della legge prima di avventurarci in affermazioni che, se non supportate da una solida struttura di riscontro normativo, sono chiacchiere da bar dello sport o, peggio, da bar della politica. La questione in ballo in queste ore è quella della sospensione dalla carica di consigliere regionale di Giovanni Zannini. Che sia un fatto quasi impossibile da evitare è dimostrato dalle stravaganti tesi dei suoi avvocati difensori, i quali affermano che il divieto di dimora da cui è stato colpito per decisione del Gip del Tribunale di S. Maria C.V., Daniela Vecchiarelli, confermata dal Riesame di Napoli, non sarebbe una misura limitativa della libertà personale.

Gli avvocati di Zannini non pongono una questione indefinita (o non precisamente definita) nella sua formulazione. Se fosse così, sarebbe materia opinabile da discutere in punto di diritto e poi vattelapesca il riferimento giurisprudenziale che può discriminare, ammesso e non concesso che sia univoco, la materia facendola pendere da una parte o dall’altra. Il decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012, comunemente definito Legge Severino, ma in realtà si tratta di un testo unico che raccoglie tante norme di segno diverso, soprattutto quelle anticorruzione, bada bene a declinare il divieto di dimora come misura coercitiva. Nel momento in cui c’è coercizione, in collegamento a una misura cautelare, significa che esiste una volontà chiara del giudice di limitare in parte la libertà personale dell’indagato. Ecco fatto, vi siete traditi voi di CasertaCE.

In parte, infatti, non significa in toto. Nostra replica all’avvocato del diavolo che vive in noi: se è vero che il divieto di dimora in Campania, nel Lazio, in Molise, in Basilicata, in Puglia, applicato a Giovanni Zannini, non limita totalmente la sua libertà personale come avverrebbe in caso di carcerazione o di detenzione domiciliare, è anche vero che il legislatore, ponendosi questo problema di collegare la fattispecie del divieto di dimora all’istituto della sospensione dalle cariche elettive e dalle altre cariche amministrative che si assumano all’interno dell’organo regionale (assessori), lo ha citato testualmente nell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo che incuba le norme della Legge Severino:

“2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale (…)”

E allora andiamolo a leggere questo articolo 283, comma 1, del Cpp:

“1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede .”

Se rimaniamo alla lettera di questo articolo, l’arcano non è risolto completamente, perché la Severino chiama un articolo del Cpp che definisce la procedura nel caso in cui il giudice abbia disposto a carico dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora. C’è bisogno di una qualificazione più precisa affinché questo divieto possa essere collegato alla sospensione di diritto del consigliere regionale. Ed eccola: l’ultima riga dell’articolo 8, comma 2, in cui la Severino si è posta il problema di una definizione non ancora compiuta, come si suol dire extralarge, nella relazione tra divieto di dimora e sospensione, per cui scrive, e ripetiamo la formulazione dell’articolo:

“2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.”

Ripetiamo: quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

Il divieto di dimora di Zannini riguarda l’intera Regione Campania, dunque anche la città di Napoli, dunque anche il Centro Direzionale di Napoli, dunque anche il perimetro dove sorge il palazzo del Consiglio Regionale.

Per cui è inutile cercare di buttare in piccionaia il sasso della discutibilità relativa alla limitazione o non limitazione della libertà personale di un divieto di dimora, come stanno facendo un po’ disperatamente gli avvocati difensori di Zannini.

Lo sia o no l’obbligo di dimora una misura più o meno limitativa della libertà personale, il fatto è irrilevante da un punto di vista giuridico, perché il comma 2 dell’articolo 8 collega la sospensione del consigliere regionale all’articolo 283, comma 1, del Cpp, a cui poi applica la decisiva specificazione dell’impossibilità legata alla misura coercitiva di risiedere o anche di raggiungere temporaneamente il luogo dove si svolge il mandato elettorale.

Zannini è stato eletto in provincia di Caserta, dunque in Campania, ed esercita gli effetti formali e amministrativi del suo mandato elettorale a Napoli, che al pari di Caserta, a meno che stanotte non abbiano modificato i confini della geografia politica italiana, è sempre in Campania.

Dunque il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che questa sospensione sancisce, è un atto dovuto, come lo è ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica che, di fronte alla decisione del governo di sciogliere un’amministrazione comunale, un consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, non può non firmare il proprio decreto.

Bisogna concentrarsi sull’espressione “di diritto” che chiude la partita, che chiude ogni minimo pertugio di discrezionalità. Questo è, almeno, secondo noi.