CONCORSO VIGILI A MONDRAGONE. Candidata porta la graduatoria degli assunti in tribunale

19 Aprile 2026 - 17:00

MONDRAGONE – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una agente di polizia locale del comune di Mondragone relativamente alla procedura di stabilizzazione che avrebbe dovuto portare all’assunzione a tempo indeterminato di 15 operatori. Una situazione molto più leggera rispetto alla vicenda che ha portato molti caschi bianchi della città ad essere iscritti nel registro delle notizie di reato – CLICCA E LEGGI.

La dipendente aveva partecipato alla selezione, bandita nel marzo del 2025, per la stabilizzazione di 15 vigili urbani. Alla fine della procedura, si era classificata al nono posto. Secondo il suo ricorso, il comune avrebbe violato le regole stabilite nel bando, perché aveva pubblicato una graduatoria di merito anche se il numero dei candidati era pari a quello dei posti disponibili. Inoltre, contestava la valutazione di alcuni titoli di preferenza non previsti dal bando, l’assenza di criteri chiari per assegnare i punteggi e il fatto che non fosse stato valutato il servizio prestato oltre i tre anni minimi richiesti.

Il comune di Mondragone si è difeso in giudizio. Altre due candidate, che si erano classificate davanti alla ricorrente, non si sono costituite. Durante l’udienza del 24 febbraio 2026, il tribunale ha sollevato un problema preliminare: secondo i giudici, non era il Tar a dover decidere la vicenda, perché la questione non riguardava un interesse legittimo ma un diritto soggettivo. In parole più semplici, la ricorrente non stava contestando un atto dell’amministrazione in quanto tale, ma rivendicava un proprio diritto all’assunzione, una materia che spetta al giudice ordinario (cioè al tribunale civile).

Il Tar ha spiegato la sua decisione in questo modo: il bando prevedeva che la commissione potesse fare una graduatoria di merito solo se ci fossero stati più candidati dei posti disponibili. Invece, i candidati erano esattamente 15, tanti quanti i posti. Quindi l’amministrazione non avrebbe dovuto fare una vera e propria classifica, ma limitarsi a verificare che i candidati fossero idonei, attraverso un colloquio e il controllo del lavoro già svolto. La commissione, secondo i giudici, avrebbe dovuto esprimere solo un giudizio di idoneità, non comparare i candidati tra loro.

Poiché la ricorrente era già stata giudicata idonea, la sua vera richiesta era quella di essere assunta insieme a tutti gli altri. La preoccupazione era che, in futuro, potessero verificarsi circostanze che avrebbero impedito l’assunzione di tutti i 15 idonei, e in quel caso la graduatoria avrebbe potuto danneggiarla. Ma questa pretesa, secondo il Tar, è un diritto soggettivo, non un interesse legittimo. Per questo motivo, il giudice amministrativo non può occuparsene. Il Tar ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha indicato alla ricorrente che può riproporre la sua domanda davanti al giudice ordinario, come previsto dalla legge.