Il killer di Peppe Setola e il fratello a processo per riciclaggio di denaro per il clan. L’Appello chiude con la storia con la prescrizione, ma la Cassazione ribalta tutto

30 Ottobre 2023 - 16:40

La conferma dell’avvenuto trasferimento fraudolento di valori da parte di Luigi e Gabriele Brusciano aveva sostanzialmente perso valore, visto che, con la cancellazione dell’aggravio del favorire il clan dei Casalesi, il reato era caduto in prescrizione. La procura generale di Bari, però, ha impugnato la sentenza della corte di Appello. Ecco perché la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza

AVERSA – La seconda sezione penale della corte di Cassazione ha annullato la sentenza della corte di Appello di Bari che dichiarava prescritto il reato di trasferimento fraudolento di valori, poiché non più aggravato dalla connessione ad attività mafiose, così come previsto dall”art. 416 bis 1 del codice penale, nei confronti di Luigi e Gabriele Brusciano, quest’ultimo condannato per essere stato persona di fiducia di Giuseppe Setola e per il concorso nei tentati omicidi ai danni di Salvatore Orabona e Giuseppina Molitierno, commessi il 12 dicembre 2008 a Trentola Ducenta.

A fare ricorso contro la decisione dell’Appello pugliese è stata la procura generale presso la stessa corte di Appello, che lamentava la cancellazione dell’aggravio mafioso, condizione che ha fatto intervenire la prescrizione.

L’ufficio della procura ha messo nero su bianco i motivi per cui, a loro avviso, questa decisione della corte di Appello era sbagliata.

Nel ricorso, la procura generale ha messo in fila una serie di elementi che, secondo l’accusa, non sarebbero stati tenuti in considerazione dai giudici dell’Appello.

Tra questi possiamo segnalare ad esempio la citata condanna di Gabriele Brusciano in via definitiva per associazione mafiosa, essendo stato uomo del clan Bidognetti, secondo la sentenza divenuta definitiva, almeno fino al dicembre 2009. Oppure, le parole dei collaboratori di giustizia ex uomini di Schiavone e di Bidognetti che hanno attribuito ai fratelli Brusciano il ruolo di prestanome di Giuseppe Setola; ultima, ma non per importanza, anche la dichiarazione di Nicola Schiavone che avrebbe avuto “personale contezza della consegna di denaro raccolto dal gruppo criminale al Brusciano nel secondo semestre del 2008, a ridosso dell’acquisizione della società MDV Legnami“.

Una serie di fattori che, quindi, sarebbero dimostrativi di un legame con la criminalità dei Brusciano, che avrebbero compiuto il reato di evasione fiscale, agevolando il clan.

Come detto all’inizio dell’articolo, i giudici della Cassazione hanno dato ragione alla procura, ritenendo che la corte di Appello di Bari non abbia dato risalto a quegli elementi appena citati che, invece, i giudici di primo grado avevano preso in considerazione.

Nel motivare il suo parere, la Cassazione segnala anche che, nel momento in cui l’Appello differenzia la sua decisione da quella del tribunale di prima istanza, i giudici devono spiegare perché gli elementi di una sentenza al tribunale ordinario siano cambiati dinanzi al secondo grado di giudizio, andando a formare la cosiddetta motivazione rafforzata.

Essendo mancato questo confronto con la sentenza di primo grado del tribunale di Trani, la Cassazione ha deciso che la sentenza impugnata, la quale aveva portato alla prescrizione del reato, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.