ELEZIONI DI TRENTOLA. E’ inutile che vi sbattete, la legge parla chiarissimo: il premio di maggioranza non è applicabile. Quella del Consiglio di Stato è una mattana anticostituzionale e vi spieghiamo il perché

28 Maggio 2026 - 11:53

Ci è arrivata qualche segnalazione con ardite interpretazioni che scoprono l’acqua calda e compiono il calcolo del 50% ai candidati sindaci, così come decide, da vero e proprio legislatore, il Consiglio di Stato. Ma l’articolo 73 comma 10 del TUEL specifica che i voti validi su cui calcolare è quello delle liste, per cui, come scrive Eligendo, la coalizione di Griffo ha superato la quota del 50%. Non applicare l’articolo 73 significherebbe svilire totalmente il ruolo del consiglio comunale, visto che il legislatore, nel 1993, ha previsto solo in questo caso, oltre al caso del superamento del 60%, la non applicazione del premio di maggioranza. Il nostro paese è denso di ingiustizie e di decisioni cervellotiche degli organi giudiziari. La Cassazione, il Tar, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato sono chiamati a interpretare le leggi e non a stravolgere come probabilmente succederà per Trentola. Potrebbe ricevere giustizia solo ricorrendo alla Consulta che, d’altronde, quando ha cestinato l’Italicum ha parlato fin troppo chiaro sugli abusi di maggioritario spinto

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TRENTOLA DUCENTA (gianluigi guarino) – Questo è un nostro intervento rapido riservato soprattutto a chi ha seguito, a chi ha letto i nostri precedenti articoli sulla questione che potete reperire facilmente nella sezione altri comuni, cercando Trentola Ducenta.

Per cui, partiamo con un percorso già avviato e con una domanda: il legislatore, ossia il Parlamento ha abolito o modificato l’articolo 73 comma 10 del Testo unico sugli enti locali che così recita testualmente ‘’Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di un sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8’’ ? No, non la ha modificato.

Seconda domanda: il testo dell’articolo 73 comma 10 dev’essere necessariamente interpretato, trasmettendo dunque questa necessità alla giurisprudenza delle corti superiori, Cassazione e Consiglio di Stato, a cui la Costituzione e le leggi attribuisce questa e solo questa prerogativa? Perché ci sembra – a meno che stanotte non ci sia stato un colpo di Stato – che ancora oggi il potere legislativo sia in mano a Camera e Senato, dato che l’Italia è una Repubblica Parlamentare.

No, l’articolo 73 comma 10 non è stato abolito e rappresenta un atto di debolezza ingiustificabile da parte del Ministero dell’Interno, ossia del Governo, in richiamo alla sentenza del consiglio di stato del 2022, che non modifica, ma addirittura, stravolge la legge elettorale, seppure imperfetta, ma ancora in vigore e modificabile solo dalle assemblee di Montecitorio e di Palazzo Madama, così come questa è definita nella raccolta delle leggi sugli Enti locali riunita nel Testo Unico 267 del 1 agosto 2000. La stravolge perché mina alla base il meccanismo di ripartizione dei seggi attraverso l’utilizzazione o la non utilizzazione del premio di maggioranza.

Il legislatore nel 1993 ritenne di poter risolvere la solita questione dell’equilibrio tra governabilità e rappresentanza applicando il premio di maggioranza alle elezioni comunali quasi sempre. Mettiamo che siano in campo tre coalizioni. Una raccoglie il 43% con il proprio candidato sindaco, il quale, grazie ai voti personali o disgiunti, tocca quota 45 o 46 percento, un’altra coalizione raccoglie il 35% con il proprio candidato sindaco che prende il 28%, la terza coalizione prende il resto che manca al raggiungimento del numero 100, sia dal lato dei voti di lista, sia dal lato dei voti a candidato sindaco.

Ci sarà ballottaggio e, sempre ai sensi dell’articolo 73 comma 10, il vincitore che non ha raggiunto il 50% al primo turno, conquisterà il 60% dei seggi in consiglio. ma il caso che noi stiamo analizzando riguarda la contesa elettorale che ha portato all’elezione di un sindaco al primo turno, in quanto questo candidato ha superato il 50% di preferenze personali, però con le sue liste sotto a questa quota.

