MONDRAGONE. Quartiere lasciato senza farmacie. Miraglia (FdI): “Vagnole dimenticato da chi gestisce la città”

22 Novembre 2022 - 19:00

MONDRAGONE (com.stampa) – Ieri il comitato cittadino Fratelli d’Italia ha incontrato l’associazione di “Quartiere Le Vagnole” per discutere ed affrontare la questione incresciosa e drammatica del trasferimento della Farmacia ‘Aloe’ sita in Via Domiziana.

Da premettere che la nascita della stessa è stata fortemente voluta dall’amministrazione precedente guidata dal Sindaco Virgilio Pacifico e dal Vicesindaco dell’epoca Francesco Lavanga (attuale primo cittadino di Mondragone) e lo scopo lodevole e socialmente utile era quello di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” (art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012).

La Farmacia in questione sembrerebbe essere destinata al trasferimento in località Fiumarella (NON PIÙ LE VAGNOLE, QUINDI ALTRO QUARTIERE) e sembrerebbe essere già tutto pronto affinché l’operazione venga espletata a stretto giro. Qualcuno potrebbe chiedersi il perché. E a domanda, la scrivente coordinatrice cittadina Miraglia Rachele, risponde: il Comune di Mondragone, dopo anni di inattività in tal senso e a soli due anni dalla nascita della Settima Farmacia, decide di “riperimetrare”… il perimetro di “competenza” di TUTTE LE FARMACIE POSTE SUL TERRITORIO DI MONDRAGONE. L’art. 11 comma 1 lettera c) (ora art. 2 della L. n. 475/’68), decreta e stabilisce che il Comune “… identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”. La disposizione è di un rigore estremo ed impone di indicare in maniera precisa i confini di quelle porzioni del territorio comunale all’interno dei quali collocare le farmacie. Considerando che il termine “zona”, tecnicamente, indica una porzione di territorio perimetrata, chiediamo all’attuale Sindaco (al tempo vicesindaco) se due anni fa qualcuno competente e responsabile si sia chiesto (carte alla mano) se territorialmente fosse stato utile ed economicamente conveniente (perché di questo si tratta!) allocare il servizio pubblico della settima farmacia in località Le Vagnole!

I cittadini residenti, appena appreso la notizia conclamata dell’azione posta in essere, cercano di contattare Regione e Comune, affinché chi di dovere dia risposte serie e concrete alla cittadinanza. Il sindaco Lavanga si limita a rinviare la risposta a data da definirsi. L’opposizione (anch’essa interpellata) si è presa tempo. Insomma… nulla di nuovo all’orizzonte!

Nel frattempo i locali individuati in località Fiumarella sembrerebbe essere già pronti! E i residenti del quartiere Le Vagnole??? Sono considerati cittadini di Mondragone oppure no? Meritano considerazione oppure “lasciamoli parlare tanto poi si stancheranno?” Ora si riportano un po’ di riferimenti legislativi (per dimostrare che abbiamo studiato un poco…).

L’art. 11 del DL. n. 1/2012 (c.d. decreto “Cresci Italia”), convertito dalla L. n. 27/2012, ha, come è noto, attribuito ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, ivi compresa la competenza ad autorizzare il trasferimento delle farmacie. In particolare, tale norma ha previsto che il Comune, sentita l’ASL e l’Ordine provinciale dei farmacisti, identifica le zone di collocazione delle nuove farmacie per assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico ai residenti in aree scarsamente abitate.

La soppressione della c.d. “pianta organica” non ha dunque eliminato l’obbligo della programmazione territoriale delle farmacie; la giurisprudenza ha più volte chiarito che, benché la legge non preveda più espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica.

In particolare, come è stato recentemente confermato dal parere del Ministero della Salute del marzo 2018, la competenza per l’istituzione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche spetta al Consiglio comunale, e non alla Giunta.

  1. Un farmacista è libero di trasferire la propria sede?
    Per il trasferimento di una farmacia in nuovi locali situati all’interno della sede di pertinenza vige il principio della libera scelta del farmacista in ordine all’ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l’autorizzazione della pubblica autorità come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all’esercizio di un diritto. Pertanto, la discrezionalità amministrativa non si estende ad un apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l’inesistenza di cause ostative al rilascio dell’autorizzazione medesima.

La giurisprudenza ha infatti precisato che nel procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di una farmacia all’interno della zona assegnata dalla pianta organica, la discrezionalità attribuita all’amministrazione è ridotta, essendo l’esercizio di tale potere limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’idoneità dei locali e al limite delle distanze (Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014).

