Cognato e suocera malati gravi. Sottoufficiale casertano vuole avvicinarsi a loro. La storia arriva in tribunale

16 Novembre 2025 - 20:00

CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da un luogotenente dell’Aeronautica Militare che chiedeva il trasferimento presso la Scuola Specialisti di Caserta per assistere due familiari con disabilità grave: il cognato e la suocera, entrambi residenti in provincia di Caserta ed entrambi in condizioni di disabilità grave certificata.

Il militare, in servizio presso il Centro Nazionale Meteorologia e Climatologia Aerospaziale, aveva impugnato il provvedimento del gennaio 2023 con cui la Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (DIPMA) aveva respinto la sua istanza di trasferimento, pur inserendolo in una lista d’attesa per la futura movimentazione.

L’Amministrazione della Difesa aveva giustificato il diniego con l'”indisponibilità di vacanze organiche” corrispondenti al profilo professionale del ricorrente – luogotenente specializzato in meteorologia – alla Scuola Specialisti di Caserta, unico ente nella provincia considerato compatibile con personale titolare di benefici di legge.

Era stata inoltre esclusa la possibilità di trasferimento presso il 9° Stormo di Grazzanise per le “capacità di proiezione dell’Ente in Operazioni Fuori Confini Nazionali”, incompatibili con l’impiego di personale beneficiario della legge 104.
Il Collegio giudicante ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, sottolineando che per il personale militare il trasferimento ai sensi della legge 104/92 deve avvenire “compatibilmente con il proprio stato”, tenendo conto dei vincoli e dei limiti caratteristici dell’ordinamento militare.

Il TAR ha specificato che il trasferimento “assistenziale” non costituisce un diritto assoluto, ma implica un bilanciamento tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, con particolare riferimento alle esigenze organizzative della Difesa nazionale. L’Amministrazione, nel contemperare gli opposti interessi, aveva già concesso al sottufficiale la fruizione di permessi retribuiti mensili e lo aveva inserito in posizione utile (numero 4) nella lista d’attesa per il trasferimento a Caserta, da realizzarsi al sopravvenire di una vacanza organica compatibile. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.