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ESCLUSIVA CASERTA. Ecco la prova finale che la nomina di Marcello Iovino è illegale. Domani, revoca o denuncia immediata all’autorità giudiziaria

12 Novembre 2018 - 12:57

CASERTA(g.g.) Se nei giorni scorsi e anche nelle scorse settimane, ci siamo occupati di Marcello Iovino, non mandandola certo a dire e dicendo pane al pane e vino al vino, e del gravissimo profilo di inopportunità della sua nomina, secondo noi provocatoria e vergognosa, a consulente dello stesso settore servizi sociali, da parte del sindaco Carlo Marino, adesso è il momento di metterne in discussione, così come avevamo annunciato, alla fine del ciclo di articoli in cui avevamo discusso, purtroppo inutilmente di etica politica e di etica amministrativa, dal punto di vista della legittimità politica, la legittimità giuridica.

L’originaria formulazione dell’art. 9, comma 5, dl 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 vietava (Governo Monti) alle pubbliche amministrazioni “di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia’ appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”.

In questo modo, si è voluto limitare le nomine per incarichi di studio e consulenza, circoscrivendole a quei soli dipendenti pubblici che nell’anno precedente il collocamento in quiescenza avessero svolto presso quell’amministrazione “funzioni attività corrispondenti all’incarico”.

Facciamo un passo avanti, legislativamente parlando: l’art.6 del dl 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n.114 (Governo Renzi, ministro P.A. Madia), provvedeva a modificare la disciplina, estendendo il divieto a “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”. E prevedendo che “Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Sempre la legge 114 dell’agosto 2014 sancisce che gli incarichi e le collaborazioni “sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.

L’introduzione di una specifica tolleranza per gli incarichi gratuiti, che vengono appunto consentiti, finisce per depotenziare il divieto del conferimento e, dunque, il principio della liberazione del relativo posto di lavoro a favore dell’ingresso di nuove leve nei ranghi della pubblica amministrazione, ammettendo che il lavoratore in quiescenza mantenga o svolga l’incarico, seppur in maniera gratuita nei limiti dell’anno.

Per di più, come esperienza insegna, la gratuità non è mai del tutto tale, almeno in questi contesti, e la sua imposizione induce a pensare che la remunerazione (imposta da un preciso precetto costituzionale) rischi di essere sostituita da utilità di tipo diverso, non sempre in linea con la correttezza dei comportamenti.

Ovviamente quest’ultima nostra valutazione è di carattere generale e non riguarda specificatamente il caso che stiamo trattando.

Quindi a leggere queste norme, il Comune di Caserta ben poteva sottoscrivere con Iovino un rapporto di collaborazione di un anno, dopo la cessazione di quello di lavoratore dipendente.

E allora Guarino e CasertaCe che vogliono? In questi giorni, nel sistema di valutazione di questi fatti, si è inserita la relazione dei revisori dei conti sul bilancio stabilmente riequilibrato. Un documento di verifica di cui ci stiamo già occupando da due giorni e che sostanzialmente, può essere conosciuto solo dai lettori di CasertaCe.

Prendendo spunto da esso, è, come abbiamo scritto ieri (CLICCA QUI PER LEGGERE), definitivamente acclarato l’obbligo da parte dell’Ente di approvare il Bilancio Consolidato, in considerazione delle acclarate  partecipazioni del comune nella proprietà del Consorzio Asi (4%) e nel Consorzio Provinciale Innovazione e Sviluppo (poco più del 14%).

Siamo andati di nuovo a cercare le sanzioni, previste per legge, in caso di mancata approvazione.

Eccole: “In caso di mancata approvazione del Bilancio Consolidato entro la scadenza del 30/09 di ogni anno, non si applica la sanzione di attivazione della procedura di cui all’art. 141, comma  2, del TUEL (diffida ad adempiere, nomina del commissario ad acta, comunicazione al prefetto per  lo scioglimento del consiglio), prevista sia per la mancata approvazione del bilancio di previsione che del rendiconto.

Si applicata, invece, il comma 1-quinquies dell’art. 9 del d.l. 113/2016, ai sensi del quale in caso di mancato rispetto dei termini  previsti  per l’approvazione del bilancio consolidato (oltre che dei bilanci  di previsione e dei rendiconti) “gli enti inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.”

Quindi a prescindere dalla gratuità dell’incarico, Iovino è un abusivo a Palazzo Castropignano, non solo per la mancata approvazione del bilancio consolidato ma anche del rendiconto 2017. Non solo, il legislatore ha previsto che è fatto altresì divieto “di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”

Adesso, la domanda viene spontanea: cosa faranno i revisori dopo aver stabilito senza dubbio alcuno l’obbligo di approvazione del bilancio consolidato e la mancata approvazione del rendiconto 2017?

Noi confidiamo sul fatto che non ci sia bisogno del loro intervento. Formuliamo un appello al sindaco Marino a convertirsi e a chiudere lui stesso questa partita vergognosa con la revoca dell’incarico a Marcello Iovino.