A tal proposito, è tuttora vigente il limite previsto dall’art. 1 della L. n. 475/1968, secondo cui i locali in cui è ubicata una farmacia devono essere situati a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 mt, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che per calcolare il “percorso pedonale più breve” debba farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi. Ai fini del calcolo di tale percorso, deve quindi farsi riferimento ai passaggi pedonali, a meno che vi siano ostacoli materiali all’attraversamento fuori dei punti stabiliti, dovendo comunque garantirsi la normale deambulazione, e dunque, la sicurezza dei pedoni.

  1. La discrezionalità amministrativa nell’autorizzazione al trasferimento della farmacia
    Occorre tuttavia considerare che l’art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971 – contenente il regolamento di attuazione delle norme concernenti il servizio farmaceutico di cui alla L. n. 475/1968 – prevede che il locale indicato per il trasferimento della farmacia, oltre a doversi situare ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri, deve essere ubicato “in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona“.

Detto e riportato ciò si evince che la libertà del farmacista di trasferire una sede farmaceutica da un luogo ad un altro non è dunque illimitata, in quanto l’autorità amministrativa, nel concedere l’autorizzazione, può e deve valutare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alla finalità di ottimizzare la funzionalità del servizio farmaceutico. Questa limitazione alla libertà dell’iniziativa economica del farmacista si giustifica considerando che il titolare di farmacia si giova, in realtà, di un sistema di quasi-monopolio.

Di conseguenza, spetta al Comune valutare se i nuovi locali della farmacia sono situati in luogo tale da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità. Qualora lo spostamento dell’esercizio farmaceutico all’interno della zona possa arrecare pregiudizio all’utenza, sorge l’obbligo per l’Amministrazione di svolgere un’istruttoria al fine di accertare se, effettivamente, lo spostamento dell’esercizio possa rendere disagevole ai residenti l’accesso al servizio farmaceutico. Qualora tale situazione dovesse emergere a seguito dell’istruttoria, l’Amministrazione deve motivare congruamente le ragioni del diniego dell’autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica.

In questo senso, si è ritenuto recentemente (Consiglio di Stato, sentenza n. 5312/2018) che sia legittimo che il Comune neghi il trasferimento di una sede farmaceutica dal centro storico, sede di vari uffici e servizi pubblici, e luogo fruito non soltanto dagli abitanti del Comune ma anche da altri provenienti dalle zone limitrofe, in una zona decentrata, più popolata, i cui abitanti possono fruire di un’altra farmacia ubicata nelle vicinanze, benché all’interno della medesima pianta organica e nel rispetto delle distanze di legge.

  1. La revisione della pianta organica
    Qualora invece il farmacista intenda trasferire la sede della farmacia al di fuori della zona di pertinenza originariamente assegnata, occorre che il Comune proceda previamente alla revisione della pianta organica.

Come è noto, la riforma del 2012, allo scopo di assicurare un più capillare servizio alla popolazione attraverso una più ampia presenza del servizio farmaceutico sul territorio, nonché di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un numero più ampio di aspiranti, ha previsto l’obbligo dei comuni di revisionare ogni due anni (negli anni pari) la pianta organica, al fine di adattarla alle variazioni della popolazione comunale, in applicazione del criterio demografico di cui all’art. 1 L. n. 475/1968 (una farmacia ogni 3.300 abitanti; la popolazione eccedente consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% di tale parametro).

Come chiarito dal Consiglio di stato nella recente sentenza n. 4231/2018, la riforma mira a realizzare l’obiettivo di assicurare un’equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate. La pianta organica non deve quindi assicurare il massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la sopravvivenza, ma deve essere predisposta al fine di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile.

Nell’adozione dell’atto di pianificazione delle farmacie, il Comune deve esplicitare i presupposti a sostegno della determinazione assunta, che deve basarsi su criteri legittimi, congrui e ragionevoli, tenuto conto dell’eventuale cambiamento del parametro demografico nel territorio, del sistema viario e di mobilità urbana, delle necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio e delle correlate situazioni ambientali, topografiche e di distanza tra le diverse farmacie.

La revisione biennale della pianta organica delle farmacie da parte dei Comuni è un adempimento obbligatorio. In caso di inerzia del Comune, è previsto un potere sostitutivo da parte della Regione, tramite la conferenza dei servizi. E’ inoltre possibile impugnare il silenzio-inadempimento del Comune davanti al TAR, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Comune.

