TEANO. Aumento Tari, la consigliera Camasso all’attacco: “Il Comune rischia sanzioni”

2 Settembre 2022 - 09:30

TEANO (Pietro De Biasio) Si è tenuto l’altro ieri il consiglio comunale durante il quale si è discusso anche del servizio integrato della gestione rifiuti per il periodo 2022-2025 con relativa approvazione delle tariffe tari per l’anno 2022. Un problema molto concreto che riguarda la quotidianità dei cittadini che pagano profumate tasse e vorrebbero un servizio quantomeno all’altezza del suo costo.

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento da parte di Luana Camasso consigliere comunale di minoranza che attacca l’amministrazione comunale sul fronte dell’aumento tari e avverte “seri rischi di esposizione dell’Ente a procedure sanzionatorie”.
La predisposizione delle Tariffe di cui si propone l’approvazione con l’allegato A della sola Relazione finale di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022/2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Teano, è stata effettuata sulla scorta del cosiddetto metodo “normalizzato” di cui al DPR 158/1999, pertanto la tariffa in oggetto così proposta fa riferimento all’applicazione del criterio tributario, ormai superato e non più applicabile da parte dell’Ente.
L’elaborazione della tariffa in oggetto avrebbe invece dovuto seguire la tariffazione puntuale prevista dall’art. 1 comma 667 e 668 della Legge n. 147/2013, la quale codifica l’ormai consolidato Principio “Chi inquina paga”, previsto dall’art. 14 della Direttiva Europea n. 2008/98 CE, nonché dal DM del 20 Aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; norme tutte, che stabiliscono i criteri di realizzazione da parte dei Comuni dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico. Tale metodologia e di qui, l’incongruenza eclatante rispetto alla proposta di approvazione, è anche quella prescelta dall’attuale gestore del servizio di igiene pubblica in affidamento alla ESI S.r.l. La Società Esi s.r.l, ancora operativa e affidataria del servizio, all’art. 59 e 60 del Capitolato speciale d’appalto, prevede difatti la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti utilizzando (ex art. 60 cap. speciale d’appalto) la tecnologia RFID applicata ai sacchi di diversa dimensione, nonché prevede l’implementazione dei mezzi utilizzati per il servizio porta a porta dotati di un apposito dispositivo di lettura dei codici RFID. Pertanto l’attuale gestore del Servizio raccolta rifiuti urbani ha scelto l’applicazione della tariffazione puntuale e quindi relativa al metodo corrispettivo e, pertanto l’applicazione di una tariffa commisurata alla quantità e alla qualità media dei rifiuti prodotti (metodo d’altronde già previsto all’ art. 8 del Regolamento per disciplina relativa alla tassa sui rifiuti); realizzando dunque, un sistema di misurazione puntuale ai sensi dell’art. 1 comma 667 e comma 668 della Legge 147/2013 si prevede l’applicazione di una Tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari. Inoltre la Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal Soggetto affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani. In aggiunta si evidenzia che la Tari ha natura tributaria, e quindi è possibile applicare la tariffa come proposta, salvo i casi, come quello di specie, in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi puntuali di misurazione della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico che comportano invece l’applicazione di una tariffa corrispettiva. Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, nonché per l’assenza agli atti a disposizione del Consigliere Comunale di documentazione determinante ai fini del discernimento della votazione e per rendersi estranei a qualsivoglia forma di responsabilità anche di natura contabile, si rappresenta l’espressione del voto contrario proprio e degli altri componenti presenti del Gruppo consiliare SiaAmo Teano rispetto alla proposta di approvazione delle Tariffe Tari di cui al punto n. 3 dell’o.d.g. della Convocazione della seduta odierna del C.c. in considerazione anche del fatto che Arera con la Deliberazione n. 443/2019 e la n. 444/2019 prevede come termine ultimo ai fini dell’adeguamento delle nuove metodologie il 30 aprile 2020, con seri rischi, pertanto di esposizione dell’Ente a procedure sanzionatorie.