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Ecco come le banche “fregano” i correntisti. Istituto di credito casertano condannato. Non voleva far vedere al cliente gli estratti con gli addebiti e i costi

22 Dicembre 2019 - 14:30

di Gianluca Casertano

Avvocato civilista

Nell’ambito del rapporto banca-cliente, fondamentale è il diritto autonomo del cliente a richiedere la documentazione bancaria, contabile e non, a cui corrisponde l’obbligo (e non la facoltà attenzione!) dell’istituto di rilasciare quanto richiesto entro il termine massimo di novanta giorni dall’istanza.

Nello specifico, se si tratta di un rapporto di conto corrente, è molto importante per il correntista possedere copia del contratto da cui è scaturito il rapporto, da cui si può rilevare la pattuizione o meno del tasso di interesse creditore e
debitore, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altro tipo di spesa o commissione e, nel caso affermativo, la quantificazione di tali voci. Così come è altresì importante avere copia degli estratti conto, al fine di verificare quali
costi la banca addebita, in che misura li addebita e se tali addebiti siano legittimi o no.

Ciò affinchè il correntista, in particolar modo se si tratti di una società o di una ditta individuale, gestire ed amministrare in modo diligente il proprio patrimonio, evitando, in un panorama di recessione economica come quello attuale, di trovarsi in condizioni di rischiare il fallimento. Tuttavia, sta diventando sempre più diffusa l’abitudine riprovevole degli istituti bancari ad adottare condotte ostruzionistiche al fine di distogliere i correntisti
dall’acquisizione della documentazione bancaria, lasciando decorrere il termine di legge (90 giorni) previsto dall’art. 119 comma 4 T.U.B. senza rilasciare alcunchè!

Il motivo per cui tale prassi delle banche si stia diffondendo a macchia larga? È facilmente intuibile: si può supporre, con un fondato margine di certezza, che le banche sanno benissimo a cosa potrebbero andare incontro rilasciando i
documenti, e cioè ad un probabile contenzioso civile in cui dovrebbero difendersi dalla censura di applicazione di addebiti illegittimi ed in cui sarebbero condannate a restituire tutto quanto indebitamente percepito nel
corso degli anni dai conti correnti.

E così si cerca di esasperare il povero correntista richiedente, che nella quasi totalità dei casi non possiede certo conoscenze legali per contrastare il fenomeno, e di farlo arrendere di fronte al silenzio degli istituti bancari i quali,
nel frattempo, gli continuano ad addebitare indisturbati sul conto corrente commissioni ed interessi illegittimi.

È vergognoso, da parte delle banche, giocare sul timore del correntista di doversi rivolgere ad un legale esperto in materia e di doversi sobbarcare le spese per gli onorari di quest’ultimo e per l’instaurazione di un eventuale
giudizio, senza contare il fatto che non tutti hanno la possibilità di potersi permettere un esborso del genere e, pertanto, molti si scoraggiano.

Ma vieppiù, accade di frequente che il correntista, prima di rivolgersi ad un avvocato ed ad incardinare un contenzioso civile per la tutela del proprio diritto di ricevere copia di tutta la documentazione bancaria, faccia istanza di mediazione invitando l’istituto a presentarsi ad un incontro, proprio al fine di cercare di ottenere in quella sede il soddisfacimento del proprio diritto ed evitare di ingolfare la già satura macchina della giustizia.

Ed anche in tal caso è sempre più comune che le banche nemmeno si presentino a tale incontro di mediazione, e ciò perché non conviene loro, dal punto di vista economico, nominare un legale e pagargli l’onorario per una procedura, tra l’altro, nemmeno obbligatoria.

Ed è scandaloso che tale condotta ostruzionistica delle banche debba costringere il povero correntista a rivolgersi necessariamente ad un avvocato per dar inizio ad un giudizio e debba costringerlo ad un notevole esborso economico!

In via giudiziale, il pieno riconoscimento del diritto del correntista ad ottenere copia della documentazione bancaria si può ottenere con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ed è proprio quanto accaduto recentemente ad una nota società del Casertano che, per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere copia della documentazione in seguito all’ostruzionismo della banca, si è rivolta al sottoscritto, legale esperto in materia bancaria.

Il ricorso è stato accolto e il Giudice ha condannato la banca resistente a consegnare la documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e comminando una sanzione di € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nella consegna, oltre a condannare la banca al pagamento delle spese di giudizio, come si può leggere nell’ordinanza allegata in calce all’articolo.

Dopo tanto penare il correntista finalmente ha ottenuto ciò che gli spettava di diritto dalla prima richiesta avanzata, ma intanto cosa è successo? Si sa che i giudizi civili, soprattutto in alcuni fori altamente aditi, durano non certo un
mese, due o tre, ma minimo due/tre anni. E in tutto questo lasso di tempo, la banca ha continuato ad applicare indisturbatamente addebiti illegittimi sui conti correnti del cliente, il quale, non avendo modo di effettuare controlli, in quanto la documentazione non gli è stata consegnata, e si capisce così meglio il perché, continua a subire le “angherie” degli istituti di credito.

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