Occorre tuttavia considerare che, qualora non si sia completamente esaurito il concorso straordinario indetto nel 2013 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, di competenza regionale – come si è verificato in diversi Comuni – ad avviso della giurisprudenza prevalente non è configurabile un silenzio-inadempimento in capo al Comune, in quanto fino alla definitiva chiusura del concorso il suo oggetto non può essere influenzato dalla possibile modifica di dati di fatto e/o demografici. Qualora invece il concorso si sia esaurito, occorre verificare che la sede di cui il farmacista chieda il trasferimento non sia stata assegnata ad altro soggetto concorrente, classificato nella graduatoria; in tal caso, infatti, l’assegnatario da concorso matura un’aspettativa giuridicamente tutelata, e la sede spettategli non può essere soppressa per sopravvenienze demografiche (Consiglio di Stato, sentenza n. 4085/2016).

  1. Il decentramento della farmacia
    È infine possibile chiedere, ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. n. 362/1991, il decentramento di farmacia, ovvero il trasferimento di una farmacia, istituita con il criterio demografico, da una zona del Comune in cui sia riscontrato un esubero di sedi farmaceutiche, ad una zona di nuovo insediamento abitativo. A causa dello spostamento di popolazione all’interno del Comune verso zone di nuovo insediamento urbano, può infatti determinarsi uno squilibrio nel rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche. Il decentramento è pertanto giustificato da un movimento della popolazione che evidenzi un parallelo spostamento nella domanda del servizio farmaceutico.

Per attuare il decentramento di farmacia occorre che il Comune proceda ad una revisione della pianta organica, individuando la zona carente di assistenza farmaceutica e conseguentemente la sede di nuovo insediamento destinataria del trasferimento di farmacia (o anche più sedi) e l’area comunale caratterizzata da esubero di farmacie rispetto al fabbisogno. Al termine del procedimento il Comune attiva la procedura di decentramento, cui potranno partecipare i titolari delle farmacie ubicate nell’area del Comune in cui sia riscontrato un esubero di sedi farmaceutiche rispetto al fabbisogno. In presenza di più titolari potenzialmente interessati al decentramento, il Comune dovrà individuare preventivamente, con specifico provvedimento, i criteri e le modalità per dare corso ad una selezione.

La procedura di decentramento si conclude con il trasferimento della farmacia nella nuova sede farmaceutica e, in occasione della prima revisione utile della pianta organica, con il ripristino della corretta numerazione delle sedi farmaceutiche, e la soppressione della sede di provenienza del vincitore della selezione di decentramento.

Fratelli d’Italia sezione di Mondragone non può non essere sensibile ad un’azione di tale gravità, consapevole che, abbandonare così una località, ove erano previsti progetti come quello di Bandiera Blu per un investimento di 24.000.000,00 euro, e che invece oggi si vede nuovamente costretta a non sentirsi considerata parte della città al punto tale da vedersi “scippato” un servizio pubblico come quello espletato dalla prima farmacia prevista e aperta nel quartiere solo per interessi privati, risulta essere gesto inqualificabile.

TUTTO IL TERRITORIO DI MONDRAGONE DEVE ESSERE CONSIDERATO ALLO STESSA MANIERA, GLI ABITANTI DELLE ZONE LIMITROFE SONO EGUALMENTE CITTADINI MONDRAGONESI E COME TALI PAGANO LE TASSE AVENDO IN CAMBIO SERVIZI A SINGHIOZZO SE NON AD INTERMITTENZA! LA SETTIMA FARMACIA ERA CONSIDERATA UN INCIPIT E RAPPRESENTAVA UN PUNTO DI PARTENZA DA DIFENDERE A TUTTI I COSTI!

Una domanda risulta essere lecita da parte nostra: quella riperimetrazione messa in mezzo per coprire una decisione nata per favorire qualche interesse futuro privatistico, è stata poi applicata anche alle altre farmacie? Nel senso, le sei attività di farmacia presenti sul territorio verranno anch’esse spostate on avanti o altrove per coprire più zone? O vale solo per la Farmacia Aloe? E visto che la località mondragonese di Pescopagano è sprovvista di un tale servizio pubblico, perché non spostare la Farmacia Comunale FAR.COM. di qualche chilometro più avanti avvicinandosi al quartiere di Pescopagano? Visto che vi è ingerenza comunale nell’amministrazione della Farmacia sarebbe cosa lecita, corretta e idonea per gli abitanti di una zona che ha PROFONDAMENTE BISOGNO della presenza di servizi partendo appunto dalla presenza di una Farmacia (che d’altronde era già prevista, l’ottava, ma che non ha attirato l’interesse del privato…).

Fratelli d’Italia Mondragone non lascerà mai soli nessuno ed ascolterà ogni settore ed ogni cittadino per far sì che venga data voce a chi voce in capitolo non l’ha mai avuta!
Coordinamento cittadino Fratelli d’Italia.