S.MARIA C.V. Ramicaf & co si sfregano le mani e preparano una colata di cemento dopo la vergognosa eliminazione dei vincoli urbanistici
29 Ottobre 2019 - 20:15
SANTA MARIA CAPUA VETERE – (g.g.) Ritorniamo a parlare, a distanza di un paio di settimane, della vicenda, secondo noi incresciosa, della rimozione dei vincoli urbanistici in alcune zone della città da parte di un commissario ad acta, nominato dall’amministrazione provinciale, ad esercitare poteri sostitutivi, in considerazione della formale inerzia di un’amministrazione comunale che appare, però, ben lieta dell’opera del commissario al quale sembra, in realtà, aver spianato la strada.
Sono due i luoghi che contengono vincoli urbanistici a nostro avviso non modificabili, se non attraverso una procedura di variante al piano regolatore vigente, con approvazione del consiglio comunale, e che invece il commissario ad acta Clara Mariconda ha eliminato, ripetiamo, a nostro avviso, illegittimamente.
Il primo è quello di Ester Anna Aurora Morelli; il secondo invece, ancor più noto e controverso è quello riguardante un terreno di proprietà di un’impresa di costruzioni che di nome fa Ramicaf. In quest’ultimo caso, giusto per capirci, stiamo parlando dell’area prospiciente al mercato di Santa Maria Capua Vetere, al confine con il comune di San Prisco.
Entrando maggiormente nel dettaglio, la delibera in questione è la numero 1/ 2019 a firma della già citata commissaria ad acta Mariconda.
Il terreno di proprietà di Ester Anna Aurora Morelli è identificato in Catasto al fg. 4 p.lla 27, nel P.R.G. vigente approvato con Decreto dell’Assessore Regionale all’Urbanistica della Regione Campania n. 8926 del 22.10.1983. E’ incluso nelle “Aree per verde gioco e sport” vincolo di Piano n. 22, con la specifica destinazione di “sport adulti e verde di quartiere”.
Veniamo al terreno di RAMICAF s.r.l. identificato in Catasto al fg. 5 p.lle 5373, 547 e 548, nel P.R.G. appena menzionato. E’ incluso nelle “Aree di Parcheggio” vincolo di Piano n. 78, art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione, aree integrative degli spazi per la circolazione e riservate alla sosta e posteggio dei veicoli.
Abbiamo già esaminato in altri articoli la natura conformativa e non espropriativa dei vincoli cui sono assoggettati i suddetti terreni.
Vi abbiamo spiegato perchè solo i vincoli espropriativi sono soggetti a decadenza quinquennale e possono, quindi, legittimamente, in caso di inerzia dell’Amministrazione Comunale, essere oggetto di rideterminazione della destinazione urbanistica da parte di un Commissario ad acta nominato dalla Provincia con i poteri sussidiari previsti dalla legge regionale n. 16/04.
Poiché i vincoli a verde e a parcheggio non rientrano tra quelli ablativi e non sono assoggettabili a decadenze, è chiaro, almeno per noi poi ci piacerebbe se qualcuno dell’amministrazione comunale, la quale è completamente silente di fronte a questa attività, ci rispondesse muovendo obiezioni tecniche a questi nostri divieti (campa cavallo, questi sono abituati solo alle marchette e ai comunicati stampa caopia-incolla), che la nomina di un Commissario ad acta il quale si sostituisce all’Ente nel dare nuova destinazione a questi terreni, sia una forzatura illegittima, così come è illegittima qualsiasi nuova destinazione imposta dal Commissario ad acta a questi terreni.
E questo qua non lo sosteniamo in base ad una farneticante potestà legislativa, da noi espressa. Lo dicono le norme. E lo dicono con chiarezza. Sapete quale organismo dello Stato ha sancito questo? La Corte Costituzionale che ha ben precisato la differenza tra i vincoli e la costante giurisprudenza Amministrativa. E a riprova del fondamento di quanto scriviamo, alleghiamo una serie di massime che avrebbero già dovuto essere conosciute sia dai dirigenti e dagli amministratori del Comune di Santa Maria Capua Vetere sia dal Commissario ad acta.
La delibera del Commissario ad acta già difetta del presupposto cardine per l’attivazione dei poteri sussidiari previsti dalla citata legge regionale n.16/04 art. 38 e 39.
Nello specifico, l’articolo 38 regolamenta i vincoli urbanistici e al comma 1 statuisce che perdono efficacia entro 5 anni le previsioni del puc che incidono su beni determinati e assoggettano detti beni a vincoli preordinati all’esproprio o a vincoli che comportano l’inedificabilità assoluta; nei commi successivi, sempre l’articolo 38 che pubblichiamo, insieme al 39, nella sua versione integrale in calce a questo articolo, parimenti alle massime che citavamo prima, stabilisce i termini e le modalità della reiterazione dei vincoli e infine, all’ultimo comma, prevede che, in caso di inerzia dei Comuni, si procede ai sensi dell’art. 39 che regola i poteri sostituivi della Provincia e della regione.
Riassumendo, quindi, il potere sostitutivo della Provincia può essere azionato solo in caso di vincoli che determinino l’inedificabilità assoluta ed esproprio dei terreni.
I vincoli a “parcheggio” e a “verde gioco e sport”, cioè, rispettivamente, quello riguardante l’area di proprietà di Ramicaf e quello relativo all’area di proprietà di Ester Anna Aurora Morelli, non determinano una spoliazione totale del diritto di edificabilità del privato che può legittimamente compiere una serie di attività.
Ci riproviamo, ma, come già scritto prima, con scarse speranze: chiediamo al sindaco Antonio Mirra, all’assessore Nicola Leone e al dirigente Riccio, perché l’Amministrazione comunale non sia intervenuta e non intervenga ad impugnare questa delibera con la quale si concretizza un danno evidente, una sottrazione impropria di destinazioni sociali, a discapito dei sammaritani. Si tratta di spazi fondamentali di vivibilità e civiltà.
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QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DEGLI ARTICOLI 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004
Di seguito gli articoli per intero della legge regionale n.16/04
Articolo 38 Disciplina dei vincoli urbanistici
1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che comportano l’inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n.327/01.
3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17. 4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l’adozione di una variante al Puc, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell’articolo 39.
CAPO VII POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE
Articolo 39 Poteri sostitutivi 1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla regione e contestuale diffida all’ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l’intervento sostitutivo. 2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la regione procede autonomamente. 3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l’intervento sostitutivo.