ELEZIONI REGIONALI. Ribaltone del Consiglio di Stato, che “demolisce” il Tar e ordina il riconteggio dei voti chiesto sia da Steve Stellato che da Maria Luigia Iodice

11 Marzo 2021 - 13:53

È evidente che tale decisione arrida, per il momento, alle speranze del candidato di Bellona. Ancora una volta i magistrati amministrativi del primo grado partenopeo argomentano in maniera illogica e piuttosto superficiale, offrendo il destro all’avvocato Renato Labriola, di vedersi riconosciute le proprie ragioni dall’organismo principale della giurisdizione amministrativa

 

MARCIANISE/BELLONA – Ognuno ha per natura e più o meno coltiva, per diletto, le proprie libidini.

Noi, ad esempio, siamo pervasi da una febbrile eccitazione quando incrociamo una sentenza del Consiglio di Stato che, diciamocela tutta, sbertuccia, oppure ritornando nell’ambito di un linmguaggio politically corrrws, riforma la sentenza di primo grado emessa dal Tar della Campania.
Per cui, nella vicenda relativa alla disputa tra Agostino Stellato, in arte Steve, e Maria Luigia Iodice, su chi dei due abbia conquistato più voti di preferenza alle ultime elezioni regionali, noi focalizziamo maggiormente l’attenzione sugli argomenti utilizzati dal Consiglio di Stato, precisamente dalla Sezione presieduta dal giudice Claudio Contessa, per cancellare completamente ciò che i magistrati napoletani avevano deciso. respingendo senza remissioni e senza punti di domanda il ricorso principale presentato da Stellato.

Questi, come è noto ai lettori di Casertace, sostiene che la Commissione Elettorale Circoscrizionale insediata nel tribunale di S.Maria C.V. e poi quella regionale insediata nella Corte d’Appello di Napoli, abbiano attribuito alla sua competitor, candidata parimenti nella lista di Noi Campani per De Luca e Mastella, 159 voti in più di quanti effettivamente raccolti.

Di conseguenza questa circostanza avrebbe ribaltato l’effettivo esito dello spoglio, visto e considerato che, al netto dei 159 voti, il risultato di Maria Luigia Iodice si sarebbe attestato a 6621 voti e non a quota 6780 così come risulta dalla formale proclamazione degli eletti, prodotta dal pronunciamento definitivo della Corte di Appello di Napoli.
Questi 6621 voti rappresenterebbero una cifra inferiore ai 6628, cifra ufficiale riportata da Stellato, il quale sopravanzerebbe di 7 voti la Iodice.

Scarto che salirebbe a 21 voti con gli ulteriori 14 che lo stesso Stellato rivendica alla sua cifra complessiva, che dunque ammonterebbe a 6642 preferenze.
Nella sentenza del Consiglio di Stato che pubblichiamo integralmente in calce, c’è quasi tutto.
Ci sono i contenuti del ricorso principale di Stellato, che impugna il verdetto del Tar di Napoli e, dopo l’enunciazione della richiesta principale di inammissibilità dello stesso, ci sono anche tutti i motivi che hanno indotto, già in primo grado, la Iodice a presentare un ricorso incidentale attraverso il quale vengono dettagliati i motivi, che poi non sono altro che cifre elettorali, per i quali chiede l’attribuzione di ulteriori 26 voti di preferenza complessivi, frutto di schede non attribuite nonostante il fatto che, seppur in aree riverse rispetto a quella contenente il contrassegno della lista, il suo nome c’era e dunque c’era anche, ad avviso del medico marcianisano, l’espressione della volontà dell’elettore.

Ripetiamo, abbiamo sintetizzato e vi invitiamo a leggere, perché come spesso capita il Consiglio di Stato riesce ad essere molto più chiaro, didascalico e comprensibile anche al cospetto degli strumenti cognitivi dei non addetti ai lavori.
Continuando, vi diciamo che il Tar aveva respinto, piuttosto spicciativamente, il ricorso di Stellato, basandosi su due argomenti, precisamente individuati dal Consiglio di Stato al netto di molti arabeschi retorici, dialettici, francamente non rilevanti già rispetto alla nostra lettura che, ci fa piacere constatare, ha trovato piena rispondenza in una valutazione che non è a favore né dell’uno né dell’altro contendente, ma è semplicemente logica.

Stellato afferma che i verbali di Sezione contengono risultanze difformi, a suo sfavore, rispetto a quello che si potrebbe verificare nel momento in cui si andassero a ricontare le schede e rivedere le tabelle sulle quali gli scrutatori hanno impresso i loro segnetti.

Il Tar, con una tesi piuttosto singolare e smentendo anche sue decisioni assunte per altre consultazioni elettorali, soprattutto di tipo amministrativo-comunale, ha attribuito l’onere della dimostrazione di questa discrasia al ricorrente che secondo i giudici di primo grado avrebbe dovuto raccogliere tutte le tabelle di scrutinio relative alle sezioni contestate, che poi sono le 35 di Marcianise, 3 di Portico, 4 di Recale, 1 di San Pietro Infine e 3 di Caserta.

