CASERTA. Il segretario Massi fa il furbo e scuce 2.700 euro all’avvocato del geometra indagato. UNA VOLPE. Dopo un articolo ha ritirato la compagna da un concorso e l’ha piazzata nella società dei parcheggi

9 Ottobre 2024 - 13:35

Vi spieghiamo perché secondo noi, forti di un paio di fondamentali proncunciamenti giurisprudenziali, un eventuale rimborso delle spese legali sarebbe dovuto arrivare solo a conclusione del procedimento ai danni del dipendente, accusato assieme a Massimiliano Marzo e Magdi Khachermi di aver falsificato un verbale di consegna lavori. Il comune di Caserta è un sistema totalmente malato dalla testa ai piedi. La vicenda dell’assunzione alla K-City

CASERTA (g.g.)Salvatore Massi è stato un po’ trasformato dalla commissione d’accesso in un segretario di tipologia diversa rispetto a quella stabilita dall’ordinamento.

Per carità, resta segretario generale sulla carta, ma oggi funge più che altro da ricettore di appuntamenti da girare poi ai commissari in questione.

Questo non gli impedisce però di continuare ad entrare, per la sfortuna del comune di Caserta, essendo stato un bastione di tutela del sistema di potere militarizzato, costituito, fondato e gestito dal sindaco Carlo Marino e dal suo proconsole Franco Biondi, in atti relativi la cosiddetta amministrazione attiva.

Ci siamo imbattuti su una determina per la quale è difficile avere un’opinione trahat, netta, perché non ci convince.

E non ci convince in punta di diritto e non certo per demagogia, modalità espressiva che non appartiene a questo giornale. Per cui, come sempre facciamo, mettiamo a disposizione dei lettori una nostra tesi.

Con la determina 990 dell’altro ieri, 7 ottobre, Salvatore Massi ha autorizzato una spesa da 2 mila e 760 euro come compenso – o compenso mescolato alle spese sostenute – all’avvocato Giuseppe Cicala di Caserta, colui che rappresenta la difesa del geometra comunale Gaetano Di Tora, indagato in un capo d’imputazione provvisoria nell’ordinanza di Sant’Antonio, nota per gli arresti (poi revocati a nostro avviso in maniera discutibile dal Riesame) di Massimiliano Marzo, del dirigente Franco Biondi, del suo collega Giovanni Natale, del dipendente dell’Ufficio tecnico, Giuseppe Porfidia, e dell’imprenditore Gioacchino Rivetti, con l’iscrizione a piede libero nel registro degli indagati di altre persone, tra cui colui che al tempo era vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, Emiliano Casale, provvisoriamente incolpato del reato di voto di scambio, e di altri soggetti tra privati e dipendenti comunali, tra cui, per l’appunto, Di Tora, incolpato provvisoriamente del reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, agganciato all’articolo 476 del codice penale, il falso materiale, per aver, in concorso con Marzo e il suo assistente Magdi Khachermi, aver attestato che in diversi asili della città sarebbero iniziati dopo il verbale di consegna, avutosi il 6 settembre, quando in realtà questi lavori erano già compiuti senza copertura amministrativa da luglio da un imprenditore con cui Marzo aveva stretto un accordo corruttivo.

Non è la prima volta che ci imbattiamo in provvedimenti esecutivi di questo genere. Altri comuni si muovono diversamente da quello di Caserta: ovvero che i soldi delle spese legali li fanno anticipare dal dipendente, stabilendo solo alla fine del procedimento se, ai sensi dell’articolo 28 del contratto collettivo del personale degli enti locali, esistono le condizioni per il rimborso completo per ogni spesa sostenuta dal dipendente in questione.

Come spesso capita in Italia, soprattutto dinanzi a fonti secondarie del diritto, ma comunque dirimenti, com’è un CCNL, si vanno ad incrociare norme ambigue che poi hanno bisogno di una sistemata ad opera della giurisprudenza, possibilmente, ad opera della giurisprudenza principale: il Consiglio di Stato per i procedimenti amministrativi, la Cassazione per i procedimenti civili che spesso si intersecano con quelli penali.

Scomponiamo in due-tre segmenti l’articolo 28:

L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico,[…], ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento

Chi conosce questo articolo sa che nella nostra riproduzione manca un inciso fondamentale. Lo abbiamo tolto di proposito per spiegare la nostra posizione.

In linea di principio, quindi, il comune sostiene ogni spesa legale del suo dipendente. Oddio, la determina di Massi è un po’ raffazzonata. Dà l’impressione che l’avvocato sia stato scelto da Di Tora e non di comune gradimento, come l’articolo 28 imporrebbe.

È evidente che Salvatore Massi l’abc lo conosca. Ma basta vedere il modo in cui inserisce l’elemento della concordia, della comune approvazione del professionista in questione per capire che molta consultazione non c’è stata tra dipendente e datore di lavoro.

Massi infatti dedica la polpa del suo ragionamento all’abbinamento economico del comune alla sorta giudiziaria del Di Tora, poi, nell’ultima sperduta chiosa scrive: Ritenuto di dover esprimere comune gradimento alla nomina“.

Il pregevole avvocato Cicala è stato scelto la mattina del 13 giugno, quando Di Tora è stato convocato, con regolare invito a comparire con il proprio avvocato, presso i locali della caserma dei carabinieri di Caserta. Quella mattina, dunque, doveva necessariamente nominare un legale, dato che un invito a comparire è fatto dirimente nella procedura e sancisce l’scrizione nel registro degli indagati di una persona.

