Evasione fiscale: l’accusa al proprietario di un ristorante nel casertano. LA SENTENZA

11 Gennaio 2026 - 13:10

MONDRAGONE – La sezione Civile della corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da L.F., titolare di un’attività di ristorazione a Mondragone, contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che gli aveva confermato un avviso di accertamento per evasione fiscale relativo all’anno 2009.

La vicenda ha origine da una verifica della Guardia di Finanza, che nel 2014 effettuò un accesso presso il suo locale in via dei Pini a Mondragone, dove L. svolgeva un’attività di ristorazione mai dichiarata. Poiché il contribuente non consegnò alcun registro contabile, l’Agenzia delle Entrate procedette a un accertamento induttivo basato sulle indagini bancarie, applicando la presunzione di cui all’articolo 32 del DPR 600/1973. In sostanza, furono analizzati i movimenti di versamenti e prelievi sui conti personali di L., ritenuti riconducibili all’attività di ristorazione non dichiarata, e da questi fu ricostruito il reddito evaso ai fini IRPEF, IVA e IRAP.

L. aveva sostenuto in giudizio che l’avviso di accertamento fosse confuso, perché mescolava la sua posizione di imprenditore individuale con quella di amministratore di una società di capitali, costituita però solo nel 2012. La Cassazione ha invece chiarito che l’accertamento riguardava esclusivamente l’attività svolta da L.F. come imprenditore individuale nel 2009, ben distinta da quella della società, che all’epoca non esisteva ancora.

Il ricorrente aveva anche lamentato un vizio di motivazione nell’avviso e nella sentenza della commissione tributaria regionale, ma i giudici della Cassazione hanno ribadito che la motivazione, sia dell’atto impositivo che della sentenza di merito, era chiara e sufficiente, in quanto permetteva al contribuente di comprendere l’oggetto della pretesa fiscale e di difendersi.

Infine, è stata respinta anche l’eccezione relativa alla presunta violazione del termine di 30 giorni per la verifica fiscale. La Corte ha ricordato che il termine si riferisce ai soli giorni di effettiva attività presso la sede del contribuente e che, in ogni caso, la sua eventuale violazione non comporta la nullità dell’accertamento, trattandosi di una disposizione di natura organizzativa interna e non di un termine perentorio. Con la sentenza, la Cassazione ha quindi confermato la legittimità dell’accertamento e ha condannato l’imprenditore al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.800 euro, oltre a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.