Il no della Cassazione: niente sorveglianza speciale per il ras dei Belforte
17 Novembre 2025 - 10:01
La Suprema Corte rigettato il ricorso presentato per l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione
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MARCIANISE – La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che, il 16 aprile 2025, aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di misura alternativa alla detenzione avanzata da Felice Napolitano Celiento, alias ‘o capitone, ras del clan Belforte, ritenendo la pena ormai estinta.
L’istanza presentata dal condannato mirava a ottenere una misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, aveva rilevato che non vi fosse più pena da espiare, dichiarandone quindi l’estinzione.
Contro tale decisione il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso, sostenendo che l’estinzione fosse stata erroneamente riconosciuta. Secondo l’ufficio requirente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del divieto di estinzione della pena previsto dall’art. 172, comma 7, del codice penale per i recidivi qualificati o per chi abbia riportato ulteriori condanne per reati della stessa indole nel periodo utile ai fini estintivi, condizioni che, secondo il ricorrente, sarebbero ricorse nel caso di Napolitano Celiento.
Per la Cassazione però l’impugnazione è da considerarsi inammissibile per “difetto di legittimazione del ricorrente perchè proposta da un pubblico minstero non abilitato ad esercitare l’ufficio davanti alla Corte di Cassazione”.
