CORONAVIRUS. L’ORDINANZA. CAMPANIA LAGER. De Luca, scusi, ma se i suoi dati sono giusti, perché impedisce l’apertura delle librerie e cartolibrerie?

12 Aprile 2020 - 20:18

CASERTA – Un uomo di spettacolo qual è De Luca non poteva non cedere alla tentazione di comunicare l’idea che lui, in questo momento di emergenza, lavora anche nel giorno di Pasqua.

Peraltro, se ha lavorato oggi, sicuramente non lo ha fatto nei giorni scorsi, visto il numero pericolosamente esiguo di tamponi che la Regione Campania analizza.

Quindi non si capisce per quale motivo ponga ulteriori restrizioni, attraverso ordinanze che puntualmente si sovrappongono a quelle del governo centrale, rispetto ad una condizione di contagio che sulla carta si muove su dati controllati.

Evidentemente De Luca sa bene che ci sono tantissimi positivi asintomatici e allora ovvia in questo modo, facendo della Campania una sorta di lager.

Nel dettaglio queste sono le disposizioni:

COVID-19: ORDINANZA N.32

🔴 #CORONAVIRUS: ho appena firmato l’ordinanza n. 32 del 12/4/2020, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vengono prorogate le precedenti ordinanze, allineandole alle indicazioni nazionali, fino al prossimo 3 maggio, e inserisce nuove prescrizioni per i cantieri e il commercio. Ecco in sintesi la parte ordinativa:

📌 Per i cantieri

– È sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

– Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria, nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati.

📌 Per il commercio

1) il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;

2) il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì
e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1° maggio 2020, l’apertura è consentita nelle
mattinate del martedì e del giovedì, secondo l’orario sopra indicato.

Consulta l’ordinanza 👇
ordinanza-n-32-del-12-aprile