CONCORSI all’ospedale di CASERTA. Concorrente porta in tribunale le carte della dottoressa vincitrice
17 Maggio 2026 - 09:30
La vicenda nasce dalla procedura pubblica bandita nel 2025 per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato dalla dottoressa Chiara Ritonnaro contro l’Azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta e contro la dottoressa Arianna Del Prete, nominata direttrice della Unità Operativa Complessa di Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione.
La vicenda nasce dalla procedura pubblica bandita nel 2025 per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa. La ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria finale, aveva contestato sia l’ammissione della controinteressata sia l’esito della selezione. Secondo la sua tesi, la dottoressa Del Prete non avrebbe posseduto il requisito minimo dei sette anni di anzianità di servizio richiesto dal bando e previsto dal D.P.R. n. 484 del 1997. In particolare, la ricorrente sosteneva che parte dell’esperienza professionale dichiarata non potesse essere considerata valida perché svolta in regime libero-professionale o con incarichi non assimilabili a un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale presso enti pubblici o strutture equiparate.
Oltre alla contestazione sui requisiti di accesso, il ricorso denunciava anche presunti errori nella valutazione dei titoli e del colloquio, che avrebbero inciso sull’attribuzione dei punteggi e quindi sulla graduatoria finale.
Il TAR, tuttavia, non è entrato nel merito delle doglianze. I giudici amministrativi hanno ritenuto di non avere giurisdizione sulla controversia, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Fino a poco tempo fa, infatti, parte della giurisprudenza amministrativa riteneva che le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa avessero natura para-concorsuale e quindi rientrassero nella competenza del giudice amministrativo, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 118 del 2022, che avevano rafforzato il peso della graduatoria e limitato la discrezionalità del direttore generale.
La Cassazione, con una decisione del 2026, ha però stabilito che anche dopo tali modifiche l’incarico di direzione di struttura complessa non può essere qualificato come pubblico concorso in senso stretto. Di conseguenza, le controversie relative a queste procedure devono essere trattate dal giudice ordinario e non dal TAR.
Adeguandosi a questo nuovo orientamento, la Nona Sezione del TAR Campania ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, precisando però che la ricorrente potrà riproporre la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta.
