Militare vuole tornare a CASERTA: “devo accudire una zia malata”. Ma il ministero dice no e la storia finisce in tribunale
1 Maggio 2026 - 09:38
CASERTA – Un militare casertano dell’Esercito Italiano, graduato capo con mansioni sanitarie, ha perso la causa contro il Ministero della Difesa. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il suo ricorso. L’uomo chiedeva di essere trasferito temporaneamente in una sede più vicina a casa, tra Capua, Santa Maria Capua Vetere, Cassino e Caserta, per assistere la zia, una persona con disabilità grave.
La richiesta era stata presentata sulla base dell’articolo 33 della legge 104 del 1992. Questa norma prevede che un lavoratore, pubblico o privato, possa ottenere un’assegnazione temporanea in una sede più vicina al familiare disabile da assistere. Il Ministero della Difesa, però, aveva detto no. Secondo l’amministrazione, le esigenze organizzative del reparto erano più importanti. Inoltre, la zia del militare poteva già contare sull’aiuto di altri parenti che vivevano nella stessa zona.
Il militare ha quindi fatto ricorso al Tar. Nel suo ricorso, sosteneva che il ministero non aveva dimostrato in modo concreto le ragioni organizzative del diniego. Contestava anche il fatto che l’amministrazione avesse valutato la presenza di altri familiari, ritenendo che questo criterio non fosse più valido dopo alcune modifiche legislative intervenute nel 2010.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il caso, ha rigettato il ricorso. Nella sentenza, pubblicata in questi giorni, i giudici scrivono che il ministero ha correttamente bilanciato le esigenze del militare con quelle dell’amministrazione. La presenza di altri familiari in grado di assistere la zia rende meno stringente l’obbligo per l’amministrazione di giustificare in modo dettagliato le proprie ragioni organizzative. In pratica, se ci sono già altri parenti che possono occuparsi della disabile, il militare non ha un diritto assoluto al trasferimento.
Il tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese legali, ovvero nessuna delle due parti dovrà pagare le spese dell’altra.
