IL NOME. Maxi coltivazione di droga nascosta in serre agricole: 2700 piante di cannabis, condannato 53enne
25 Giugno 2026 - 11:51
La sentenza è stata pronunciata dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, presieduta da Emanuele Di Salvo, con relatrice la consigliera Anna Luisa Angela Ricci
SAN CIPRIANO D’AVERSA – La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Giancarlo Feliciello, confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli relativa a una vasta coltivazione di cannabis scoperta nel Casertano. La sentenza n. 22531 del 2026 è stata pronunciata dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, presieduta da Emanuele Di Salvo, con relatrice la consigliera Anna Luisa Angela Ricci. L’udienza si è svolta il 13 maggio 2026.
Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, Feliciello è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti per aver coltivato una vasta piantagione di canapa indiana in un terreno situato nel comune di San Cipriano d’Aversa, alle spalle del Tempio di Casapesenna. L’attività illecita si svolgeva all’interno di serre agricole che occupavano una superficie di circa 2.500 metri quadrati. Gli investigatori rinvennero 2.700 piantine di cannabis, contenenti un principio attivo pari al 9,56% di THC. Secondo le valutazioni tecniche riportate nella sentenza, dalla sostanza sequestrata sarebbe stato possibile ricavare circa 34.238 grammi di THC, equivalenti a oltre 1,37 milioni di dosi medie singole.
La Corte d’Appello di Napoli aveva parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, escludendo l’aggravante dell’ingente quantità prevista dall’articolo 80 del D.P.R. 309/1990. I giudici di secondo grado avevano infatti ritenuto non sufficientemente rappresentativo il campionamento effettuato dagli esperti, basato sull’analisi di sole cinque piante rispetto all’intera coltivazione. Pur eliminando l’aggravante, la Corte aveva comunque confermato la responsabilità dell’imputato, rideterminando la pena in 2 anni e 4 mesi di reclusione e 14.666,67 euro di multa, oltre a revocare la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
La difesa aveva proposto ricorso in Cassazione sostenendo due principali censure. La prima riguardava la mancata qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità, prevista dal quinto comma dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto di tale richiesta.
Con il secondo motivo veniva contestata la misura della pena, ritenuta eccessivamente severa e prossima al massimo previsto dalla legge. La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze. Sul primo punto, i giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva definito la coltivazione come una attività “significativa”, sottolineando l’ampiezza della piantagione, l’elevato quantitativo di principio attivo potenzialmente ricavabile e le modalità organizzate della condotta. Secondo la Cassazione, tali valutazioni risultano incompatibili con il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, rendendo quindi infondata la richiesta di derubricazione.
Con la sentenza definitiva la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello di Napoli. Feliciello è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