Ripetendo quello che è scritto nell’articolo 73 comma 10 del TUEL, se la lista o il gruppo di liste collegato al sindaco vincitore non ha superato il 60% dei seggi, ma questa stessa lista o complesso di liste ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato lo stesso il 60% dei seggi, dunque viene applicato il premio di maggioranza. C’è un solo caso, facendo una battuta, una schifezza di caso, in cui il legislatore del 1993 risolse il problema della possibile contrapposizione tra principio della rappresentanza e l’esigenza – che principio sta diventando a sua volta – della governabilità, a favore del primo.

Un solo caso che il Consiglio di Stato va a stravolgere, praticamente elimandolo, minando alla base, dunque, la legge elettorale. Eccolo qua, non a caso, nella prima citazione del comma 10 previsto dall’articolo 73, lo abbiamo messo in grassetto e sottolineato. Ma ora lo ribadiamo perché, come si suo, dire, è la chiave dell’acqua: “sempreché nessuna lista o altro gruppo di liste collegate evidentemente ad un altro candidato sindaco, altrimenti che senso avrebbe la parola ‘’altra’’, ab-bia su-pe-ra-to il 50%  dei vo-ti va-li-di.”

Allora, negare questa modalità di riparto della legge elettorale, l’unica prerogativa che il legislatore si è tenuto per salvaguardare il principio della rappresentanza in consiglio comunale, dandone una dignità istituzionale rilevante, ripetiamo, negare questa modalità, significa stravolgere l’intero senso della legge stessa.

E dunque, se un qualsiasi soggetto che ha subìto la sentenza del Consiglio di Stato 3114/2022, la quale cancella l’incidenza del 50% dei voti alle liste, come discrimine dell’applicazione o della non applicazione del premio di maggioranza, spostandolo sul voto del sindaco, in questo caso sul 50,9% di Apicella, non si può considerare un fatto interpretativo della legge, ma una modifica sostanziale della stessa e la Corte Costituzionale, di fronte a questa invasione di campo del Consiglio di Stato, dovrebbe necessariamente intervenire.

Poi, a dirla tutta, la Corte Costituzionale nel 2017 buttò nel cesso l’Italicum, ossia la legge elettorale che doveva essere utilizzata per le elezioni politiche del 2018. E la buttò nel cesso perché affermò che la prevalenza delle ragioni della governabilità rispetto a quelle della rappresentanza, in quel caso un maggioritario spintissimo, erano in contrasto con i principi della nostra Carta. L’intervento del Consiglio di Stato è ancora peggiore perché estremizza l’elezione diretta del sindaco, banalizzando fin quasi ad annullarla, quella del consiglio comunale. Quindi, è inutile che continuate a mandare pareri e interpretazioni alle quali, poi, viene aggiunto che nel caso di Cardito, da noi citato, in cui il candidato sindaco vincente ha visto relegare le sue liste al 48 e qualcosa percento di fronte al 51 e passa del gruppo di liste del candidato sindaco sconfitto.

E’ un errore di calcolo, oppure semplicemente la scoperta dell’acqua calda, ossia l’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato che stravolge la legge elettorale per l’elezione di sindaci e del Consiglio di Stato, farci notare che il 50%+1 si calcoli sulla somma dei consensi conseguiti dai candidati a sindaco. Un’addizione che a Trentola porta ad un numero superiore di 290 voti superiore a quello dei consensi validi calcolati sulle sole liste in campo (12.565 per i candidati sindaco; 12.275 per le liste).

Poi, si sa come funzionano le cose: le commissioni elettorali non si sono poste mai in contraddizione rispetto alle ripartizioni decise dal ministero e dunque questa cosa dell’assurdo premio di maggioranza a Trentola passerà. Sarà interessante, invece, come una discussione del genere possa essere accolta dall’ultimo vaglio della Corte di Appello di Napoli.

I ricorsi alla Corte Costituzionale costano, purtroppo, e dunque ingiustizia sarà fatta in un posto in cui questa costituirebbe l’ultima nefandezza compiuta già dalla campagna elettorale, da una campagna elettorale in cui quella di Giovanni Zannini è stata molto più di un’ombra, così come racconteremo oggi e nei prossimi giorni.