Il processo di definizione di un gradimento reciproco tra Di Tora e il comune non sembra essersi sviluppato. Di Tora ha avvisato il comune che l’avvocato da lui scelto era Giuseppe Cicala e non c’è alcun confronto con il proprio dipendente, altrimenti si sarebbe fatta menzione nell’atto, ed è stato accettato a prescindere il nome.

Dunque, a nostro avviso, secondo quanto prevede l’articolo 28, l’avvocato l’ha scelto il dipendente e il comune si è semplicemente occupato di liquidare la determina da 2.760 euro al Cicala.

Il comune di Caserta ha applicato pedissequamente la prima parte dell’articolo 28, dato che in questo contenuto non esistono impedimenti per il comune a pagare le spese legali sin dall’inizio della procedura, in questo caso penale.

Ma è arrivato il momento di inserire nel ragionamento l’inciso espunto: La vera e completa parte dell’articolo 28 è la seguente:

L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento
“.

Ecco qui la complicazione. Il comune assiste il suo dipendente, a condizione che non sussista conflitto di interessi. Qui, ovviamente, i sottoscrittori del contratto, Funzione pubblica da una parte, sindacalisti dall’altra, avrebbero dovuto scrivere con maggiore serietà questo articolo, formulando almeno qualche esempio di conflitto di interesse.

Non l’hanno fatto e dunque ognuno se la rigira e se la rivolta a modo suo. Ci siamo messi però a cercare lumi in una non copiosissima giurisprudenza.

Abbiamo scovato la questione della qualificazione del conflitto di interessi in una sentenza della corte di Cassazione, precisamente la numero 23904 dell’anno 2007.

“[…] ha ritenuto (la Cassazione) che la rimborsabilità delle predette spese sia possibile qualora il dipendente sia stato assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità occorsogli per causa di servizio e sul presupposto dell’effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l’amministrazione“.

E finalmente un presupposto arriva su questo concetto. Scrivono i giudici della legittimità:

Presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato“.

Sia questo pronunciamento della corte di Cassazione, siano uno precedente del Consiglio di Stato del 2004 (il numero 5367) riguardavano ricorsi riguardanti procedimenti penali terminati, che già erano giunti all’archiviazione.

Massi scrive nella determina che lui “non ravvisa conflitto di interessi”. Ora, sappiamo che l’autostima è uno strumento per vivere meglio. Ma se la Cassazione afferma (cosa logica anche per un bambino, in realtà) che la statuizione definitiva sull’esistenza o meno di un conflitto di interessi si può avere solo a conclusione di un procedimento, ossia a bocce ferme, che si alargano anche ad un perimetro estraneo della responsabilità civile, penale o amministrativa, investendo quella di un comportamento sanzionabile dal punto di vista disciplinare, il segretario comunale farebbe bene a non prendere i giro i casertani, compiendo quello che fanno ogni giorno i suoi epigoni, Biondi, Vitelli, De Rosa e compagnia.

L’affermazione sul conflitto di interessi messa nero su bianco è stupidamente o furbescamente assertiva e fondata su una verità scorrettamente apodittica.

Insomma, la fattispecie utilizzata da Massi per liquidare quella somma non è molto in uso. Perché nel caso in cui Di Tora risultasse colpevole o se emergesse una responsabilità disciplinare del dipendente, si dovrebbe fare il conto in modo che Di Tora, poi, tra qualche anno, a Dio piacendo, restituire i soldi al comune.

Il problema è che l’inciso, relativo al conflitto di interessi, è conficcato dentro alla declinazione del concetto del principio generale attraverso cui un comune va ad assistere il proprio dipendente nelle spese legali. Per cui, questo inciso diventa a sua volta base costitutiva dell’applicabilità dell’articolo 28.

E siccome tu comune potrai stabilire, grazie a ciò che la legge sentenzierà, l’esistenza o meno di un conflitto di interesse, non puoi pagare prima sin dal momento della semplice iscrizione del registro degli indagati del tuo dipendente le connesse spese legali.

Altrimenti, nel territorio giurisprudenziale non avremmo trovati solo casi in cui i massimi organi della giurisdizione nazionale andassero a trattare assoluzioni o di archiviazioni, ovvero fasi finali, definitive dei procedimenti riguardanti dipendenti del comune.

Attenzione commissione d’accesso. È vero che voi di queste cose non vi occupate e non appartengono alla vostra sfera di interesse e di potestà. Però, nelle stanze che state vedendo ogni giorno di cose del genere ne avvengono a centinaia. Lì c’è una mentalità tarata precisamente su una concezione clientelare non dell’ente locale, non del comune di Caserta, ma della vita e del mondo.

Salvatore Massi, dopo la pubblicazione di un nostro articolo (clicca e leggi), ha detto alla sua compagna di fare un passo indietro rispetto ad un’assunzione a tempo determinato proprio al comune di Caserta. Andate a vedere oggi, però, dove lavora la signora.

Quella fu una ritirata strategia. Massi capì che lascare traccia della sua compagna in atti amministrativi consultabili. Andate a vedere chi comanda (leggendo qui), chi coordina negli uffici della società concessionaria del comune di Caserta per la gestione delle strisce blu, ci trovere la compagna di Massi, messa lì, alla chetichella e senza lasciare traccia in atti amministartivi.