Poi, dimostrando che, probabilmente, neppure il Tar credeva in toto a quel che aveva scritto, viene espressa una seconda motivazione: al computo effettuato da Stellato e dal suo avvocato Renato Labriola, viene contrapposto un altro computo fatto direttamente dal Tar o che il Tar desume (ma questo non lo sappiamo) dall’atto di costituzione della Iodice.

Il tribunale ragiona in questo modo: ammesso e non concesso che tu, Stellato, abbia ragione, i voti eccedenti della candidata Iodice non sono 159, bensì 95+34, ovvero complessivi 129. Per cui non vinci in ogni caso, visto che la cifra della tua avversaria non tocca quota 6621 come tu sostieni ma sono 6651, numero superiore sia ai 6628 voti che sono quelli che ti accredita la Corte di Appello, ma anche rispetto ai 6642 voti che raggiungeresti qualora ti fossero assegnati le 14 schede che tu rivendichi.

Sia la prima che la seconda argomentazione del Tar sono letteralmente demolite dal Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada non devono neanche impegnare tanto spazio cartaceo e digitale. Citano una giurisprudenza che è lì, a portata di mano, e che rende del tutto evidente l’elemento di validazione, di ammissibilità su un ricorso di esito elettorale basato sulla sola contestazione assertiva collegata a ciò che il ricorrente può esprimere, ai documenti a cui il ricorrente può accedere.

Tra questi, osserva ovviamente il Consiglio di Stato, non ci sono le tabelle di scrutinio.

Il fatto che il Tar consideri verosimile che gli uffici elettorali abbiano potuto svolgere l’attività di confronto tra ciò che è riportato nei verbali di sezione e ciò che è riportato nelle tabelle di scrutinio, non implica, continua il tar, la contrazione del diritto del ricorrente a chiedere il riconteggio delle schede e/o la verifica delle tabelle degli scrutatori.

E non lo implica perché lo stesso ricorrente, come del resto ogni altri cittadino, non può accedere automaticamente alla visione di questi documenti, ma può farlo solo in conseguenza di un ordine del giudice.

E qui verrebbe da dire, e in verità lo diciamo noi, che sconcerta la motivazione addotta dal Tar quando respinge il ricorso di Stellato perché questi non ha esibito prove a supporto del suo assunto.

Se infatti fosse consentito a un ricorrente di accedere direttamente ai documenti di scrutinio e al verbale di sezione, non ci sarebbe alcun motivo di buttar soldi a far ricorsi al Tar per ottenere non necessariamente la ragione delle proprie tesi, ma semplicemente il riconteggio, la ri-verifica delle tabelle, possibile solo se un giudice lo consente.

Infine, per quanto riguarda il computo dei voti utilizzato dal Tar per affermare che Stellato rimarrebbe, comunque in ogni caso, sotto al risultato della Iodice, il Consiglio di Stato, al pari nostro, non capisce bene perché il Tar della Campania abbia rilevi, al fine di sottrarre al gravame necessaria concludenza, l’esito
della “prova di resistenza”, che il giudice di prime cure ha, pure analiticamente,
svolto con riferimento soltanto al primo degli articolati argomenti di censura (e non
anche con riguardo ad altre censure, con le quali il ricorrente di primo grado aveva
denunciato l’illegittima attribuzione delle preferenze).

Insomma, tra i 129 che conta il Tar e i 159 che rivendica Stellato come eccesso di preferenze attribuite alla Iodice, ci passano 30 voti che sono dentro alle censure del ricorrente nella stessa maniera con cui ci sono quelle relative ai 129.

Per tutto ciò il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del tar e ha ordinato al Prefetto di Napoli di organizzare il riconteggio nelle 35 sezioni di Marcianise, nelle 3 di Portico, nelle 4 di Recale, in quella di San Pietro Infine e nelle 3 di Caserta.

Allo stesso tempo accoglie anche il ricorso incidentale di Maria Luigia Iodice e sempre al Prefetto di Napoli ordina il riconteggio di:

– 13 sezioni di Marcianise, il cui controllo in pratica è assorbito da una parte della istanza di Stellato;

– n. 6 del Comune di Capodrise;
– n. 4 del Comune di Macerata Campania;
– n. 5 del Comune di Portico di Caserta;
– n. 4 del Comune di San Marco Evangelista;
– n. 2 del Comune di Succivo;
– n. 10 del Comune di Villa di Briano;

– n. 6 del Comune di Aversa;
– n. 4 del Comune di Casapulla;
– n. 1 del Comune di Castello Matese;
– n. 1 del Comune di Pontelatone;
– n. 9 del Comune di San Cipriano d’Aversa;
– n. 8 del Comune di San Prisco.

 

CLICCA QUI LE LEGGERE ordinanza Steve Stellato Consiglio di Stato