RIFIUTI A CASERTA, il Tar dà ragione a Eco Car: il Comune dovrà rifare i conti

25 Giugno 2026 - 11:23

La società aveva chiesto l’adeguamento del canone contrattuale previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, sostenendo che gli importi riconosciuti dall’amministrazione non fossero stati correttamente calcolati. Fino a quando, sempre secondo il Tar, l’amministrazione non avrà adottato una nuova e definitiva quantificazione delle somme spettanti, non possono essere riconosciuti gli interessi richiesti dalla società

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CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto in parte il ricorso presentato dalla società Eco Car Srl contro il Comune di Caserta nell’ambito della lunga controversia relativa alla revisione dei prezzi dell’appalto per il servizio di igiene urbana cittadino.

La vicenda riguarda il contratto stipulato nel 2013 tra il Comune e il raggruppamento di imprese guidato da Eco Car per la raccolta dei rifiuti. La società aveva chiesto l’adeguamento del canone contrattuale previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, sostenendo che gli importi riconosciuti dall’amministrazione non fossero stati correttamente calcolati.

La controversia era già approdata davanti ai giudici amministrativi nel 2021, quando il Tar aveva dichiarato illegittimo il silenzio mantenuto dal Comune sulle richieste di aggiornamento economico avanzate dalla società per il periodo compreso tra novembre 2017 e dicembre 2020, ordinando all’ente di concludere il relativo procedimento. In esecuzione di quella sentenza, il Comune di Caserta aveva adottato nel 2022 la determinazione dirigenziale n. 1447, con la quale aveva quantificato gli importi dovuti a titolo di revisione prezzi. In particolare, l’amministrazione aveva riconosciuto circa 150 mila euro per il periodo compreso tra gennaio 2018 e marzo 2021. Proprio questa quantificazione è stata contestata da Eco Car, che ha sostenuto l’esistenza di errori nei calcoli effettuati dal Comune, in particolare nell’applicazione degli indici Istat utilizzati per aggiornare il canone e nella contabilizzazione degli acconti già corrisposti.

Nel corso del giudizio la società ha inoltre comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo con l’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune relativamente alle pretese economiche riferite al periodo dal 2013 al 2017, ottenendo il pagamento delle somme concordate. Per questa parte della controversia il Tar ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Diversa la valutazione per il periodo successivo, dal 1° gennaio 2018 al 15 marzo 2021. I giudici amministrativi hanno infatti rilevato che il Comune non ha illustrato in maniera adeguata il percorso tecnico seguito per arrivare alla quantificazione della revisione prezzi. Secondo la sentenza, nella determinazione impugnata vengono riportati soltanto i risultati finali dei calcoli senza spiegare in modo dettagliato quali parametri Istat siano stati utilizzati e con quali criteri siano stati determinati i coefficienti applicati ai vari anni. Il Tar ha inoltre evidenziato significative differenze tra i coefficienti utilizzati dall’amministrazione e quelli risultanti dai dati ufficiali Istat richiamati dalla società ricorrente.

Per il collegio giudicante tali incongruenze non rappresentano meri errori marginali, ma incidono direttamente sul risultato finale, poiché il sistema di aggiornamento dei canoni opera in maniera progressiva e ogni errore tende a riflettersi anche sugli anni successivi, alterando l’importo complessivamente dovuto. Ulteriori criticità sono state riscontrate nella gestione degli acconti già corrisposti all’impresa. La documentazione esaminata dai giudici non consentirebbe infatti di ricostruire con chiarezza a quali annualità siano riferiti i singoli pagamenti effettuati dal Comune, rendendo difficile verificare la correttezza del saldo finale determinato dall’ente.

Per queste ragioni il Tar ha ritenuto il provvedimento comunale viziato da carenza istruttoria, difetto di motivazione ed errori nei presupposti tecnici, annullandolo nella parte relativa alla quantificazione della revisione prezzi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 15 marzo 2021. La sentenza impone ora al Comune di Caserta di riaprire l’istruttoria e procedere a una nuova determinazione del compenso revisionale, effettuando nuovamente i conteggi sulla base dei criteri indicati dal Tribunale e ricostruendo in maniera puntuale anche gli acconti già versati. I giudici hanno invece respinto la richiesta avanzata da Eco Car di ottenere gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 sulle transazioni commerciali. Secondo il Tar, fino a quando l’amministrazione non avrà adottato una nuova e definitiva quantificazione delle somme spettanti, non possono essere riconosciuti gli interessi richiesti dalla società. La sentenza si conclude con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerato l’accoglimento soltanto parziale delle domande formulate dalla ricorrente.