SOLDI, VIOLENZA & CAMORRA. Sconto di pena per la moglie del boss Antonio Iovine. Mentre alla sorella di O’Ninno niente più confisca

3 Maggio 2026 - 11:00

Il procedimento nasce dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27 gennaio 2025 che, in sede di rinvio, aveva sostanzialmente confermato la decisione di primo grado, soprattutto per quanto riguarda la confisca dei beni disposta nei confronti degli imputati

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FRIGNANO/SAN CIPRIANO D’AVERSA – La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14565 del 2026, si è pronunciata sui ricorsi proposti da Renato Grasso, Giuseppe Di Chiara, Armando Di Chiara; e per Enrichetta Avallone e Anna Iovine rispettivamente mogli e sorella del boss Antonio Iovine, alias ‘o ninno

Il procedimento nasce dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27 gennaio 2025 che, in sede di rinvio, aveva sostanzialmente confermato la decisione di primo grado, soprattutto per quanto riguarda la confisca dei beni disposta nei confronti degli imputati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati legati alla criminalità organizzata e ad attività economiche illecite. In particolare, Renato Grasso era stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., con condotte accertate fino al 2005, e per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia nel settore dei videopoker e delle scommesse sportive, a partire dal 2003. I fratelli Armando e Giuseppe Di Chiara erano invece stati ritenuti responsabili di operazioni di reimpiego di denaro di provenienza illecita, collocate tra il 2005 e il 2006. Anna Iovine ed Enrichetta Avallone, infine, erano inizialmente accusate di estorsione, poi riqualificata nel reato di tentata violenza privata aggravata.

Gli imputati sono finiti al centro delle indagini sul boss Antonio Iovine che anche durante la sua latitanza avrebbe proseguito nella gestione delle attività criminali del clan che avrebbe assunto, durante la sua reggenza, una connotazione a carattere familiare. Tra le accuse contestate spicca quella di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita con la realizzazione di una palazzina di 5 piani su un terreno di proprietà dello stesso Iovine. Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso i legali degli imputati lamentando vizi di legge e motivazione

Nel giudizio davanti alla Cassazione, ciascun imputato ha presentato diversi motivi di ricorso, contestando vari aspetti della decisione. Per quanto riguarda Renato Grasso, una delle questioni principali ha riguardato la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022. La Corte d’appello aveva dichiarato tale richiesta inammissibile, sostenendo che nel territorio non fossero stati istituiti centri di mediazione. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione insufficiente e ha quindi annullato la decisione su questo punto, rinviando alla Corte d’appello per una nuova valutazione concreta sull’utilità del programma e sull’assenza di rischi per le parti.

L’aspetto più importante della decisione riguarda però la confisca dei beni, disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., una misura che si basa sulla presunzione che il patrimonio sia frutto di attività illecite in presenza di determinati reati. Nel caso di Grasso, la difesa aveva evidenziato che i beni confiscati — terreni acquistati nel 1986 e immobili costruiti nel 1991 — erano stati acquisiti molti anni prima rispetto ai reati contestati, iniziati solo nel 1997 per l’associazione mafiosa e nel 2003 per l’illecita concorrenza. Una situazione simile riguardava i fratelli Di Chiara, che avevano contestato la confisca di beni acquistati tra il 1999 e il 2002, mentre i reati di riciclaggio erano stati accertati solo a partire dal 2005,, revocata, dunque, la confisca poichè “non è stata dimostrata e quindi presunta l’origine criminosa delle risorse patrimoniali utilizzate per l’acquisto di beni in data antecedente alla commissione dei reati spia”. 

Per Anna Iovine disposto l’annullamento della sentenza impugnata in merito al contestato delitto di violenza privata aggravato dalla metodologia mafiosa “per essere l’azione penale improcedibile per difetto di querela”. Conseguente revoca della confisca dei beni con la restituzione all’avente diritto. 

In merito ad Enrichetta Avallone in riferimento al reato contestato (di partecipazione al clan dei Casalesi) è stato disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello partenopea ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 

La Suprema Corte ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d’appello, per non aver valutato in modo concreto gli elementi forniti dalla difesa.